Tribunale di Roma: è valida l’insinuazione sulla base del mero estratto di ruolo
28 Giugno 2023
Nell'ambito di una procedura fallimentare, in sede di esame di domande tardive, il Giudice Delegato del Tribunale di Roma vaglia l'ammissibilità al passivo della domanda di insinuazione proposta dalla Agenzia delle Entrate.
In particolare, l'Agenzia chiede di essere ammessa al passivo per una somma totale pari ad € 203.897,71, di cui la gran parte al privilegio. A suffragio della propria insinuazione, l'Amministrazione istante si limita a produrre i relativi estratti di ruolo. Il Curatore, nella proposta di progetto di stato passivo (e poi anche in sede di risposta alle osservazioni dell'Amministrazione creditrice) propone l'esclusione dell'intero importo richiesto dall'Agenzia, fondando le sue convinzioni sulla recente pronuncia Cass. civ., Sez. Un., 6 ottobre 2022, n. 31560 (dep. 25 ottobre 2022), secondo la quale – sostiene il Curatore – l'insinuazione del credito avanzata dalla Riscossione non può trovare fondamento esclusivamente sulla produzione dell'estratto di ruolo, ma debba altresì essere provata l'avvenuta notifica delle cartelle alla società. Per veder ammesso un maggiore credito, dunque, l'Amministrazione dovrebbe produrre le relate di notifica delle cartelle.
Il Giudice Delegato contesta, tuttavia, la tesi del Curatore.
Secondo il Giudice, in primo luogo, la posizione della S.C. è stata espressa in modo succinto in una pronuncia in massima parte dedicata ad altra questione, dal ché deriva l'impossibilità di ritenere, allo stato, inaugurato un nuovo orientamento giurisprudenziale sul punto.
Nel merito, il giudice contesta la stessa tesi espressa dalle Sezioni Unite, che così affermano: “Ai fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall'agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; è, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento”. L'art. 3-bis del D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021) menzionato dalla S.C. ha introdotto all'art. 12 del d.p.r. 602/1973 il comma 4-bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Al comma 4-bis la S.C. attribuirebbe un ambito applicativo generale, valido per tutte le ipotesi di impugnazione dell'estratto di ruolo e dunque:
Ad avviso del Giudice Delegato, la chiave interpretativa della norma è data dall'inciso “suscettibili di diretta impugnazione”. Con queste parole, il Legislatore avrebbe inteso riferirsi al solo caso della impugnazione – appunto, “diretta” – del contribuente, e quindi anche del curatore, ossia introdotta in modo autonomo da quest'ultimo. Laddove, invece, la posizione del Curatore non sia quella del contribuente che in via “diretta” intende impugnare l'estratto di ruolo, bensì del soggetto che a seguito dell'attivazione dell'ufficio intenda contestare la pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti, ci si troverebbe al di fuori del raggio applicativo delle limitazioni prescritte dall'art. 12, comma 4-bis, del d.p.r. 602/1973.
Ritenuta, quindi, non operante la norma da ultimo richiamata e che, per l'effetto, l'estratto di ruolo conservi il valore di prova del credito tributario ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.p.r. 602/1973, il Giudice ammette il credito al passivo.
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