È ammissibile il voto a distanza per le elezioni degli organi degli ordini professionali?

Antonella Lariccia
28 Giugno 2023

Non può ritenersi lesiva dei principi di personalità e segretezza del voto, in assenza di elementi concreti di segno contrario, la disposizione regolamentare che – nell'ambito della disciplina delle procedure per l'elezione degli organi degli ordini professionali - preveda tra le modalità di voto anche quello “da remoto” che, mediante il ricorso alle modalità telematiche, consente la partecipazione alla votazione anche di coloro che non possono recarsi fisicamente al seggio nella data prevista.
Massima

E' legittima la previsione regolamentare che preveda la celebrazione, da remoto con modalità telematiche, delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, in presenza di una norma primaria che preveda la possibilità del voto a distanza e l'utilizzo di modalità telematiche, ed atteso che

il voto espresso a distanza con modalità telematiche non può essere ritenuto di per sè in contrasto con i principi di personalità e segretezza del voto.

Il caso

Il T.a.r. Lazio viene chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della deliberazione n. 1058 del 28.09.2022 e del Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi nonché di tutti gli atti connessi, impugnati a cagione (tra l'altro) della previsione della modalità di voto in forma telematica e da remoto, in assenza di regolamentazione ministeriale e comunque in violazione della normativa esistente.

Con la precedente sentenza n. 1492 dell' 8 febbraio 2022 lo stesso T.a.r. aveva accolto il ricorso avverso la prima versione del Regolamento, approvato con la delibera n. 834 del 22.7.2021, sul presupposto che l'ONB, sebbene munito del potere di disciplinare le modalità operative di svolgimento delle operazioni elettorali in virtù del D.M. 15 marzo 2018, sarebbe poi incorso nel vizio di straripamento di potere; la sentenza è stata successivamente annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6771/2022, che ha ritenuto inammissibile per difetto d'interesse ad causam il ricorso a suo tempo proposto.

Con la sentenza in commento il T.a.r., nuovamente investito della questione, respinge il ricorso.

La questione

Il comma 1 dell'art. 4 della l. n. 3/2018, novellando l'art. 2, comma 5, del d.lgs. CpS n. 233/1946, demanda alla fonte secondaria - nella specie l'adottato DM 15 marzo 2018 -, la definizione di profili specifici inerenti all'elezione degli organi degli Ordini Professionali prevedendo, tra l'altro, la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

A sua volta, il citato DM 15 marzo 2018 da un lato demanda ai Consigli nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie la potestà di adottare previsioni ulteriori ed integrative rispetto a quelle contenute nella fonte regolamentare per lo svolgimento delle operazioni elettorali e, dall'altro, ribadisce la possibilità per ciascun Ordine di stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative.

La questione che si pone è se, nell'ambito delle modalità telematiche di svolgimento delle operazioni elettorali, possa legittimamente ricomprendersi anche il voto “da remoto”.

Le soluzioni giuridiche

Il T.a.r. respinge il ricorso ritenendo, quanto alla censurata previsione regolamentare della possibilità del voto “da remoto”, che tale modalità rientri a pieno titolo nel disposto di cui all'art. 1, comma 4, del DM 15/03/2018, che già prevede la possibilità per ciascun Ordine di stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative; inoltre, al fine di respingere la tesi dell'espunzione della modalità “da remoto” dalla categoria delle procedure elettorali da svolgersi “con modalità telematica”, il Tribunale ritiene che la tesi, oltre ad essere priva di fondamento normativo, risulterebbe in ogni caso in contrasto con il disposto di cui all'art. 31-bis del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020 che, da un lato, espressamente prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, possa avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche e, dall'altro, demanda ad un regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio di stabilire le modalità di espressione del voto a distanza.

Sotto altro profilo, il Tribunale osserva che il voto espresso a distanza con modalità telematiche non può essere ritenuto di per sè in contrasto con i principi di personalità e segretezza del voto, dovendo essere tale eventuale confliggenza affermata e dimostrata in relazione alle modalità concrete di svolgimento del voto “da remoto”, anche tenuto conto che tale modalità di voto risulta già adottata in una pluralità di ambiti nonché da molti ordini professionali per il rinnovo dei rispettivi organi rappresentativi.

Osservazioni

In generale, le modalità di esercizio del voto si distinguono in modalità di voto presidiato e modalità di voto non presidiato, a seconda che l'esercizio del voto avvenga presso postazioni pubbliche e soggette a sorveglianza o meno; nel nostro ordinamento un'ipotesi di voto non presidiato è rappresentata dal voto per corrispondenza degli italiani all'estero, la più tradizionale ipotesi di voto a distanza.

L'evoluzione tecnologica e, soprattutto, la recente esperienza pandemica hanno reso sempre più frequenti le ipotesi in cui il voto viene espresso non solo con modalità telematiche, ma anche “da remoto”, ossia trasmesso mediante mezzi di comunicazione a distanza, in particolare mediante internet, senza che l'interessato debba recarsi fisicamente presso la postazione allestita per le operazioni elettorali; tale ultimo aspetto solleva, nondimeno, taluni interrogativi circa la capacità di tale procedimento di assicurare il rispetto dei requisiti di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto previsti in generale dall'art. 48 Cost.

Se, infatti, il rispetto dei requisiti di personalità e uguaglianza del voto espresso da remoto con modalità telematica possono essere garantiti da adeguate forme di identificazione del votante (ad esempio tramite Spid o CIE), più problematica appare la garanzia di libertà e segretezza del voto soprattutto nell'ipotesi in cui l'elettore utilizzi terminali privati, siti all'interno delle mura domestiche; la predisposizione di meccanismi volti a verificare l'identità dell'elettore non riesce da sola a garantire l'effettiva espressione del voto da parte del titolare del diritto, che ben potrebbe farsi sostituire da altri dopo l'identificazione. Va però evidenziato che anche nell'ipotesi del tradizionale voto per corrispondenza il problema di garantire che il voto non sia manipolato o non ne sia violata la segretezza non è del tutto risolto, eppure tale modalità è da tempo prevista dalla L. 27 dicembre 2001, n. 459 per consentire l'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

In modo equilibrato, nella sentenza in commento, si ritiene che la previsione della modalità di voto da “remoto” non possa essere considerata di per sé lesiva dei principi di personalità e segretezza del voto, in assenza di elementi concreti di segno contrario, considerato d'altro canto che il voto a distanza consente di contemperare pienamente il diritto di votare e il diritto alla mobilità, favorendo una maggiore partecipazione alle elezioni; del resto, molti dei problemi riconducibili a trasparenza (del processo), identificazione (dei soggetti coinvolti) e verificabilità (dei risultati), potrebbero essere in concreto ovviati dall'impiego, sempre più su larga scala, della blockchain, utilizzata come piattaforma (anche) per il voto, di modo che la contrarietà in astratto delle modalità di voto “da remoto” ai principi costituzionali in tema di esercizio del diritto di voto non pare sempre predicabile.

Quanto invece all'ulteriore questione se la modalità “da remoto” possa ritenersi automaticamente contemplata tutte le volte in cui una norma stabilisca che le operazioni elettorali si svolgano con modalità telematiche, si osserva che se effettivamente - come evidenziato nella sentenza commentata -, non si rinviene nessuna norma che escluda espressamente la modalità “da remoto” dalla categoria delle procedure elettorali da svolgersi “con modalità telematica”, nemmeno può affermarsi l'equivalenza assoluta modalità telematiche/esercizio “da remoto”, in assenza di un più specifico aggancio normativo; in tal senso depone, ad esempio, in campo societario – al di là della previsione di cui all'art. 106 , d.l. 17 marzo 2020, n. 18, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022 in forza del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 -, quanto previsto dall'art. 2370 cc e artt. 143 bis e 143 ter Regolamento Emittenti Consob, che demanda allo Statuto la possibilità di consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, legittimando in tal modo anche una norma statutaria che preveda la possibilità di un voto espresso in via elettronica ma non “da remoto”; analogamente, in campo processuale basti pensare a quanto previsto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., che prevedono la possibilità di svolgere in camera di consiglio da remoto unicamente le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato, nonostante il processo amministrativo si svolga ormai pressoché interamente con modalità telematiche sin dal 01 gennaio 2017, a riprova che non necessariamente l'adozione di modalità telematiche implica anche l'opzione “da remoto”.

Guida all'approfondimento

In dottrina si segnala A. Gratteri, Il valore del voto, Padova, 2005, p. 109; P. Costanzo, Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2011.

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