Immediata lesività della lex specialis che esclude la sostenibilità economica del servizio
16 Giugno 2023
La questione. Le organizzazioni di volontariato svolgenti già da anni in convenzione, e attualmente in regime di proroga, il servizio di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza nel bacino regionale del Molise, dopo aver deciso di formare un'associazione temporanea di scopo per partecipare alla selezione indetta dall'ASREM per l'assegnazione di tutte le postazioni del 118 per la Regione Molise, hanno impugnato gli atti di tale procedura, unitamente al relativo regolamento aziendale disciplinante i rapporti in convenzione con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per il trasporto sanitario di emergenza e di urgenza, lamentando che, nonostante, a seguito di una precedente impugnativa da loro proposta, fossero già state revocate una prima versione del regolamento e dell'avviso di selezione in considerazione dello scarso numero di candidature espresse dagli operatori del settore, nonché della necessità di un supplemento istruttorio sulla rimborsabilità di alcune voci di costo, anche le nuove versioni del regolamento e dell'avviso di selezione continuano a risultare viziate, essendo stata esclusa o ridotta la rimborsabilità di rilevantissime voci di costo sostenute dalle associazioni di volontariato.
La decisione. Dopo aver ricordato che la procedura di selezione gravata afferisce i c.d. “contratti esclusi” dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella l.n. 241/1990, i princìpi sanciti dagli artt. 4 e 30 d.lgs. n. 50/2016, e, soprattutto, le regole speciali previste dagli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017 (c. d. Codice del Terzo Settore) e dagli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 Cost., il Collegio ha evidenziato che l'ammissibilità stessa del sistema convenzionale con gli enti del terzo settore si fonda sulla circostanza che il medesimo concorre al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, circostanza questa concretizzabile solo ove le organizzazioni coinvolte non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto però sempre salvo il rimborso a tale enti dei costi necessari per l'esecuzione del servizio, sì da garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione; infatti, la deroga al principio di concorrenza, conseguente al favor attribuito alle associazioni di volontariato riservatarie degli affidamenti del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza in convenzione, non consegue affatto all'esclusione di qualsivoglia corrispettivo, ma piuttosto all'assenza di “utili” e di “profitto” e alla sostanziale natura di “rimborsi” dei previsti corrispettivi.
Le Amministrazioni possono quindi servirsi di associazioni di volontariato per l'esecuzione di servizi di trasporto sanitario d'urgenza, disciplinando però l'affidamento in convenzione in modo da preservare la sostenibilità economica del servizio, canone che presuppone una leale disciplina di reale copertura delle spese affrontate.
Ciò premesso il TAR ha rilevato che le previsioni della lex specialis censurate sono annoverabili tra quelle immediatamente lesive, in quanto, contraddicendo frontalmente la regola della copertura dei costi, precludono la sostenibilità economica del servizio, e per questa via si sostanziano in condizioni negoziali tali da rendere il futuro rapporto eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, chiamando le organizzazioni di volontariato a farsi irreversibilmente carico di ingenti costi che, sebbene necessari all'esecuzione del servizio, vengono deliberatamente esclusi a priori da ogni forma di rimborso.
Secondo la Sezione non può infatti a condurre a diverse conclusioni la circostanza che la selezione abbia comunque registrato la presentazione di un certo numero di candidature, che secondo l'Amministrazione comproverebbe il carattere non escludente delle previsioni invise a parte ricorrente, denotandone invece la sostenibilità. |