Quesito in tema di accertamenti autoptici (causa della morte incerta)

Angelo Salerno

Inquadramento

Gli esami post mortem, disposti al fine di appurare le cause del decesso rappresentano accertamenti tecnici non ripetibili di particolarissimo rilievo, sia per le peculiarità dell'oggetto dell'indagine scientifica (al quale si dovrà sempre portare il rispetto dovuto ai defunti e che pertanto non potrà mai essere considerato una res suscettibile di sequestro), sia per il fondamentale contributo per la ricostruzione dei fatti.

Formula

N. ... / ... R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ...

Accerti il consulente tecnico [1], previa descrizione esterna [2] e successivo esame autoptico [3] e tossicologico del cadavere di ... [4] (attualmente conservato presso l'Obitorio di ... [5] ), esaminati i reperti in sequestro e la documentazione agli atti del fascicolo (nonché la ulteriore documentazione che si riterrà necessario acquisire, se del caso, anche con l'ausilio della Polizia Giudiziaria) e compiuti tutti gli accertamenti del caso, quali siano state l'ora presumibile (specificando i fenomeni cadaverici che fondano tale supposizione), le verosimili cause del decesso [6] e i mezzi che lo produssero [7].

Documenti adeguatamente le operazioni compiute, anche mediante fotografie.

Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque utile ai fini di giustizia.

Il consulente è autorizzato sin d'ora ad esperire, se del caso e comunque sotto il proprio diretto controllo, ogni necessario esame specialistico e di laboratorio ed al prelievo di parti di organi [8], di liquidi [9] o di altro materiale biologico utile alle indagini [10] (campioni da inviare poi all'Ospedale di ... [11] per effettuare i necessari esami [12]) e a farsi coadiuvare da tecnico settore, ad operare i necessarî rilievi fotografici ed a fare uso di mezzo proprio (con esenzione di responsabilità per la pubblica amministrazione).

Sarà rilasciata comunque, per quanto possibile, alla Polizia Giudiziaria delegata, al termine dei primi accertamenti autoptici, dichiarazione scritta in ordine all'epoca della morte ed alle cause della stessa, quali evidenziabili dai primi accertamenti compiuti.

Al termine di detti accertamenti, il presente provvedimento – salvo contraria indicazione scritta da parte del consulente – varrà quale Nulla Osta al seppellimento di ..., nato a ... il ... e residente in vita a ..., con espresso divieto di adibire il cadavere a scopo di studio o di ricerche scientifiche, dovendo continuare a rimanere a disposizione della giustizia per qualsiasi evenienza [13].

1. È possibile che le peculiarità del caso peculiarità del caso concreto e la natura del quesito impongano una consulenza collegiale in cui l'esperto di medicina legale sia affiancato da un chimico/tossicologo che possa valutare compiutamente l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope sul metabolismo della persona offesa.

È altresì tecnicamente possibile nominare consulente il solo medico legale, affiancandogli l'esperto di chimica nelle vesti di suo ausiliario ovvero demandare all'unico esperto nominato per gli accertamenti autoptici il prelievo di campioni biologici e conferire poi successivamente un distinto incarico di consulenza tecnica per le ulteriori indagini tossicologiche.

In ogni caso, “le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale” (art. 45, comma 1, d.P.R. n. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria).

2. Diretta ad accertare i caratteri fisici generali del cadavere (altezza, peso, capelli, colore della pelle, etnia, condizioni di nutrizione e costituzione corporea, nei, cicatrici e segni particolari, tatuaggi o piercing), i fenomeni post mortem (macchie ipostatiche, rigidità, modificazioni del bulbo oculare, microfauna cadaverica, etc.) e quanto utile a fini di accertamento (ematomi o segni di traumatismi, ferite lacero contuse, fratture, segni di iniezione, etc.).

3. Dopo il cosiddetto esame esterno, l'accertamento autoptico ricomprende anche l'ispezione di tutte le cavità del corpo (testa, collo, torace-addome), con eventuale campionamento istologico (cuore, polmone, fegato, rene, encefalo, milza).

4. Ordinariamente, il cadavere è posto disposizione del medico legale, dopo che ne è stato formalizzato il riconoscimento ad opera di prossimi congiunti o di altri soggetti e se del caso a seguito di verifiche documentali.

5. Secondo il regolamento di polizia mortuaria (artt. 8,9,13,14 d.P.R. n. 285/1990), nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi o a conservazione in cella frigorifera (ovvero essere inumato, tumulato o cremato), prima che sia trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, protratte sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa e quando si abbia il dubbio di morte apparente, salvo casi di irrevocabilità in dubbio della morte (essendo la stessa conseguita a decapitazione o a maciullamento ovvero accertata dal medico necroscopo, anche mediante registrazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti).

I comuni devono disporre di un obitorio, istituito nell'ambito dei locali cimiteriali o presso ospedali o strutture sanitarie, per il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica e per il deposito a tempo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria.

6. Ad esempio, asfissia da soffocamento ovvero lesioni cranio-encefaliche.

7. Seguitando nel medesimo esempio, impiccagione ovvero colpo di arma da fuoco, impatto contro una struttura anelastica, trauma inferto con corpo contundente.

8. Ad esempio, del cuore, quando appare verosimilmente una patologia cardiaca come causa del decesso.

9. Sangue, orina, bile, umor vitreo, contenuto gastrico.

10. Capelli, peli, cartilagini, unghie, etc.

11. Ovvero presso qualsiasi altro idoneo laboratorio, presso strutture pubbliche o private.

12. Le analisi di laboratorio potranno ricomprendere accertamenti istologici, tossicologici, genetici, citologici, e così via.

13. Il desiderio di cremare la salma da parte dei prossimi congiunti può, in ipotesi, trovare accoglimento con esplicita autorizzazione del Pubblico Ministero, qualora dagli accertamenti già esperiti (ed anche tenuto conto del prelievo di campioni biologici per successive analisi) emergesse in maniera indubitabile che non si dovrà più procedere ad ulteriori esami o verifiche.

Commento

L'art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici che riguardino persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (cosiddetta “irripetibilità intrinseca”, da cui deriva sempre la possibilità di inserire i relativi atti di indagine nel fascicolo del dibattimento, con conseguente facoltà di lettura da parte del Giudice, anche in deroga al disposto dell'art. 511 c.p.p. in tema di atti compiuti da autorità straniera. Cfr. Cass. IV, n. 27954/2013).

Dovranno essere dunque sempre condotte con le garanzie di legge le operazioni di autopsia di un cadavere, inciso da notori fenomeni putrefattivi ed esempio paradigmatico di fisiologica impossibilità di ripetizione.

Pur potendo rimettersi al Giudice l'espletamento di una perizia avente il medesimo oggetto, con le forme dell'incidente probatorio, gli accertamenti tecnici autoptici devono pertanto essere posti in essere nell'ambito di un fascicolo già pendente a carico di soggetti noti o ignoti e costituiscono un atto di indagine in senso stretto (secondo Cass. IV, n. 18473/2014, l'attività di esame e di studio sulla documentazione dell'attività autoptica tempestivamente compiuta, espletata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero oltre il termine di durata delle indagini preliminari, non può essere veicolata al Giudice del dibattimento mediante l'acquisizione della relazione di consulenza, ma nulla osta all'esame del suddetto ausiliario nel contraddittorio delle parti).

L'art. 116 disp. att. c.p.p., prevede però che, quando la morte di una persona faccia sorgere il sospetto di un reato, il Pubblico Ministero provvede ad accertare la causa della morte. Se l'esame esterno del cadavere o altri accertamenti non portino a conclusioni sufficientemente sicure, il magistrato può disporre l'autopsia, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Il successivo disseppellimento del cadavere, ai fini degli accertamenti ancora possibili, può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria solo in presenza di gravi indizi di reato.

Tale esame autoptico è svolto secondo le modalità previste dall'art. 360 per gli accertamenti tecnici irripetibili ovvero mediante incidente probatorio (allorquando si proceda a carico di soggetti compiutamente individuati).

Secondo l'art. 45, comma 5, d.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), quando, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Questo strumento procedimentale potrebbe rivelarsi, in alcuni casi, l'unico atto praticabile per stabilire se la notizia del rinvenimento del cadavere attenga o meno a un fatto costituente reato, senza per questo travalicare lo stretto limite funzionale della mera acquisizione di informazioni essenziali per le determinazioni sull'iscrizione. D'altronde, la norma ricollega il dovere istituzionale di disporre l'esame autoptico all'insorgenza del mero “sospetto di un reato”, nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli “specifici elementi indizianti”, dalla cui acquisizione soltanto scaturisce l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato. I risultati degli accertamenti autoptici, d'altronde, saranno poi ritualmente utilizzabili nei confronti di soggetti che al momento del conferimento dell'incarico non erano ancora indagati per assenza di elementi indiziari a carico (Cass. IV, n. 36280/2012). La Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto utilizzabile, in un processo per omicidio colposo da responsabilità medica, l'esame autoptico eseguito senza previo avviso al difensore del ricorrente, in quanto gli indizi a suo carico erano emersi solo a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico (Cass. IV, n. 20093/2021). Alle medesime conclusioni è altresì pervenuta, più di recente, la Corte di Cassazione, in relazione ad un caso in cui l'imputato, al momento degli accertamenti, non risultava ancora iscritto nel registro degli indagati né la difesa aveva indicato gli elementi concreti dai quali poter desumere la sussistenza, in quel momento, di indizi a carico dell'imputato, che avrebbero dovuto comunque portare alla comunicazione degli avvisi in questione. (Cass. V, n. 222/2023). D'altronde, seppure nella prassi si ricorra spesso ad una “estensione” ad altri soggetti, iscritti nel registro degli indagati in pendenza dell'espletamento delle operazioni di autopsia, la giurisprudenza di legittimità esclude che questa comunicazione rappresenti un obbligo per gli inquirenti (Cass. IV, n. 20591/2010).

Sarà dunque possibile, in via assolutamente eccezionale rispetto alla logica del sistema, procedere all'autopsia con le forme prescritte dall'art. 360 c.p.p., al fine di pervenire alla identificazione del cadavere e/o di appurare le cause della morte, anche nell'ambito di un fascicolo semplicemente iscritto “a modello 45”, quale “fatto non costituente notizia di reato”. Ciò permette altresì di evitare di procedere a iscrizioni strumentali, ipotizzando fattispecie criminose oggettivamente non evocabili dai dati disponibili (per esempio, istigazione al suicidio o omicidio colposo).

Resta fermo naturalmente che quando, nel momento in cui dispone l'accertamento, il Pubblico Ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa l'eziologia criminosa della morte del soggetto rinvenuto, è doveroso procedere all'iscrizione (o alla trasmigrazione) nel registro delle notizie di reato, in modo da rendere trasparente la finalità investigativa dell'atto e da poter includere la relativa spesa tra quelle successivamente recuperabili.

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