Richiesta di autorizzazione al consulente tecnico di parte ad esaminare le cose oggetto di ispezione a cui non è intervenuto (art. 233, comma 1-bis)InquadramentoTra i soggetti di cui il difensore può avvalersi per lo svolgimento delle investigazioni difensive l'art. 327-bis c.p.p. indica il consulente tecnico, il quale, ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, c.p.p., può esaminare l'oggetto di una ispezione allorquando non vi ha preso parte. In virtù dell'innovazione legislativa, da ricondurre alla l. n. 397/2000, l'ambito dell'esame dell'esperto, da espletare previa autorizzazione del Giudice ovvero del Pubblico Ministero, si estende dal contenuto del verbale alla res ispezionata. FormulaTRIBUNALE DI ... 1 RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE PRIVATA A ESAMINARE L'OGGETTO DELLE ISPEZIONI ALLE QUALI LO STESSO NON È INTERVENUTO L'Avv. ... con studio in ..., via ..., n. ..., difensore di fiducia di ... persona imputata nell'ambito del procedimento penale n. ... premesso: a) che in data ..., presso ..., è stata eseguita l'ispezione di ..., disposta da , con provvedimento in data ...; b) che intende far esaminare l'oggetto dell'ispezione dal proprio consulente tecnico Dott. ..., nato a ..., il ..., con studio in ..., via ..., n. ... alla quale lo stesso non è intervenuto. Tutto ciò premesso, rivolge istanza alla S.V. Ill.ma affinché voglia, ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, c.p.p., autorizzare il predetto consulente tecnico di parte privata a esaminare l'oggetto dell'ispezione di cui sopra. Luogo e data ... Firma Avv. ... Il Tribunale di ..., letta l'istanza che precede, visti gli atti, autorizza il Consulente Tecnico di parte privata Dott. ... a esaminare l'oggetto della predetta ispezione con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: .... Tali prescrizioni sono rese necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose 2. Luogo e data ... Il Cancelliere ... Il Giudice ...
Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. [1] 1. Se non è stata esercitata l'azione penale, l'istanza deve rivolgersi al “Sig. Pubblico Ministero”. [2] 2. Ovvero “dei luoghi” o “per il rispetto delle persone”. CommentoL'ispezione. L'ispezione è un istituto che solleva delicate problematiche, legate essenzialmente al diritto di difesa, al rispetto delle garanzie costituzionali, al valore probatorio di un atto che difficilmente appare ripetibile nel corso del processo. Si tratta di uno strumento investigativo che, come è noto, consiste nell'osservazione statica di una determinata realtà fattuale e finalizzato alla percezione diretta di elementi utili alla ricostruzione del fatto oggetto del procedimento. Caratteristica essenziale dell'ispezione, quindi, è la sua limitazione all'obiettivo esame e rilevamento di una situazione di fatto attuale, così come essa cade sotto i sensi dell'organo procedente. Essa si distingue, pertanto, sia dalla perquisizione, in cui l'osservazione tende alla ricerca di una res o di una persona al fine di una apprensione coattiva, sia dalla ricognizione, nella quale l'osservazione è finalizzata a stabilire l'identità di una persona o di una cosa, o di un altro possibile oggetto di percezione sensoriale. Si differenzia, altresì, dall'esperimento giudiziale, con il quale si riproduce un fatto al fine di accertare se è avvenuto o meno in un determinato modo, per cui presenta una connotazione dinamica che manca nell'ispezione. Oggetto dell'osservazione può essere ogni materialità suscettibile di essere percepita con i sensi e, tramite essa, l'autorità procedente si prefigge di accertare le tracce – ossia i segni, le macchie o le impronte prodotte, direttamente o indirettamente, dalla condotta delittuosa – e gli altri effetti materiali – cioè le conseguenze o alterazioni di natura contundente, percussiva, abrasiva, effrattiva che la condotta delittuosa ha determinato su persone, luoghi o cose – del reato (art. 244, comma 1, c.p.p.), anche se la dottrina ha precisato che l'attività ispettiva può essere diretta a ricercare elementi estranei e preesistenti alla consumazione del reato, quali, per esempio, una peculiarità fisica o un segno anatomico nascosto sulla persona dell'imputato o di altri. A seconda che l'ispezione abbia per oggetto persone, luoghi o cose, essa si distingue in personale, locale e reale. La prima è diretta ad osservare una determinata persona o parti di essa, al fine di rilevare un qualsiasi elemento utile all'accertamento del fatto e, a tale proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche l'effettuazione di un esame radiografico può rientrare nelle modalità esecutive dell'ispezione, dato che la radiografia consente soltanto un'estensione del controllo attuabile che, attraverso l'uso della tecnica radiologica (o di altra tecnica), non è limitato al solo aspetto esterno dell'indagato ma è esteso anche all'ispezione all'interno del corpo umano (Cass. IV, n. 6294/2005). L'ispezione locale, invece, normalmente si svolge nel contesto spaziale riconducibile al c.d. locus commissi delicti, costituendo quest'ultimo la sede naturale di osservazione per l'individuazione e la raccolta di elementi utili alla ricostruzione dei fatti per i quali si procede. La terza tipologia, infine, può avere per oggetto sia beni immobili, cioè entità specificamente individuate e diverse dai luoghi intesi nel senso di aree nelle quali siano esaminabili vari oggetti, sia beni mobili e oggetti materiali in genere. L'esame da parte del consulente tecnico L'esame è condizionato all'acquisizione di una preventiva autorizzazione giudiziale, mentre prima dell'esercizio dell'azione penale, puntualizza la norma, l'autorizzazione è disposta dal Pubblico Ministero e, anche in questo caso, sempre su richiesta del difensore, la quale finisce con l'atteggiarsi, quindi, a premessa indispensabile e mai sostituibile da formalità propulsive riconducibili a soggetti diversi. È da ritenere che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria assorba quella prevista dall'art. 391-septies c.p.p. in relazione ai casi in cui le cose da esaminare si trovino in luoghi privati o non aperti al pubblico, anche se non mancano opinioni dottrinarie diverse, secondo le quali l'autorizzazione all'accesso è assorbita nell'autorizzazione all'esame soltanto nel caso in cui quest'ultima sia rilasciata dal Giudice, dovendo, nell'ipotesi diversa in cui l'atto si svolga prima dell'esercizio dell'azione penale, essere affiancata da quella specificamente prevista dall'art. 391-septies c.p.p. La ragione della previsione della scissione dei ruoli propulsivi ed operativi connessi alla complessiva gestione dell'atto è da ricercare nella necessità di esplicitarne chiaramente, nella richiesta, la connotazione sostanziale e finalistica, adempimento implicante valutazioni che soltanto il difensore – unico depositario di una visione globale dei profili finalistici ed operativi della complessiva attività investigativa difensiva – può compiere in vista dell'adozione di un provvedimento giudiziale che su di esse è chiamato a fare affidamento. Il provvedimento autorizzativo, il quale ha forma di ordinanza ovvero di decreto qualora l'istanza sia rivolta al Pubblico Ministero, deve contenere, ai sensi dell'art. 233, comma 1-ter, c.p.p., le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. Mentre nel primo caso l'istanza costituisce una specificazione del generale potere attribuito alle parti dall'art. 121 c.p.p., di talché il Giudice è gravato dall'obbligo di provvedere senza ritardo e, comunque, entro il termine di quindici giorni, nel secondo la richiesta deve essere inquadrata nell'ambito delle facoltà in generale disciplinate dall'art. 367 c.p.p., norma che, come è noto, oltre a non imporre al destinatario di provvedere entro un termine predefinito, non è assistita da alcuna sanzione processuale in relazione all'ipotesi di eventuale inerzia del Pubblico Ministero. Da ultimo, la Suprema Corte ha stabilito che la disposizione prevista dal primo periodo dell'art. 233, comma 1-bis, deve essere interpretata nel senso che anche il consulente tecnico della persona offesa è incluso tra quei consulenti tecnici delle «parti private che il Giudice, su richiesta del difensore, può autorizzare ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto» (Cass. IV, n. 28291/2022). |