Iscrizione nella white list: nessun beneficio se il requisito è posseduto dalle sole consorziate incaricate di eseguire la prestazione
28 Giugno 2023
La questione oggetto del giudizio. La questione controversa ha ad oggetto l'esclusione dalla procedura di un consorzio per mancato possesso del requisito, previsto dal disciplinare di gara, di iscrizione nella c.d. white list tenuta dalla Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.
Trattandosi di un requisito pacificamente in possesso delle due consorziate indicate per l'esecuzione della prestazione, ma non del consorzio partecipante alla procedura, quest'ultimo insorgeva avverso gli atti di gara (ritenuti in contrasto con il principio di massima partecipazione, con le finalità mutualistiche dei consorzi stabili, nonché con il principio del legittimo affidamento), chiedendo la riammissione in gara, la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, il subentro negli atti negoziali ed il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione.
Il ragionamento del Collegio. Nel merito, il T.A.R. Toscana, dopo aver ricordato che il consorzio può avvalersi dei requisiti tecnico-economici delle consorziate (siano esse indicate o meno quali esecutrici dei lavori), esclude che da ciò possa ricavarsi qualsivoglia ‘consequenzialità' con riferimento ai requisiti morali posseduti dalle consorziate.
Nessun meccanismo consequenziale può dirsi infatti in tal caso sussistente – prosegue il Collegio - trattandosi di requisiti, strutturalmente diversi, che si pongono su due livelli radicalmente distinti: a differenza dei requisiti tecnico-economici, quelli morali sono infatti connotati da irrinunciabili elementi soggettivi.
Il possesso del requisito morale è dunque in tal caso imprescindibile proprio in considerazione del ruolo del consorzio, che partecipando alla gara assume il ruolo di “concorrente” a pieno titolo, anche quando non esegue direttamente le opere (a prescindere, cioè, dalla scelta imprenditoriale di non realizzare, in proprio, i lavori, affidandoli alle sue consorziate).
Conclusioni. Il T.A.R. Toscana respinge il ricorso, ritenendo che il possesso di un requisito morale (come quello dell'iscrizione nella c.d. white list) non possa essere “prestato” da una consorziata al consorzio. Nel caso in cui quest'ultimo designi una consorziata quale impresa esecutrice, tale designazione rappresenta dunque un atto meramente interno al consorzio, che non vale ad instaurare alcun rapporto contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante. Ne deriva che l'unico concorrente chiamato a possedere in proprio i requisiti soggettivi richiesti rimane, quindi, il consorzio. |