Consecutio tra procedure anche con uno iato temporale di quasi due anni
30 Giugno 2023
Si riassumono brevemente i tratti della vicenda processuale che ha preceduto la pronuncia in discorso.
Avanti il Tribunale di Padova veniva depositata, nel dicembre 2018, una domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma 6, l. fall. (norma ratione temporis applicabile). Nelle more della procedura concordataria, veniva presentata istanza di fallimento da parte di una società creditrice. Le due procedure concorsuali venivano così riunite. Intervenuta la rinuncia, da parte della debitrice, alla domanda di concordato per le difficoltà riscontrate nel formulare un piano finanziariamente sostenibile, il Tribunale di Padova dichiarava l'inammissibilità della relativa procedura, disponendone la separazione da quella per la dichiarazione di fallimento. La creditrice, accettata nel maggio 2019 la proposta transattiva avanzata dalla debitrice per il pagamento a saldo e stralcio di importo inferiore a quello oggetto del credito originario, depositava l'atto di desistenza dalla procedura per la declaratoria di fallimento. Con alcuni pagamenti effettuati tra il maggio e l'agosto 2019, la debitrice adempiva parzialmente all'accordo transattivo. A seguito di una nuova istanza di fallimento proposta dalla Procura della Repubblica, con sentenza del settembre 2020 veniva dichiarato il Fallimento della debitrice. Il Curatore nominato, pertanto, agiva in via principale per la declaratoria di inefficacia ex art 44 l. fall. dei pagamenti effettuati nel corso del 2019 a favore della creditrice, e, in subordine, per la revocatoria degli stessi ai sensi dell'art. 67 comma 2, l. fall. Ciò, sulla base della ritenuta consecuzione tra la procedura “concordataria” del 2018 e quella “fallimentare” del 2020 ai sensi dell'art. 69-bis comma 2, l. fall. Costituitasi, la creditrice contestava, in breve, l'applicabilità al caso di specie del principio della consecuzione tra procedure per non essere, quella di concordato del 2018 e quella fallimentare del 2020, originate dal medesimo stato di insolvenza.
Il Giudice, in primo luogo, dichiara infondata la domanda attorea principale. Non essendo ancora stato dichiarato il fallimento (cosa che avverrà solo nel settembre 2020), i pagamenti effettuati a favore della creditrice nel 2019 non possono farsi rientrare nel campo applicativo dell'art. 44 l. fall. che, appunto, presuppone l'avvenuto accertamento dell'insolvenza e la declaratoria del fallimento.
Venendo invece alla domanda di revoca ex art. 67 comma 2, l. fall., il Giudice, fatto un richiamo al contenuto della norma e riassunti brevemente i passaggi della vicenda, individua in ciò la questione: possono, in forza del principio ex art. 69-bis l. fall., essere fatti retroagire alla data di deposito della domanda di concordato preventivo gli effetti della sentenza di fallimento del settembre 2020, con conseguente decorso a ritroso del “semestre sospetto” dal dicembre 2018? Solo la soluzione positiva a tale quesito consentirebbe la revoca dei pagamenti effettuati nel corso del 2019.
Il Giudice richiama un indirizzo ribadito dalla Corte di cassazione nel 2022 (Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2022, n. 215) secondo la quale : “ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda»; «tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure”. Rilevato che, nel caso di specie, sussistono plurimi elementi che inducono a ritenere che il fallimento del settembre 2020 sia ricollegabile al medesimo stato di crisi che aveva causato la richiesta di ammissione al concordato preventivo, il Giudice Padovano conclude affermando che il termine previsto dall'art. 67 comma 2, l. fall. può farsi retroagire al dicembre del 2018, in forza del principio della consecuzione tra procedure, e che, di conseguenza, i pagamenti effettuati nel 2019 sono revocabili ai sensi di tale articolo.
La pronuncia in discorso è interessante, in particolare, in quanto ravvisa la consecutio anche in presenza di uno iato temporale intercorso tra le due procedure di circa 20 mesi (dicembre 2018-settembre 2020), dunque considerevolmente lungo.
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