Rientra nella giurisdizione del g.a. l'ammissione al passivo dei debiti fuori bilancio derivanti da spese legali di un Comune in dissesto
15 Giugno 2023
Il Tar di Napoli, con la sentenza in commento, afferma che se un Comune sotto gestione commissariale a causa di dissesto reclama davanti al giudice l'ammissione al passivo da parte dell'Organismo straordinario di liquidazione dei debiti fuori bilancio derivanti da spese legali la posizione soggettiva fatta valere dall'ente s'identifica con l'interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali e non con il diritto soggettivo alla realizzazione del credito, appartenente a soggetti terzi.
Da ciò consegue la piena giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la questione controversa riguarda propriamente il profilo relativo all'esatta collocazione delle spese legali, se nella gestione straordinaria ovvero in quella ordinaria.
Invero, sia la causa petendi, cioè la controversia tra Comune e gestore straordinario, sia il petitum, cioè la domanda di ammissione alla massa passiva di debiti fuori bilancio originati da spese legali, determinano la preminenza dell'interesse pubblico rispetto a quello di soggetti terzi interessati a realizzare il proprio credito.
Infatti, mentre i creditori sono titolari di un diritto soggettivo a realizzare i propri crediti, ciò non vale di certo per il Comune, il cui interesse pubblico non è quello di realizzare il credito bensì di evitare determinati effetti sull'assetto futuro delle finanze comunali.
Il collegio, peraltro, sottolinea che l'ammissione dei debiti al passivo è legata all'anteriorità del debito, in quanto possono essere attratte nella massa passiva di liquidazione solo le voci appartenenti al debito pregresso. |