L'impossibilità di risolvere il concordato e la pronuncia di fallimento omisso medio
28 Giugno 2023
Il creditore, anche laddove non possa più essere domandata la risoluzione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 186 l. fall., in ragione della decorrenza dell'anno dal termine fissato per l'ultimo adempimento previsto, può sempre chiedere che sia dichiarato il fallimento della debitrice?
In un caso corrispondente a quello indicato nel quesito, il Tribunale di Catania, esaminata la domanda e accertata la sussistenza dei presupposti indicati dagli artt. 1 e 5 l. fall., con pronuncia emessa in data 11 febbraio 2021 ha statuito che, anche laddove non possa più essere domandata la risoluzione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 186 l. fall., in ragione della decorrenza dell'anno dal termine fissato per l'ultimo adempimento previsto, il creditore può sempre chiedere che sia dichiarato il fallimento della debitrice e ha appunto dichiarato il fallimento. Come noto, la Legge fallimentare, che disciplina i rimedi contro le situazioni patologiche del concordato preventivo (tra i quali va certamente annoverata la risoluzione), non regola espressamente il rapporto tra inadempimento concordatario della debitrice, risoluzione e sentenza dichiarativa di fallimento a carico della medesima. In assenza di previsioni normative, ci si è chiesti non solo se sia possibile domandare il fallimento della debitrice in concordato senza averne chiesto preventivamente la risoluzione, ma anche se sia possibile agire nel primo senso anche quando non è più possibile ottenere la risoluzione per l'avvenuta prescrizione del diritto di agire. Orbene, il Tribunale di Catania (Trib. Catania, 11 febbraio 2021) ha fornito riscontro affermativo a tale quesito, e, nel giustificare le proprie conclusioni, ha richiamato la tesi maggiormente diffusa in giurisprudenza, vigente però la legge fallimentare (avendo il Codice della crisi ribaltato completamente la situazione, sì che per le procedure soggette al Codice la soluzione è esattamente opposta) secondo cui i rimedi previsti a favore del creditore concorsuale – risoluzione del concordato e fallimento – sono alternativi e indipendenti tra di loro (cfr. Trib. Venezia, 6 novembre 2015 e Trib. Mantova, 11 gennaio 2021). Pertanto, se non occorre chiedere la risoluzione del concordato prima di presentare istanza di fallimento nei confronti della debitrice, l'eventuale prescrizione del diritto di agire per la risoluzione non determina alcun pregiudizio per l'assunzione dell'iniziativa di cui all'art. 5 l. fall.
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