Quesito in tema di natura culturale di un reperto

Angelo Salerno

Inquadramento

La tutela dell'immenso patrimonio archeologico, artistico, storico e culturale in genere dell'Italia si declina anche attraverso il ricorso a una normativa penale, con molteplici fattispecie incriminatrici di peculiare specialità rispetto ai reati codicistici (cfr., ad esempio, la contravvenzione di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato rispetto al delitto di furto aggravato), che si innesta su una disciplina pubblicistica di particolare ampiezza e complessità.

Formula

N. ... / ... R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ...

Accerti il consulente tecnico, presa visione degli atti del fascicolo ed esaminati i reperti in sequestro, la eventuale natura di beni culturali dei reperti medesimi, ai sensi degli artt. 10 ss. e 91 d.lgs. n. 42/2004.

Commento

I beni culturali

La tutela del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, di particolare rilievo tenuto conto delle peculiarità italiane in materia di arte e cultura, che trova primario riconoscimento e conferma nell'art. 9 Cost., presenta plurimi profili anche in materia penale.

Nello specifico, secondo il d.lgs. n. 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio, i beni culturali fanno parte del più ampio ambito del “patrimonio culturale”, unitamente ai beni paesaggistici, e sono entrambi destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale, salvo contrarie ragioni di tutela. La tutela del patrimonio culturale consiste, in primo luogo, nella individuazione dei beni che lo costituiscono, nelle conseguenti protezione e conservazione per fini di utilizzazione e fruizione pubblica e, in ultima analisi, nella sua valorizzazione.

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e “le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

In particolare, secondo l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, rilevanti nei termini suindicati. Tali beni devono essere sottoposti alla verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, mediante l'invio, da parte dell'ente proprietario, dei dati identificativi e descrittivi dei beni, ai fini della valutazione di merito da parte dei competenti uffici del Ministero dei beni culturali.

Sono altresì beni culturali (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati;

- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

- le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestano un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (qualora sussista un valore testimoniale o un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, può essere emessa la dichiarazione di monumento nazionale);

- le cose, a chiunque appartenenti, che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

- le ulteriori collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

La dichiarazione, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 42/2004, è adottata dal Ministero dei beni culturali e accerta formalmente la sussistenza del suddetto interesse culturale.

Sono comunque ricompresi tra tutti i suddetti beni culturali:

- le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le civiltà primitive;

- le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

- i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

- le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

- le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

- le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

- le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

- i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

- le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Sono inoltre beni culturali (senza necessita di previa dichiarazione dell'interesse culturale), ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 42/2004:

- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi di enti o istituti pubblici;

- gli archivi e i singoli documenti di enti o istituti pubblici;

- le raccolte librarie delle biblioteche di enti o istituti pubblici, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari.

Analogamente, secondo l'art. 91, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, appartengono necessariamente allo Stato tutte le cose ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, facendo parte del demanio (gli immobili) o del patrimonio indisponibile (i mobili).

La Suprema Corte (Cass. III, n. 31760/2020) ha recentemente precisato che le pubbliche piazze, strade, vie e altri spazi urbani rientranti nel perimetro dei centri storici sono qualificabili come beni culturali in forza del disposto dell'art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi dei successivi artt. 12 e 13, sicché, rispetto a tali beni, trovano applicazione le norme di tutela previste dallo stesso Codice sino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario.

Sono comunque assoggettate a specifiche disposizioni di tutela, ex art. 11, d.lgs. n. 42/2004:

- gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o meno alla pubblica vista, nonché le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (dei quali sono vietati il distacco o la rimozione ai sensi del successivo art. 50, d.lgs. n. 42/2004);

- gli studi d'artista (che non possono perdere la loro destinazione d'uso o il contenuto di interesse particolarmente importante per il valore storico, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, ai sensi del successivo art. 51, d.lgs. n. 42/2004);

- le aree pubbliche di valore culturale e i locali storici tradizionali (in cui è restrittivamente disciplinato l'esercizio del commercio, ai sensi del successivo art. 52, d.lgs. n. 42/2004);

- le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (per quanto attiene i necessari attestati di autenticità e provenienza ai sensi del successivo 64, d.lgs. n. 42/2004);

- le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico (suscettibili di ottenere contributi agevolati per interventi conservativi, ai sensi del successivo art. 37, d.lgs. n. 42/2004);

- le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, nonché i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni (necessitanti espressa autorizzazione per l'uscita definitiva dal territorio nazionale, ai sensi del successivo art. 65, d.lgs. n. 42/2004);

- i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (necessitanti espressa autorizzazione per l'uscita definitiva dal territorio nazionale, ai sensi dei successivi artt. 65 e 67, d.lgs. n. 42/2004).

I reati a tutela dei beni culturali

Ciò premesso, le fattispecie incriminatrici previste in parte qua dal suddetto codice dei beni culturali sono quelle di

- Opere illecite, che sanziona, a titolo di reato formale di pericolo, integrato dal compimento dei lavori e delle opere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibili pericoli e danni, che si consuma anche se non si produce una concreta lesione del valore storico-artistico della res, sempre che, secondo una valutazione ex ante, non si tratti di interventi talmente trascurabili, marginali e minimi da escludere anche il solo pericolo astratto di lesione dell'interesse protetto (Cass. III, n. 47258/2017)

• chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali;

• chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione di interesse culturale;

• chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni culturali, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per 1'autorizzazione;

• chiunque, avendo intrapreso i suddetti lavori, non osservi l'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente (art. 169);

- Uso illecito, che sanziona chiunque destini beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità (art. 170). La fattispecie prevede una condotta commissiva a forma vincolata e configura dunque un reato di pura condotta, in relazione al quale non è ipotizzabile una responsabilità per omesso impedimento dell'evento (Cass. III, n. 37756/2014, in tema di mancato impedimento di destinazione ad uso fieristico e congressuale di un complesso monumentale);

- Collocazione e rimozione illecita, che punisce

• chiunque ometta di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro;

• il detentore che ometta di dare notizia alla soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto (art. 171);

- Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta, che punisce chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero in tema di distanze, misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (art. 172);

- Violazioni in materia di alienazione, che punisce

• chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

• chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di legge, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

• l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine in favore del Ministero, della Regione o di altro ente pubblico (art. 173).

- Uscita o esportazione illecite, che punisce

• chiunque trasferisce all'estero, senza attestato di libera circolazione (per il trasferimento verso Paesi comunitari) o licenza di esportazione (per il trasferimento verso Paesi extracomunitari), cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché fotografie, esemplari di opere cinematografiche, mezzi di trasporto, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica oggetto di particolare tutela, indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzatorio possa essere rilasciato o meno. Pertanto, sussistendo la qualità di bene culturale e mancando l'attestato o la licenza richiesta, il reato è configurabile a prescindere dalla produzione di un danno al patrimonio storico e artistico nazionale (Cass. III, n. 39517/2017);

• chiunque non faccia rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee (art. 174).

- Violazioni in materia di ricerche archeologiche, che punisce

• chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di beni culturali, senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione. Questa contravvenzione, che si realizza in assenza di permesso per la ricerca indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, può concorrere con il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), che richiede l'impossessamento illecito di beni di interesse archeologico, realizzabile anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca (Cass. III, n. 9927/2015);

• chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine di legge, i beni culturali rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea (art. 175). L'obbligo di immediata denuncia grava solo sull'autore della scoperta e non anche su chi si trovi successivamente a detenere la cosa, che potrà però rispondere per mancata ottemperanza al diverso obbligo di conservazione temporanea (Cass. III, n. 30383/2016).

- Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, che punisce chiunque si impossessa di beni culturali ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini e pertanto appartenenti inderogabilmente allo Stato (art. 176). In conseguenza della suddetta tipologia di ritrovamento che ne impone l'ingresso nel patrimonio indisponibile dello Stato, devono essere considerate beni culturali anche le cose di interesse numismatico, a prescindere dall'accertamento del carattere di rarità o di pregio (Cass. III, n. 37861/2017. Più in generale, Cass. III, n. 24344/2014, Rapisarda afferma che il reato in questione non richiede l'accertamento dell'interesse culturale, né che i beni siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene; nello stesso senso, Cass. III, n. 24998/2020).

- Contraffazione di opere d'arte, che punisce

• chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

• chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

• chiunque, conoscendone la falsità, autentica le opere o gli oggetti suddetti, contraffatti, alterati o riprodotti;

• chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici le opere o gli oggetti suddetti contraffatti, alterati o riprodotti (art. 178).

Con l. n. 22/2022, sono stati invece abrogati i reati di cui agli artt. 170,173,174,176,177,178 e 179 del d.lgs. 42/2004, con contestuale introduzione del Titolo VII-bis del Codice penale che, alle disposizioni di cui agli artt. Da 518-bis a 518-novesdecies disciplina i delitti contro il patrimonio culturale.

In particolare, l'art. 518-bis c.p. punisce il furto di beni culturali, che consiste nell'impossessamento di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, ovvero nell'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Il successivo art. 518-ter c.p. punisce inoltre il delitto di appropriazione indebita di beni culturali, integrato dalla condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, con aggravamento della pena, ai sensi del comma 2, se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

L'art. 518-quater c.p. punisce invece a titolo di ricettazione di beni culturali chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La configurabilità del delitto in questione prescinde dalla imputabilità o punibilità dell'autore del delitto da cui i beni culturali provengono ovvero dalla sussistenza di eventuali condizioni di procedibilità per il delitto presupposto.

Il successivo art. 518-quinquies punisce inoltre l'impiego di beni culturali provenienti da delitto, integrato dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e nei delitti di cui al precedente delitto di ricettazione di beni culturali o di riciclaggio di beni culturali, di cui all'articolo successivo, impieghi in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Anche in questo caso il delitto sussiste a prescindere dalla imputabilità o punibilità dell'autore del delitto da cui i beni culturali provengono ovvero dalla sussistenza di eventuali condizioni di procedibilità per il delitto presupposto, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 518-quinquies c.p.

L'art. 518-sexies c.p., come anticipato, punisce il delitto di riciclaggio di beni culturali, commesso da chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il delitto sussiste, anche in questo caso, a prescindere dalla imputabilità o punibilità dell'autore del delitto da cui i beni culturali provengono ovvero dalla sussistenza di eventuali condizioni di procedibilità per il delitto presupposto.

Le condotte di autoriciclaggio di beni culturali sono invece punite dall'art. 518-septies c.p. e consistono nell'impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di beni culturali provenienti dalla commissione di un delitto non colposo che non sia stato commesso, personalmente o in concorso con terzi, dal soggetto agente. Tali condotte devono risultare tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni culturali. È esclusa invece la punibilità delle condotte che consistano nella mera utilizzazione o al godimento personale. È infine prevista, anche in questo caso, la sussistenza del delitto a prescindere dalla imputabilità o punibilità dell'autore del delitto da cui i beni culturali provengono ovvero dalla sussistenza di eventuali condizioni di procedibilità per il delitto presupposto, stante l'espresso richiamo al disposto dell'ultimo comma dell'art. 518-quater c.p.

L'art. 518-octies c.p. punisce invece la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, che si configura mediante la condotta di chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Ai sensi del comma 2 dell'articolo è punito altresì chiunque fa uso della scrittura privata di cui al comma 1, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Le condotte di alienazione illecita di beni culturali, prima sanzionata dall'abrogato art. 173, d.lgs. 42/2004, è oggi punita a titolo di delitto ai sensi dell'art. 518-nonies c.p., nei casi in cui:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

L'importazione illecita di beni culturali è invece punita dal successivo art. 518-decies c.p., che prevede una clausola di riserva che fa salvi i casi di concorso nei delitti di ricettazione, impiego illecito, riciclaggio e auto-riciclaggio di beni culturali, nel sanzionare la condotta di chi importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Anche l'uscita o esportazione illecite di beni culturali, in precedenza sanzionate ai sensi dell'abrogato art. 174, d.lgs. 42/2004, è oggi punita a titolo di delitto dall'art. 518-undecies c.p., a fronte della condotta di chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. Il comma 2 dell'articolo punisce invece chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici sono invece punite ai sensi dell'art. 518-duodecies c.p., che in parte sostituisce i commi degli artt. 635 e 639 c.p. abrogati in forza della l. 22/2022. La sospensione condizionale della pena irrogata per tali fatti è espressamente subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal Giudice nella sentenza di condanna.

L'art. 518-terdecies c.p. punisce invece, fuori dei casi di cui all'art. 285 c.p., le condotte di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, anche quando aventi ad oggetto istituti e luoghi della cultura.

La contraffazione di opere d'arte, in precedenza oggetto del reato di cui all'abrogato art. 178, d.lgs. 42/2004, è infine punita ai sensi dell'art. 518-quaterdecies c.p., che prende in considerazione le condotte di:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

In siffatte ipotesi, in forza dell'ultimo comma dell'articolo, è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Viene tuttavia esclusa, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Ai sensi dell'art. 518-novesdecies c.p., i delitti previsti dal Titolo VII-bis sono punibili le disposizioni anche quando il fatto sia stato commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

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