Istanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico (art. 232)InquadramentoI compensi degli ausiliari del magistrato, e in particolare dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero e dei periti del Giudice, sono liquidati, su domanda dell'interessato, sulla base delle tariffe previste dalla legge (a seconda della tipologia di accertamenti, in misura fissa, variabile, a percentuale per scaglioni, a vacazione). Le parti e il beneficiario possono proporre opposizione contro tale provvedimento. FormulaAL TRIBUNALE PENALE DI ... in composizione monocratica (dott. ... ) in composizione collegiale ... SEZIONE Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare (ovvero) ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... n. ... / ... R.G.N.R. (dott. ... ) RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUSILIARIO DEL MAGISTRATO *** Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., codice fiscale ..., recapito telefonico ... (casa/ufficio), recapito cellulare ( ... ), email ... @ ..., residente a ..., in riferimento alla propria attività di consulente tecnico del Pubblico Ministero (ovvero di perito del Giudice), prestata nel procedimento penale di cui in epigrafe e definita con il tempestivo deposito del proprio elaborato scritto in data ..., PREMESSO (onorari fissi, ex art. 49, comma 2, d.P.R. n. 115/2002) che l'onorario deve essere calcolato in misura fissa in ragione di Euro 14,46 a campione, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico, ex art. 22, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura fissa in ragione di Euro 28,92 a campione, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico, ex art. 23, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che gli accertamenti hanno avuto ad oggetto n. ... campioni; (onorari variabili, ex art. 49, comma 2, d.P.R. n. 115/2002) che l'onorario deve essere calcolato a percentuale per scaglioni, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia amministrativa, contabile o fiscale ex art. 2, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento danni, diritti aziendali e industriali e relativi a beni mobili in genere ex art. 3, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [1]; in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite (specificare se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale o industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali [2]) ex art. 4, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; in materia di avarie comuni (ovvero di avarie particolari) ex art. 6, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [3]; in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali, ex art. 8, comma 1, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [4]; in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari, ex art. 8, comma 1, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [5]; in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, ex art. 11, d.m. tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [6]; in materia di estimo, ex art. 13, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [7]; in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose, ex art. 14, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [8]; in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi, ex art. 15, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [9]; in materia di infortunistica del traffico e della circolazione, ex art. 17, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [10]; che, sulla base dei suddetti scaglioni e tenuto conto del valore di quanto oggetto dell'accertamento (Euro ... ), l'onorario varia da un minimo di Euro ... a un massimo di Euro ... (riportare l'intero calcolo, scaglione per scaglione, inserendo la relativa tabella); (ovvero) che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 145,12 ad Euro 970,42, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili, ex art. 5, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 145,12 ad Euro 484,95, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, ex art. 7, comma 1, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 193,67 ad Euro 582,05, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, ex art. 7, comma 2, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 96,58 ad Euro 484,95, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di opere di pittura, scultura e simili, ex art. 9, comma 2, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [11]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 145,12 ad Euro 582,05, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro, ex art. 10, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 145,12 ad Euro 970,42, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, ex art. 12, comma 1, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 145,12 ad Euro 970,42, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili, ex art. 12, comma 2, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 145,12 ad Euro 970,42, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali, ex art. 16, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 145,12, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili, ex art. 18, comma 1, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [12]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 96,58 ad Euro 387,86, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di balistica, ex art. 18, comma 2, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 241,70 ad Euro 4.852,11, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii, ex art. 19, comma 2, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 145,12, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia medico-legale (visite medico-legali), ex art. 20, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [13]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 116,20 ad Euro 387,86, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia medico-legale (accertamenti su cadavere), ex art. 20, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [14]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 290,77, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona, ex art. 21, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 96,58 ad Euro 387,86, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia psichiatrica o criminologica, ex art. 24, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 28,92 ad Euro 290,77, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche, ex art. 25, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [15]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 145,12, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali (visita clinica), ex art. 26, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [16] Se il parere può essere dato immediatamente e non è presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario in misura fissa di Euro 19,11. Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento, tutti i suddetti onorari, fissi e variabili, sono raddoppiati. che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 96,58 ad Euro 290,77, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali (esame necroscopico), ex art. 26, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [17]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia tossicologica su reperti non biologici, ex art. 27, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [18]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 67,66 ad Euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa di una sostanza, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia tossicologica su reperti non biologici, ex art. 27, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [19]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 67,66 ad Euro 193,67 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia tossicologica su reperti biologici, ex art. 27, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [20]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 145,12 a campione per la ricerca quantitativa di una sostanza, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia tossicologica su reperti biologici, ex art. 27, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002 [21]; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 145,12, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni, ex art. 28, comma 1, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 407,48, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, ex art. 28, comma 2, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; che l'onorario deve essere calcolato in misura variabile da Euro 48,03 ad Euro 484,95, trattandosi di consulenza tecnica (ovvero perizia) in materia di inquinamento acustico, ex art. 28, comma 3, tabella allegata al decreto interministeriale 30 maggio 2002; (onorari a tempo, ex art. 49, comma 2, d.P.R. n. 115/2002) che è stato impegnato nella suddetta attività di consulenza (ovvero di perizia) dal giorno ... / ... / ... al giorno ... / ... / ..., per un totale di ... vacazioni [22]; CONSIDERATA la particolare complessità degli accertamenti e in particolare (specificare gli elementi di maggiore difficoltà pratica o intellettuale nell'espletamento dell'incarico). CHIEDE la liquidazione di n. ... vacazioni, (ovvero la liquidazione della somma complessiva di Euro ..., secondo le tariffe sopra illustrate [23] ), con aumento del 20%, ai sensi dell'art. 51, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, per l'urgenza; con aumento del 100%, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, per l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà degli accertamenti; con aumento del ... %, ai sensi dell'art. 53, d.P.R. n. 115/2002, stante la natura collegiale dell'incarico [24]; il rimborso delle spese vive sostenute e di ogni indennità di legge, come da nota allegata [25]. Dichiara di rinunciare alla comunicazione prevista dall'art. 168, d.P.R. n. 115/2002. Si allegano i seguenti documenti. 1) Conferimento dell'incarico in data ...; 2) Proroga del termine per il deposito della consulenza (ovvero della perizia) sino al giorno ...; 3) Attestazione di avvenuto deposito della consulenza (ovvero della perizia) in data ...; 4) Pezze giustificative degli esborsi sostenuti. Luogo e data ... Firma ... 1. A seconda dei casi, l'onorario va computato sul totale delle attività o sul totale dei ricavi lordi. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 145,12. 2. In tal caso gli onorari sono ridotti della metà. 3. A seconda dei casi, l'onorario va computato sul totale delle attività o sul totale dei ricavi lordi. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 145,12. 4. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 145,12. 5. A seconda dei casi, l'onorario va computato sul totale delle attività o sul totale dei ricavi lordi. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 145,12. 6. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 145,12. 7. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 145,12. 8. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 145,12. 9. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 96,58. 10. Il compenso non può comunque essere inferiore ad Euro 38,73. 11. Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti, l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi. 12. Se il reperto è costituito da un'arma, in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. 13. Se il parere può essere dato immediatamente e non è presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario in misura fissa, per visita medico-legale, di Euro 19,11. 14. Se il parere può essere dato immediatamente e non è presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario in misura fissa: - per ispezione esterna di cadavere, Euro 19,11; - per autopsia, Euro 67,66; - per autopsia su cadavere esumato, Euro 96,58. 15. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno, l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà. 16. Se il parere può essere dato immediatamente e non è presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario in misura fissa di Euro 19,11. 17. Se il parere può essere dato immediatamente e non è presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario in misura fissa di Euro 67,66. Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento tutti i suddetti onorari, fissi e variabili, sono raddoppiati. 18. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno, l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà. 19. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno, l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà. 20. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno, l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà. 21. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno, l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà. 22. Per le prestazioni non previste dalle tabelle, gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. Una singola vacazione equivale a due ore. Non è possibile liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico, fatta eccezione per gli incarichi espletati alla presenza dell'attività giudiziaria, per i quali si fa riferimento agli atti e al verbale di udienza. Il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero di vacazioni con rigoroso riferimento alle ore strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito dell'elaborato (art. 4, l. n. 319/1980). 23. In caso di tariffa variabile, esplicitare le ragioni per cui la richiesta si attesta oltre i valori minimi e, qualora si tratti di tariffa a percentuale per scaglioni, specificare per esteso il computo, riportando l'intera tabella (non è un fuor d'opera l'abitudine di taluni professionisti di indicare comunque i valori minimi, medi e massimi applicabili all'incarico espletato, per offrire al magistrato un immediato parametro di valutazione). 24. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli (art. 49, comma 1, d.P.R. n. 115/2002). 25. Agli ausiliari del magistrato spettano, oltre all'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico (art. 49, comma 1, d.P.R. n. 115/2002). Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'art. 15, d.lgs. n. 165/2001. È fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dal magistrato (art. 55, d.P.R. n. 115/2002). Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. Se gli ausiliari sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle medesime tabelle previste per gli ausiliari. Quando queste prestazioni di carattere intellettuale o tecnico hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo (art. 56, d.P.R. n. 115/2002). CommentoLa competenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del consulente tecnico spetta al magistrato che procede (Cass. IV, n. 21319/2012, che ha ritenuto abnorme, per la sua idoneità a determinare la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero da parte del Giudice davanti al quale pendeva il procedimento. Cass. n. 16261/2014, precisa che, nel particolarissimo caso di rogatoria internazionale, la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spettanze degli ausiliari appartiene al Giudice che conferisce l'incarico; pertanto, qualora la Corte d'appello abbia delegato il Giudice per le indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'attività richiesta dall'autorità straniera, è quest'ultimo titolare del potere-dovere di liquidazione, quale organo più idoneo a controllare la fondatezza delle pretese liquidatorie, anche in considerazione dell'assenza di un fascicolo processuale). In particolare, secondo l'art. 232 c.p.p., il compenso al perito è liquidato con decreto del Giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. Pertanto, le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente, a pena di decadenza non oltre cento giorni dall'espletamento dell'incarico (art. 71, d.P.R. n. 115/2002). Se il deposito dell'elaborato non avviene nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo (art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002). Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo, in misura stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate però con la natura pubblicistica dell'incarico (artt. 49, comma 2, e 50, d.P.R. n. 115/2002). Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della successiva partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti (art. 29, d.P.R. n. 115/2002). Il magistrato provvede alla liquidazione del compenso con decreto motivato. Nel determinare gli onorari variabili, il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51, comma 1, d.P.R. n. 115/2002). Il provvedimento di liquidazione, se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, è immediatamente esecutivo. Alla cessazione del segreto, è comunicato alle parti, compreso il Pubblico Ministero, e al beneficiario, anche ai fini dell'opposizione (art. 168, d.P.R. n. 115/2002). Contro il decreto di liquidazione, tutti i suddetti destinatari della comunicazione possono proporre opposizione con le forme previste dall'art. 15, d.lgs. n. 150/2011 (art. 170, d.P.R. n. 115/2002). Le eventuali controversie sono dunque regolate dal rito sommario di cognizione, in quanto applicabili. Il ricorso è presentato al capo dell'ufficio giudiziario in cui presta servizio il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (il presidente del tribunale è competente anche per le liquidazioni emesse da magistrati della relativa procura e dell'ufficio del Giudice di pace; il presidente della Corte d'appello è competente per le liquidazioni emesse da magistrati della relativa procura generale). Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. Il presidente può sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento (con ordinanza non impugnabile, sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni; con decreto pronunciato fuori udienza, da confermarsi, a pena di inefficacia, alla prima udienza successiva, in caso di pericolo imminente di danno grave e irreparabile) e può chiedere ogni atto, documento o informazione necessari ai fini della decisione. L'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione. |