Verbale di conferimento dell'incarico per accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360)

Angelo Salerno

Inquadramento

Quando gli accertamenti tecnici hanno natura irripetibile, la procedura prevede, al momento del conferimento dell'incarico al consulente tecnico del magistrato inquirente, un embrionale contraddittorio tra il pubblico ministero, l'indagato e la persona offesa (e i loro difensori) in merito allo specifico oggetto degli accertamenti e all'eventuale esercizio della facoltà di rimettere l'espletamento degli accertamenti medesimi davanti a un giudice terzo e imparziale, mediante incidente probatorio. Questa dialettica tra le parti durante le indagini preliminari prosegue anche a livello tecnico, con la facoltà dei consulenti tecnici dell'indagato e della persona offesa di intervenire alle operazioni demandate al consulente della procura.

Formula

n..... /.... r.g.n.r.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI....

VERBALE DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI

(ART. 359 C.P.P.)

In data...., alle ore...., nei locali di...., davanti al pubblico ministero, Dott....., assistito per la redazione del presente verbale da...., cancelliere,

(OVVERO)

davanti al sottoscritto Ufficiale di PG...., delegato al presente atto dal sostituto procuratore della Repubblica, dott....., con il provvedimento in data.... (allegato al presente verbale e da ritenersene parte integrante) [1],

nel procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

1....., nato il.... a....;

2....., nata il.... a....;

per i reati previsti e puniti dagli artt....., commessi (ovvero accertati) in.... il...., in danno di....;

previo avviso all'indagato.... (presente/assente), al suo difensore Avv..... (presente/assente) e al suo difensore avv..... (presente, anche in sostituzione dell'Avv.....), nonché alla persona offesa.... (presente/assente) e al suo difensore Avv..... (presente/assente);

È comparso.... [2], che viene nominato consulente tecnico (ovvero nominato consulente tecnico con il citato provvedimento del pubblico ministero in data....) e, richiesto delle generalità, risponde: “sono...., nato il.... a...., in servizio presso.... [3] ”. Resone edotto, dichiara di non versare in situazioni di incompatibilità per l'accettazione dell'incarico.

L'avv..... nomina consulente tecnico di parte...., anch'egli oggi presente (ovvero si riserva di nominare proprio consulente tecnico di parte....) [4].

IL PUBBLICO MINISTERO

(OVVERO L'UFFICIALE DI PG DELEGATO)

Accertata la insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 222 c.p.p.;

Ritenuto che appare necessario disporre consulenza tecnica al fine di determinare le circostanze di cui al quesito meglio specificato nel provvedimento di nomina [5] ;

che trattasi di accertamenti su cose soggette a modificazione e comunque l'indagine demandata al consulente è per sua natura da considerarsi atto irripetibile;

Conferisce al consulente nominato l'incarico di rispondere per iscritto al suddetto quesito.

Il consulente accetta l'incarico e, vista la complessità e la natura del quesito, chiede per l'espletamento il termine di.... giorni, fissando sin d'ora la data di inizio delle operazioni di consulenza, che si svolgeranno a partire dal...., ore...., presso.... [6].

IL PUBBLICO MINISTERO

(OVVERO L'UFFICIALE DI PG DELEGATO)

AUTORIZZA il consulente nominato a servirsi di strumentazioni tecniche di supporto, anche di soggetti diversi, nonché a farsi coadiuvare da tecnici specialisti, se del caso e purché sotto il suo diretto controllo, fermo restando che le relative spese dovranno essere specificamente documentate. AUTORIZZA inoltre il consulente tecnico a servirsi del proprio automezzo, previa specifica documentazione al riguardo e con esonero di responsabilità per la Amministrazione, e concede per la risposta ai quesiti con nota scritta il termine di.... giorni.

Il consulente tecnico

Luogo e data....

Il sostituto Procuratore della Repubblica....

(ovvero L'Ufficiale di PG delegato)

[1]È generalmente ammessa la possibilità di delegare il conferimento dell'incarico.

[2]Indicare il nominativo del consulente anteponendo l'eventuale titolo accademico o di altro tipo (“dott.”, “prof.”, “col.”, etc.).

[3]Indicare, se del caso, l'università, l'istituto, l'ospedale, l'ente o l'istituzione, l'articolazione di polizia giudiziaria, etc. dove presta servizio il consulente.

[4]La partecipazione dell'indagato, della persona offesa, nonché dei relativi difensori e dei consulenti tecnici eventualmente nominati, può avvenire a distanza, previa richiesta degli stessi e autorizzazione facoltativa da parte del Pubblico Ministero.

[5]La nomina e l'indicazione del quesito (da parte del solo pubblico ministero) potrebbe avvenire anche direttamente in questa stessa sede, immediatamente prima del conferimento dell'incarico, ma la prassi valorizza spesso la necessità di rendere edotte le parti quantomeno dell'identità del consulente tecnico della procura sin dall'avviso ex art. 360 c.p.p.

[6]Dall'inizio delle operazioni peritali (e non dal formale conferimento dell'incarico) decorrerà il termine per la risposta al quesito.

Commento

Qualora la valutazione della ripetibilità dell'accertamento porti, magari in via meramente cautelativa, a una conclusione negativa, occorrerà procedere in contraddittorio con l'indagato (e, se del caso, con la persona offesa).

La procedura garantita prevista dall'art. 360 c.p.p. prevede pertanto in capo al pubblico ministero l'obbligo di avvisare, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i loro difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà loro spettante di nominare consulenti tecnici.

A seguito dell'introduzione del comma 3-bis nel testo dell'art. 360 c.p.p., le parti private, nonché i loro difensori e consulenti di parte, che ne facciano richiesta, possono essere autorizzate dal Pubblico Ministero a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.

Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, il magistrato inquirente provvede a conferire formalmente al consulente da lui nominato l'incarico di rispondere a uno o più specifici quesiti di natura scientifica, tecnica o artistica, rilasciando tutte le autorizzazioni del caso (ad esempio, ad utilizzare il mezzo proprio o il mezzo aereo per ogni necessario spostamento, a servirsi dell'opera di competenti ausiliari o di particolari strumentazioni anche nella disponibilità di terzi, a prendere in consegna i reperti in sequestro, etc.). Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del pubblico ministero, se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 c.p. (Cass. VI, n. 42962/2016 relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico-legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal magistrato inquirente implicitamente ricompresa nell'incarico).

I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati, hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. È questo il momento procedimentale in cui le parti possono interagire tra loro, in un'ottica soprattutto giuridica, in merito alla ritualità degli avvisi, alla eventuale pretermissione di altri soggetti (indagati o “indagabili” ovvero altre persone offese) e soprattutto all'effettivo contenuto del quesito che sarà sottoposto al consulente tecnico del pubblico ministero.

La dialettica delle parti anticipa in qualche modo un embrionale contraddittorio, prima al momento di fissare ex ante il perimetro degli accertamenti tecnici e successivamente, quando le operazioni avranno materialmente corso, a un livello anche specialistico.

Sino al conferimento dell'incarico, infatti (e anche successivamente, fintanto che vi sia una qualche utilità), i difensori dell'indagato e della persona offesa possono nominare loro consulenti tecnici di parte. Costoro possono presenziare alle attività di accertamento poste in essere dal consulente del pubblico ministero, offrendo in quella sede ogni contributo intellettuale che sembrerà loro utile. A questo fine, hanno il diritto ad essere avvisati del giorno e del luogo di inizio delle operazioni (che può seguire di qualche ora o di alcuni giorni la chiusura del verbale di conferimento dell'incarico). In caso di loro assenza, non sussiste il diritto all'avviso dei successivi rinvii (evenienza statisticamente ricorrente, dal momento che è frequente la prosecuzione delle attività per più sedute, anche non consecutive).

Restano ovviamente sempre possibili, nei limiti della correttezza professionale, contatti informali tra i consulenti delle parti private e quello del pubblico ministero. (Ad ogni buon conto, integra il delitto di intralcio alla giustizia previsto dall'art. 377 c.p. in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 371-bis o 372 c.p., secondo la fase procedimentale o processuale in cui viene posta in essere, la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza, anche quando l'incarico a questi affidato implichi la formulazione di giudizi di natura tecnico-scientifica. Cfr. Cass. S.U., n. 51824/2014).

Il consulente della procura rimane l'unico titolare dell'accertamento, onerato del compito affidatogli dal magistrato inquirente, mentre agli specialisti di fiducia dell'indagato e della persona offesa spetta una sorta di diritto di tribuna (onde consentire loro di controllare che le operazioni non ripetibili si svolgano correttamente secondo le buone regole dell'arte), con possibilità di offrire pareri e suggerimenti (non vincolanti formalmente, ma, qualora disattesi seppure conformi alla migliore scienza e tecnologia disponibili, almeno astrattamente in grado di incidere sulla attendibilità degli esiti).

L'accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p. ha dunque incontroversa natura di un atto di indagine del pubblico ministero. Dal suo carattere di irripetibilità e dalle garanzie offerte agli altri soggetti discende però l'inserimento nel fascicolo del dibattimento della relazione scritta con cui il consulente tecnico risponde ai quesiti propostigli: l'atto sarà così direttamente utilizzabile ai fini della decisione e non sarà necessaria l'audizione del suo autore davanti al giudice. Al contrario, i consulenti tecnici dell'indagato e della persona offesa dovranno essere sentiti nelle forme previste per le consulenze tecniche ripetibili (escussione dibattimentale e, solo all'esito, deposito dell'elaborato).

A prezzo di una, totale o parziale, discovery del proprio materiale investigativo (le parti hanno infatti, onde esercitare in maniera effettiva il proprio diritto di difesa, la facoltà di prendere visione e di estrarre copia di tuti gli atti posti a disposizione del consulente tecnico del pubblico ministero al fine di adempiere all'incarico affidatogli), gli inquirenti pongono un tassello fondamentale nella ricostruzione del fatto, anche in vista della successiva fase processuale, gestendo direttamente ogni utile attività di indagine, anche tecnica.

In considerazione della centralità di questo incombente e della sua, almeno formale, riconducibilità alla sola parte pubblica, il sistema offre alla persona sottoposta alle indagini (non alla persona offesa) la facoltà di formulare, prima del conferimento dell'incarico, riserva di promuovere incidente probatorio, rimettendo l'esito dell'accertamento tecnico ad una sede procedimentale caratterizzata dalla presenza di un giudice terzo e imparziale.

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