Quesito in tema di accertamenti su beni con marchio contraffattoInquadramentoA tutela dell'affidamento dei cittadini, collettivamente intesi, nei marchi e nei segni distintivi apposti su prodotti industriali (e non della libera determinazione del singolo acquirente), la legge penale punisce ogni attività diretta prima alla contraffazione o all'alterazione dei marchi e segni distintivi, protetti dalla normativa nazionale, eurounitaria e internazionale, e poi alla successiva commercializzazione dei prodotti così “taroccati”. FormulaN. ... / ... R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... Accerti il consulente tecnico, esaminati i reperti in sequestro, nonché gli atti del fascicolo e compiuti tutti gli accertamenti del caso, se i marchi (ovvero i segni distintivi) apposti sui prodotti industriali oggetto di sequestro da parte di (indicare la polizia giudiziaria operante) in data ..., come analiticamente descritti nel relativo verbale, siano genuini ovvero contraffatti o alterati. Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque ai fini di giustizia. CommentoLa legge penale punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi ovvero brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, ne fa uso (art. 473 c.p.). L'apposizione su prodotti industriali recanti marchi contraffatti della dicitura “copia d'autore” non esclude l'integrazione del reato, che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi, ed è costruito come un reato di pericolo che richiede soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione (Cass. V, n. 2300/2017. Conformi anche Cass. V, n. 47566/2016, in tema di magliette riproducenti i colori e i segni distintivi ufficiali di squadre di calcio, con una etichetta riportante la dicitura “copia non conforme all'originale” e Cass. II n. 27376/2017, relativa a una vicenda di sostanziale identità del logo riprodotto rispetto a quello originale). La Corte di Cassazione ha inoltre esteso la tutela penale dei marchi ai casi di contraffazione di marchi celebri apposti su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale, come nel caso di marchi di case automobilistiche apposti su capi di vestiario e "gadget". Secondo i giudici di legittimità tale condotta integra gli estremi del delitto ex art. 473 c.p., posto che il bene della fede pubblica è leso dalla confondibilità, secondo il giudizio del consumatore medio, del marchio originale con quello contraffatto, quand'anche utilizzato in ambiti non tradizionali per effetto di attività di "merchandising", non costituendo tale circostanza, di per sé sola, motivo di sospetto (Cass. V., n. 35235/2022). Integra il delitto di cui all'art. 473 c.p. la tutela del marchio è concessa, per esplicita disposizione normativa, solo quando siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Nel caso in cui, però, si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi deduce tale insussistenza (Cass. II, n. 36139/2017). Integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto anche colui che pone in vendita accessori e ricambi per auto sui quali sia stato riprodotto il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali, senza che al riguardo assuma rilievo il disposto dell'art. 241, d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale), in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta comunque vietata la contraffazione del marchio apposto dal titolare sui componenti originali (Cass. II, n. 28847/2015, relativa al sequestro di copri-cerchioni di pneumatici provenienti da produttori indipendenti e riportanti il logo di diverse case automobilistiche). Sono del pari punite come delitto contro la fede pubblica (art. 474 c.p.) anche le condotte aventi ad oggetto i suddetti prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, poste in essere al fine di trarne profitto, di: - introduzione nel territorio dello Stato; - detenzione per la vendita; - offerta in vendita; - immissione in circolazione sul mercato. Questo delitto è finalizzato a tutelare il collegamento tra il marchio contraffatto e un determinato prodotto e pertanto precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e ne prescinde, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel mercato, anche se non ancora inserito nel circuito commerciale. (Cass. V, n. 18289/2016, relativa a prodotti falsi riproducenti un modello di borse registrato ma non ancora commercializzato dal reale produttore). Al contrario, l'acquirente di prodotti con marchi contraffatti, o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, risponde del delitto di ricettazione soltanto quando l'acquisto non sia destinato al proprio uso e consumo personale: in caso contrario, la sua condotta, estranea non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo, configurerà invece l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 35/2005, (Cass. II, n. 12870/2016). Salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, alla condanna e all'applicazione della pena su richiesta per i suddetti delitti consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti (art. 474-bis c.p.). La sola sentenza di condanna importa altresì la pubblicazione della sentenza a titolo di pena accessoria (art. 475 c.p.). In tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, il delitto di cui all'art. 474, c.p., concorre con l'illecito amministrativo che punisce l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, atteso che le fattispecie riguardano condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non si configura un rapporto di specialità (Cass. V, n. 6354/2016). L'art. 517 c.p., invece, inserito tra i delitti contro l'economia pubblica, ha per oggetto la vendita o l'immissione sul mercato di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri mendaci e comunque idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio, con indicazioni tali da indurre anche un acquirente esperto a ritenere il prodotto “Made in Italy”. Cfr. Cass., III, n. 52029/2014). La Corte di Cassazione ha precisato che la vendita di prodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea (Cass. II, n. 30026/2021). Invece non integra il reato di uso di marchi contraffatti la mera attività di trasporto di prodotti (nella specie, "clips, tiretti ed etichette") falsamente contrassegnati, in quanto la condotta di utilizzo si identifica unicamente con l'attività funzionale a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un determinato prodotto (Cass. V, n. 25036/2020). |