Interpretare il bando di gara: criteri di utilizzo delle disposizioni del codice civile

Cecilia Valeria Sposato
28 Giugno 2023

L'interpretazione dei bandi di gara soggiace alle regole previste dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. in materia di interpretazione dei contratti, che impongono di attribuire carattere preminente alla regola della c.d. interpretazione letterale e di ricorrere, solo in caso di omissioni o ambiguità delle singole clausole, ad altri canoni ermeneutici, come quelli previsti dagli artt. 1363 (interpretazione complessiva delle clausole) e 1366 cod. civ. (interpretazione secondo buona fede).

La questione oggetto del giudizio. La vicenda trae origine dall'indizione di una gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, cui partecipavano due concorrenti.

All'esito della procedura la società ricorrente, seconda classificata, agiva in giudizio avverso gli atti di gara, domandando l'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, prima classificata, e chiedendo il subentro nel contratto medio tempore stipulato.

La ricorrente censurava gli atti di gara deducendo, in particolare, l'illegittimità dell'offerta economica presentata dalla controinteressata per violazione del disciplinare di gara, che avrebbe imposto l'esclusione delle offerte al rialzo – come quella presentata dall'aggiudicataria - superiori ad un certo valore percentuale.

Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. Sicilia evidenzia come, nel caso di specie, la lex specialis non contenesse un divieto esplicito per i concorrenti di presentare offerte al rialzo superiori ad un dato valore percentuale, ma si limitasse a precludere l'inserimento di precisi valori nella cella relativa alla formulazione dell'offerta economica, per rispondere ad un'esigenza tecnica di dialogo con il sistema informatico, non in grado di ricevere offerte con quei precisi valori.

In mancanza di chiari e contrari indici ricavabili dal testo del disciplinare di gara, prosegue il Collegio, tale meccanismo non sembrerebbe esprimere la volontà della stazione appaltante di non accettare rialzi superiori a un determinato valore dell'importo a base d'asta.

Conclusioni. Il T.A.R. Sicilia rigetta il ricorso, affermando che l'interpretazione dei bandi di gara e, in generale, degli atti amministrativi, soggiace alle regole previste dal codice civile in materia di interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella che impone di ricorrere alla c.d. interpretazione letterale e, solo in caso di omissioni o ambiguità delle singole clausole, ad altri canoni ermeneutici, tra cui quelli relativi all'interpretazione complessiva delle clausole e all'interpretazione secondo buona fede.

Corollario in materia di procedura a evidenza pubblica è la necessità di garantire il rispetto del favor partecipationis che impone, in caso di clausole del bando dubbie o ambigue, di preferire la soluzione ermeneutica che estenda la platea dei partecipanti alla gara, al fine di realizzare l'interesse dell'Amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti.

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