Opposizione avverso il provvedimento del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di autorizzazione al consulente tecnico di partecipare all'ispezione (art. 233, comma 1-bis)

Leonardo Suraci

Inquadramento

Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, c.p.p., può intervenire all'ispezione ovvero esaminare l'oggetto di essa qualora non vi abbia partecipato. In virtù dell'innovazione legislativa, da ricondurre alla l. n. 397/2000, l'ambito dell'esame dell'esperto, da espletare previa autorizzazione del Giudice ovvero del Pubblico Ministero, non è più circoscritto al contenuto del verbale di un'attività unilaterale e riservata, ma si estende fino a ricomprendere la partecipazione all'atto ovvero, in alternativa, l'analisi della res che ne ha costituito l'oggetto. Il provvedimento negativo del Pubblico Ministero, indispensabile nel corso delle indagini preliminari, può essere impugnato mediante opposizione al Giudice.

Formula

ON.LE TRIBUNALE DI ...

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

OPPOSIZIONE EX ART. 233, COMMA 1-bis, C.P.P.

L'Avv. ... con studio in ..., via ..., n. ..., difensore di ..., persona sottoposta alle indagini nell'ambito del procedimento penale n. ...,

premesso:

a. che con atto in data ..., prima dell'inizio dell'azione penale, ha richiesto al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... di concedere l'autorizzazione al Dott. ... nato a ... il ..., residente in ..., via ..., n. ..., consulente tecnico di parte privata ..., ad intervenire all'ispezione di ... che sarà eseguita in data ... nell'ambito del procedimento penale sopra indicato;

b. che il Pubblico Ministero con provvedimento in data ... ha respinto la richiesta in quanto ...;

c. che tale provvedimento è lesivo del diritto di difesa in quanto ....

Tutto ciò premesso, con il presente atto propone opposizione avverso il predetto provvedimento e chiede che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi degli artt. 233, comma 1-bis e 127 c.p.p., autorizzare il consulente tecnico di parte privata designato ad intervenire all'ispezione sopra indicata.

Luogo e data ...

(Avv. ... )

Commento

L'esame del consulente tecnico

L'art. 233, comma 1-bis, c.p.p., integrato dall'art. 5, l. n. 397/2000, stabilisce che il Giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad espletare le seguenti attività:

1. esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano;

2. intervenire alle ispezioni, siano esse personali ovvero reali;

3. esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente stesso non è intervenuto.

Tratteggiati in questi termini i contorni delle attività aperte all'intervento ed all'analisi del consulente, quest'ultimo è condizionato all'acquisizione di una preventiva autorizzazione giudiziale, mentre prima dell'esercizio dell'azione penale, puntualizza la norma, l'autorizzazione è disposta dal Pubblico Ministero e, anche in questo caso, sempre su richiesta del difensore, la quale finisce con l'atteggiarsi, quindi, a premessa indispensabile e mai sostituibile da formalità propulsive riconducibili a soggetti diversi.

Il provvedimento autorizzativo, il quale ha forma di ordinanza ovvero di decreto qualora l'istanza sia rivolta al Pubblico Ministero, deve contenere, ai sensi dell'art. 233, comma 1-ter, c.p.p., le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.

Sono immediatamente percepibili le differenze esistenti tra le due forme di attività cognitiva disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 366 e 233 c.p.p.

In primo luogo, sono diversi i soggetti legittimati al compimento delle attività espletabili, trattandosi del difensore della persona sottoposta alle indagini nel primo caso, del consulente tecnico nel secondo.

Inoltre, non può essere trascurato il dato caratteristico consistente nell'incondizionato riconoscimento, al solo difensore, del diritto ad esaminare le cose sequestrate, a fronte della necessità, per il consulente tecnico di parte, di acquisire previamente la specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Siffatto provvedimento è adottato, su richiesta del difensore, dal Giudice che procede in relazione alla specifica fase o, prima dell'esercizio dell'azione penale, dal Pubblico Ministero.

Mentre nel primo caso l'istanza costituisce una specificazione del generale potere attribuito alle parti dall'art. 121 c.p.p., di talché il Giudice è gravato dall'obbligo di provvedere senza ritardo e, comunque, entro il termine di quindici giorni, nel secondo la richiesta deve essere inquadrata nell'ambito delle facoltà in generale disciplinate dall'art. 367 c.p.p., norma che, come è noto, oltre a non imporre al destinatario di provvedere entro un termine predefinito, non è assistita da alcuna sanzione processuale in relazione all'ipotesi di eventuale inerzia del Pubblico Ministero.

L'opposizione

L'unico rimedio alla situazione di stasi che potrebbe ingenerarsi in siffatta evenienza risiede in un'interpretazione estensiva dell'art. 233, comma 1-bis, c.p.p., fattispecie da ritenersi comprensiva, laddove prevede che contro il decreto del Pubblico Ministero che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al Giudice, anche dell'ipotesi del diniego tacito.

Il meccanismo di verifica è configurato mediante il richiamo delle forme di cui all'art. 127, comma 1, c.p.p., di talché è necessario che il Giudice investito del reclamo – v'è da capire entro quali termini questo dovrebbe essere proposto e, eventualmente, da quale momento essi dovrebbero decorrere, non essendo prevista la notificazione del decreto di rigetto ed essendo, il richiamo alla disposizione generale relativa ai procedimenti in camera di consiglio, limitato alle “forme” – fissi un'udienza camerale e, di essa, dia rituale avviso – è da ritenersi – al Pubblico Ministero, alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa dal reato ed ai difensori.

Da ultimo, la Suprema Corte ha stabilito che la disposizione prevista dal primo periodo dell'art. 233, comma 1-bis, deve essere interpretata nel senso che anche il consulente tecnico della persona offesa è incluso tra quei consulenti tecnici delle «parti private che il Giudice, su richiesta del difensore, può autorizzare ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto» (Cass. IV, n. 28291/2022).

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