Quesito in tema di accertamenti autoptici (incidente stradale-incidente sul lavoro)InquadramentoL'esame interno ed esterno del cadavere della persona offesa dei delitti di omicidio stradale o di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antiinfortunistica offre un apporto fondamentale alla ricostruzione del fatto, integrando e confermando le altre investigazioni scientifiche e tradizionali (ovvero, se del caso, smentendole o correggendole). FormulaN. ... / ... R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... Accerti il consulente tecnico [1], previa descrizione esterna [2] e successivo esame autoptico [3] e tossicologico del cadavere di ... [4] (attualmente conservato presso l'Obitorio di ... [5] ), esaminati i reperti in sequestro e la documentazione agli atti del fascicolo (nonché la ulteriore documentazione si riterrà necessario acquisire, se del caso, anche con l'ausilio della Polizia Giudiziaria) e compiuti tutti gli accertamenti del caso, quali siano state l'ora presumibile (specificando i fenomeni cadaverici che fondano tale supposizione), le verosimili cause del decesso [6] e il meccanismo di produzione [7], specificando la riconducibilità all'incidente stradale (ovvero all'infortunio sul lavoro) in cui fu coinvolto ... in data ... . Accerti altresì se si rinvengano ipotesi di colpa professionale nell'operato dei medici che hanno effettuato le cure del medesimo ... [8]. Documenti adeguatamente le operazioni compiute, anche mediante fotografie. Riferisca, infine, di ogni ulteriore elemento egli ritenga necessario per l'accertamento dei fatti e comunque utile ai fini di giustizia. Il consulente è autorizzato sin d'ora ad esperire, se del caso e comunque sotto il proprio diretto controllo, ogni necessario esame specialistico e di laboratorio ed al prelievo di parti di organi, di liquidi [9] o di altro materiale biologico utile alle indagini [10] (campioni da inviare poi all'Ospedale di ... [11] per effettuare i necessari esami [12]) e a farsi coadiuvare da tecnico settore, ad operare i necessarî rilievi fotografici ed a fare uso di mezzo proprio (con esenzione di responsabilità per la pubblica amministrazione). Sarà rilasciata comunque, per quanto possibile, alla Polizia Giudiziaria delegata, al termine dei primi accertamenti autoptici, dichiarazione scritta in ordine all'epoca della morte ed alle cause della stessa, quali evidenziabili dai primi accertamenti compiuti. Al termine di detti accertamenti, il presente provvedimento – salvo contraria indicazione scritta da parte del consulente – varrà quale Nulla Osta al seppellimento di ..., nato a ... il ... e residente in vita a ..., con espresso divieto di adibire il cadavere a scopo di studio o di ricerche scientifiche, dovendo continuare a rimanere a disposizione della giustizia per qualsiasi evenienza [13]. 1. È possibile che le peculiarità del caso peculiarità del caso concreto e la natura del quesito impongano una consulenza collegiale in cui l'esperto di medicina legale sia affiancato da un chimico/tossicologo che possa valutare compiutamente l'azione di alcol e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope sul metabolismo della persona offesa. È altresì tecnicamente possibile nominare consulente il solo medico legale, affiancandogli l'esperto di chimica nelle vesti di suo ausiliario ovvero demandare all'unico esperto nominato per gli accertamenti autoptici il prelievo di campioni biologici e conferire poi successivamente un distinto incarico di consulenza tecnica per le ulteriori indagini tossicologiche. In ogni caso, “le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale” (art. 45, comma 1, d.P.R. n. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria). 2. Diretta ad accertare i caratteri fisici generali del cadavere (altezza, peso, capelli, colore della pelle, etnia, condizioni di nutrizione e costituzione corporea, nei, cicatrici e segni particolari, tatuaggi o piercing), i fenomeni post mortem (macchie ipostatiche, rigidità, modificazioni del bulbo oculare, microfauna cadaverica, etc.) e quanto utile a fini di accertamento (ematomi o segni di traumatismi, ferite lacero contuse, fratture, segni di iniezione, etc.). 3. Dopo il cosiddetto esame esterno, l'accertamento autoptico ricomprende anche l'ispezione di tutte le cavità del corpo (testa, collo, torace-addome), con eventuale campionamento istologico (cuore, polmone, fegato, rene, encefalo, milza). 4. Ordinariamente, il cadavere è posto disposizione del medico legale, dopo che ne è stato formalizzato il riconoscimento ad opera di prossimi congiunti o di altri soggetti e se del caso a seguito di verifiche documentali. 5. Secondo il regolamento di polizia mortuaria (artt. 8,9,13,14 d.P.R. n. 285/1990), nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi o a conservazione in cella frigorifera (ovvero essere inumato, tumulato o cremato), prima che sia trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, protratte sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa e quando si abbia il dubbio di morte apparente, salvo casi di irrevocabilità in dubbio della morte (essendo la stessa conseguita a decapitazione o a maciullamento ovvero accertata dal medico necroscopo, anche mediante registrazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti). I comuni devono disporre di un obitorio, istituito nell'ambito dei locali cimiteriali o presso ospedali o strutture sanitarie, per il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica e per il deposito a tempo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria. 6. Ad esempio, lesioni cranio-encefaliche. 7. Seguitando nel medesimo esempio, impatto contro una struttura anelastica. 8. Nei casi in cui tra l'incidente stradale o l'infortunio sul lavoro e il successivo decesso in una struttura ospedaliera sia trascorso un consistente lasso di tempo, appare necessario verificare se condotte negligenti, imprudenti o imperite dei sanitari che ebbero in cura l'infortunato possano avere interrotto il precedente nesso eziologico, quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (art. 41, comma 2, c.p.), ovvero essersi comunque inserite nella pregressa sequenza causale ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 3, c.p. 9. Sangue, orina, bile, umor vitreo, contenuto gastrico. 10. Capelli, peli, cartilagini, unghie, etc. 11. Ovvero presso qualsiasi altro idoneo laboratorio, presso strutture pubbliche o private. 12. Le analisi di laboratorio potranno ricomprendere accertamenti istologici, tossicologici, genetici, citologici, e così via. 13. Il desiderio di cremare la salma da parte dei prossimi congiunti può, in ipotesi, trovare accoglimento con esplicita autorizzazione del Pubblico Ministero, qualora dagli accertamenti già esperiti (ed anche tenuto conto del prelievo di campioni biologici per successive analisi) emergesse in maniera indubitabile che non si dovrà più procedere ad ulteriori esami o verifiche. CommentoGli accertamenti autoptici nell'ambito di procedimenti per i reati di omicidio stradale o di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro presentano alcune peculiarità, dai caratteri sostanzialmente simili, pur nelle diversità di contesto storico in cui si è verificata la morte violenta e di fattispecie incriminatrice (e in genere di quadro normativo applicabile). Si tratta, evidentemente, di due delitti colposi, ad eccezione dei rarissimi casi in cui possa fondatamente ipotizzarsi un sostrato doloso delle condotte omissive o commissive eziologicamente ricollegabili all'evento (casi ancora più rari, peraltro, a pochissime ore dalla commissione del fatto, quando occorre procedere all'autopsia). La manifesta, e paradigmatica, irripetibilità dell'accertamento impone da subito l'applicazione delle garanzie di (almeno parziale) contraddittorio in sede di indagini, come previste dall'art. 360 c.p.p. L'individuazione dei soggetti “indagabili” deve avvenire sulla base di un materiale investigativo solitamente ancora magmatico ed alcune volte assai scarno. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, l'omissione dell'avviso all'indagato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che, se tempestivamente dedotta o eccepita, può essere dichiarata anche nella fase cautelare, a differenza della patologia processuale prevista in relazione alla riserva di incidente probatorio (art. 360, commi 4 ss., c.p.p.), che, invece, configura una vera e propria inutilizzabilità relativa, rilevabile solo in fase dibattimentale. (Cass. I, n. 12400/2021). La prassi impone dunque l'invio di un'informazione di garanzia, unitamente all'avviso relativo agli espletandi accertamenti, a tutti i soggetti che abbiano avuto un qualche ruolo nella vicenda storica, includendo anche coloro che, in un secondo momento, potrebbero vedere completamente provata la propria estraneità anche alla mera sfera oggettiva del reato (il Pubblico Ministero, ad esempio, procederà nei confronti di tutti i conducenti coinvolti in un sinistro, a prescindere dalle concrete modalità di realizzazione, non potendosi escludere al momento nessuna ipotesi di concorso di colpa in qualche modo rilevante, magari per una velocità superiore a quella consentita; analogamente, saranno iscritti nel registro degli indagati tutti i creditori di sicurezza rispetto al lavoratore deceduto, riservando all'esito di una compiuta ricostruzione dei fatti lo scrutinio in merito alla responsabilità di ciascuno). Ricorre con una certa frequenza, in consimili frangenti, la possibilità di accertamenti tecnici “paralleli”, diretti da un lato all'esame medico legale del cadavere della persona offesa e dall'altro alla ricostruzione della dinamica dell'incidente o dell'infortunio. Con ogni evidenza, le conclusioni a cui arriveranno gli esperti dell'una e dell'altra materia non possono che essere reciprocamente correlate. L'analisi degli effetti dei traumi patiti può confermare definitivamente le ipotesi della perizia sulla dinamica dei fatti (e viceversa). D'altronde, il consulente medico legale del Pubblico Ministero deve essere posto in condizione, anche a prescindere dalla possibilità di dialogo con l'altro consulente, di conoscere tutti gli atti del fascicolo, onde poter adeguatamente contestualizzare i fatti (ad esempio, i rilievi della polizia giudiziaria intervenuta sulla strada o sul luogo di lavoro, il verbale di sopralluogo, le sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti). Di conseguenza, non potendosi ammettere che il materiale su cui lavora il consulente del Pubblico Ministero sia diverso da quello a cui possono avere accesso gli eventuali consulenti dell'indagato o della persona offesa, e comunque dei loro difensori, si realizzerà una almeno parziale discovery assai precoce. Qualora esigenze di riservatezza investigativa lo rendano opportuno, il magistrato inquirente dovrà comunque soppesare i pro e i contro della mancata comunicazione al proprio esperto di informazioni che quest'ultimo avrebbe potuto reputare fondamentali. |