Quesito in tema di accertamenti tossicologici (guida in stato di ebbrezza o di intossicazione da stupefacenti)

Angelo Salerno

Inquadramento

Le minorate condizioni psico-fisiche di chi si mette alla guida di un veicolo in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol o all'assunzione di sostanze stupefacenti devono essere compiutamente accertate, verificando al di là di ogni ragionevole dubbio l'attualità dell'effetto psicotropo al momento della guida (e se del caso, della causazione di un sinistro).

Formula

N. ... / ... R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ...

Accerti il consulente tecnico, esaminati i reperti biologici in sequestro e la documentazione agli atti del fascicolo (nonché la ulteriore documentazione che riterrà necessario acquisire, se del caso, anche con l'ausilio della Polizia Giudiziaria) e compiuti tutti gli accertamenti del caso, la assunzione da parte dell'indagato ... di sostanza stupefacente del tipo cocaina (ovvero eroina) (ovvero hashish/marijuana) (ovvero MDMA) (ovvero anfetamine/metanfetamine) [1] in epoca antecedente il sinistro per cui si procede, riferendo in particolare sull'efficacia stupefacente della sostanza e in genere sullo stato di alterazione fisica e psichica correlato all'uso di tale sostanza al momento dei fatti e comunque intorno alle ore ... del ... .

1. Analoghi esami possono essere fatti per stabilire il tasso alcolemico, ogni qualvolta non sia stato possibile procedere all'ordinario accertamento dell'aria alveolare (ad esempio, quando l'indagato abbia riportato lesioni tali da essere trasportato senza ritardo presso una struttura sanitaria e si debba ricostruirne ex post l'eventuale stato di ebrezza verificando la residua percentuale di alcol nel sangue).

Commento

La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

L'art. 187 del codice della strada punisce chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il fatto tipico è dunque integrato dalla condotta di guida

- di uno qualsiasi dei veicoli individuato dal medesimo codice (a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche, ex art. 47 c.d.s.);

- su una “strada” (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali, itinerari ciclopedonali, ex art. 2 c.d.s. Pertanto, resta esclusa la rilevanza penale del comportamento di chi, ad esempio, conduca un trattore in un campo, faccia manovra con la propria vettura in un garage condominiale o si metta in sella ad una moto sulla pista di un autodromo);

- in stato di alterazione derivata dall'uso di stupefacenti (e pertanto sotto il perdurante effetto della sostanza e non, genericamente, in un momento successivo alla sua assunzione).

Se il conducente, in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale, il reato è aggravato (art. 187, comma 1-bis, c.d.s.). Questa circostanza è configurabile a condizione che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di modo che basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Cass. IV, n. 36777/2015, che ha sottolineato la piena sovrapponibilità della presente disposizione con quella analoga di cui all'art. 186, comma 2-bis, c.d.s., in tema di guida in stato di ebbrezza). 

Quando dalla violazione del divieto di porsi alla guida di un veicolo a motore (e non di altro tipo) in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, deriva la morte di una persona, sarà viceversa integrata la fattispecie di omicidio stradale aggravato (art. 589-bis, comma 2, c.p.). Nel caso in cui, con tale condotta di guida si cagionino a terzi lesioni gravi o gravissime, sarà applicabile la disposizione in tema di lesioni personali stradali aggravate (art. 590-bis, comma 2, c.p.).

Quando gli accertamenti preliminari di tipo qualitativo non invasivi, anche attraverso apparecchi portatili, forniscono un primo esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti (pupille dilatate o ristrette, occhi arrossati, movimenti oscillatori ritmici dei bulbi oculari, denti digrignati, epistassi), i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Qualora, come assai spesso succede, non sia possibile effettuare il prelievo ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporvisi, la polizia stradale accompagna il conducente presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Se il conducente rifiuta di sottoporsi all'accertamento è comunque soggetto alle medesime sanzioni, principali e accessorie, che gli sarebbero state applicate in caso di riscontrata positività (artt. 187, commi 2, 2-bis, 3 ed 8 c.d.s.).

Quest'ultimo reato è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di stupefacenti e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Cass. IV, n. 12197/2017, che ha ritenuto illegittima l'intimazione di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso la strumentazione portatile e né esplicitato altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti). 

Gli accertamenti tossicologici

Come già accennato, per la configurabilità dei reati e delle circostanze aggravanti sopra illustrati, non è sufficiente che il guidatore abbia semplicemente assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida, ma è necessario che egli risulti essere stato, durante la guida, in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe (Cass. IV, n. 27164/2015). Questa “alterazione” è integrata anche soltanto da uno stato di coscienza semplicemente modificato, con quanto ne consegue con le dimidiate capacità reattive e il pericolo per gli altri utenti della strada, che non coincide necessariamente con una condizione di vera e propria intossicazione (Cass. IV, n. 19035/2017).

Con riferimento alla fattispecie di omicidio stradale aggravata della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione non sufficiente a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto. (Cass. IV, n. 48632/2022). Occorre dunque una risposta certa (ovvero tale da superare la soglia del ragionevole dubbio) in merito alla effettiva alterazione, nei termini appena accennati: in parole povere, deve essere verificato che il principio attivo della sostanza aveva indotto una qualche modificazione funzionale sull'organismo, ancora attuale al momento della guida. Se non c'è prova di un persistente effetto farmacologico post assunzione, non può dirsi accertata la sussistenza del fatto tipico.

Invero, la prassi prevede che, anche nelle strutture sanitarie più attrezzate, si proceda di solito ad una semplice analisi delle urine, che ha natura notoriamente qualitativa e non quantitativa, di modo che la presenza di metaboliti rivela soltanto un pregresso uso di stupefacente, magari anche risalente ad alcuni giorni addietro, ma nulla dica in merito al momento dell'assunzione e di conseguenza all'attualità dell'effetto psicotropo al momento della guida.

Proprio questo accertamento tossicologico deve essere demandato al consulente, in particolare quando il titolo di reato si presenti di particolare gravità, come nel caso dell'omicidio stradale aggravato.

D'altronde, la giurisprudenza di legittimità appare talora meno rigoroso sul punto, ammettendo che lo stato di alterazione del conducente dell'auto possa non essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il Giudice desumerlo dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, qualora supportati dall'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass. IV, n. 43486/2017, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish. Conforme Cass. IV, n. 6995/2013, che ha reputato sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto).

La guida in stato di ebbrezza

La disciplina della guida in stato di ebrezza si presenta in parte più snella, dal momento che la percezione degli effetti dell'abuso di alcol rientra generalmente nel patrimonio di comuni conoscenze dell'uomo medio, al contrario delle più subdole manifestazioni esteriori degli effetti delle droghe.

L'art. 186 c.d.s sanziona dunque la guida in stato di ebbrezza, fissando la soglia della penale rilevanza del fatto e declinando poi la diversa gravità degli illeciti in base alle crescenti gradazioni del tasso alcolemico (il quantitativo di alcol etilico nel sangue, solitamente espresso in grammi per litro, “g/l”).

La polizia giudiziaria (o, più correttamente, gli organi di polizia stradale: polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e municipale nell'ambito dei territori di appartenenza, polizia penitenziaria in relazione ai compiti di istituto) può sottoporre il conducente di un veicolo ad accertamenti alcolimetrici (cosiddetto “alcoltest” o, colloquialmente, “palloncino”), solo quando, alternativamente,

- il conducente sia stato coinvolto in un incidente;

- abbiano dato esito positivo gli accertamenti e le prove preliminari, non invasivi e di tipo meramente qualitativo;

- si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool e desumibile da precise circostanze sintomatiche (secondo la tradizionale casistica: alito vinoso, eloquio sconnesso, andatura barcollante, equilibrio precario, tono di voce immotivatamente alto, respirazione affannosa, sudorazione sproporzionata al clima, eccessiva loquacità).

Il conducente può essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando, per effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento (art. 186, commi 3-4, c.d.s.).

Il relativo regolamento di esecuzione specifica che l'accertamento dello stato di ebbrezza si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata, con due prove effettuate a un intervallo di tempo superiore ai cinque minuti. L'apparecchio, denominato “etilometro”, visualizza i risultati delle misurazioni e ne fornisce, mediante apposita stampante, la corrispondente prova documentale (cosiddetti “scontrini”). Quando il conducente sia stato più volte sottoposto ad alcoltest, per l'inidoneità delle modalità di inspirazione ed espirazione che non consentivano il corretto espletamento dell'esame, gli operanti sono tenuti a verbalizzare, anche sommariamente, tutte le attività svolte ma non anche a conservare gli scontrini relativi alle misurazioni non valide, garantendo la redazione del verbale la piena conoscenza di quanto da loro operato (Cass. IV, n. 15174/2015). Gli etilometri devono in ogni caso rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei trasporti di concerto con il ministro della salute. La direzione generale della motorizzazione civile provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base di verifiche e prove, rispondono ai requisiti prescritti (art. 379, d.P.R. n. 495/1992). È onere dell'indagato/imputato fornire la prova contraria della sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (Cass. VII, ord., n. 15033/2015).

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano agli organi di polizia stradale richiedenti la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge (art. 186, comma 5, c.d.s.).

L'accertamento del tasso alcolemico rientra nel novero degli accertamenti urgenti e indifferibili di cui all'art. 354 c.p.p., con quanto ne consegue in termini di necessario avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e di facoltà del difensore di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato. Né la polizia giudiziaria ha l'obbligo incondizionato di attendere l'arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall'interessato per il compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale suddetta (Cass. IV, n. 5860/2021).

L'obbligo della polizia giudiziaria di dare l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. (la cui omissione dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta, da dedursi, ex artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., entro la deliberazione della sentenza di primo grado. Cfr. Cass. III, n. 39186/2015) deve precedere soltanto la prova mediante alcooltest, non anche gli eventuali accertamenti qualitativi non invasivi previsti dal citato art. 186, comma 3, c.d.s., che rivestono una funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti con etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p. (Cass. S.U., n. 5396/2015, PG in proc. Bianchi. Cfr. anche Scotti, Guida in stato di ebbrezza, Milano, 2016, 106 ss.).

In caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento mediante alcoltest si registra un evidente contrasto giurisprudenziale sulla sussistenza o meno dell'obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere dal difensore (favorevoli alla sussistenza dell'obbligo: Cass. IV, n. 13493/2020; Cass. IV, n. 5314/2019 – contrari: Cass. IV, n. 33594/2021; Cass. IV, n. 16816/2021).

Per quel che attiene all'alcoltest effettuato dai sanitari di una struttura dove l'indagato era ricoverato subito dopo un incidente stradale, l'accertamento presuppone, a pena, come detto, di nullità di ordine generale a regime intermedio (non deducibile in caso di rito abbreviato, Cass. IV, n. 44962/2021), l'avviso allo stesso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia solo quando si tratti di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria (nel qual caso i medici e paramedici opererebbero quali ausiliari ex art. 348, a cui il paziente/indagato può opporre il proprio rifiuto al prelievo ematico, quale atto invasivo), ma non quando sia espletato nell'ambito di un protocollo medico-terapeutico: in questo caso, non rileva l'eventuale mancanza di consenso dell'interessato, già rilasciato ai sanitari oppure da questi pretermesso ritualmente, e la polizia giudiziaria può effettuare o fare effettuare analisi quali-quantitative sui campioni ematici prelevati a fini terapeutici (Cass. IV, n. 3340/2016).

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