Integrazione di querela (art. 336)InquadramentoDopo che una querela è già stata tempestivamente presentata, possono verificarsi ovvero essere conosciute dal querelante nuove circostanze (suscettibili di incidere sulle indagini preliminari in corso per i reati già oggetto della prima istanza di punizione e in genere sugli sviluppi del procedimento), delle quali è pertanto opportuno rendere edotta l'autorità giudiziaria. FormulaALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... [1] INTEGRAZIONE DI QUERELA Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., codice fiscale ..., recapito telefonico ... (casa/ufficio), recapito cellulare ( ...), e-mail ... @ ..., residente a ..., con il presente atto intende integrare, in relazione ai fatti di seguito esposti, la denuncia-querela già presentata in data ... presso ... [2] nei confronti di ignoti (ovvero nei confronti di uno o più soggetti compiutamente indicati), per i reati previsti e puniti dagli artt. ..., nonché per ogni altra ipotesi criminosa che la Signoria Vostra ritenesse di ravvisare. Premesso (Esporre la vicenda storica) [3] .... Questi i nuovi fatti. (Esporre ogni utile considerazione in diritto) [4] .... Per tutto quanto sinora esposto, il sottoscritto integra la suddetta querela e, per quanto necessario, sporge ulteriore formale Querela [5] nei confronti di ignoti (ovvero nei confronti di uno o più soggetti compiutamente indicati), chiedendo alla Signoria Vostra di voler procedere all'accertamento ed alla punizione dei reati sopra indicati, ovvero comunque di ogni altra ipotesi di reato che l'Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti sopra indicati. Si indicano sin d'ora quali soggetti informati sui fatti, che potranno essere sentiti dalla Signoria Vostra o dalla polizia giudiziaria delegata, i signori 1. ..., nato a ... il ..., residente in ..., recapito telefonico ...; 2. ..., nato a ... il ..., residente in ..., recapito telefonico ...; 3. ..., nato a ... il ..., residente in ..., recapito telefonico ... [6]. Richiede espressamente, ai sensi dell'art. 406, comma 3, c.p.p., di essere avvisato in merito ad eventuali richieste di proroga delle indagini. Richiede espressamente, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., di essere avvisato in merito ad eventuali richieste di archiviazione [7]. Si dichiara il proprio domicilio, per ogni comunicazione attinente alla presente denuncia-querela, in ..., via ... n. .... Si allegano i seguenti documenti. 1) ...; 2) ...; 3) .... Luogo e data ... Firma ... 1. Sempre la stessa a cui si è indirizzata la querela. Qualora si sia a conoscenza (ad esempio, a seguito di richiesta ex art. 335 c.p.p.) della già avvenuta iscrizione di un fascicolo presso l'ufficio requirente, con assegnazione a un singolo sostituto, l'integrazione potrà essere indirizzata direttamente a quest'ultimo, per il tramite della sua segreteria. 2. Indicare l'ufficio che ha ricevuto la querela (ad esempio: Stazione dei Carabinieri, Commissariato di P.S., Procura della Repubblica, etc.). 3. Possono costituire oggetto dell'integrazione di querela sia nuovi fatti storici in varia relazione con quanto già rappresentato (continuazione o concorso formale ex art. 81 c.p., reato abituale, connessione ex art. 12 c.p.p. o collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.), sia ulteriori specifici aspetti della precedente vicenda tali da incidere sulla qualificazione giuridica, sulla sussistenza di aggravanti, sulla gravità del fatto, sulla individuazione di còrrei, etc. Nel primo caso, si tratterà in effetti di una nuova querela, suscettibile di autonomo rilievo rispetto alla precedente istanza di punizione, ma appare nondimeno opportuno segnalarne lo stretto legame, giuridico e operativo, con la segnalazione originaria. Nel secondo caso, quanto rappresentato all'autorità si riallaccia inevitabilmente all'unico atto di querela di cui costituisce parte integrante. Non sempre la distinzione tra queste due ipotesi risulta nettissima. 4. Con ogni utile richiamo giurisprudenziale e, quando necessario, di dottrina, allo specifico fine di evidenziare il rilievo che le nuove vicende assumono in ordine ai fatti già oggetto di querela. 5. Dal momento che l'autorità giudiziaria potrebbe interpretare, magari su eccezione della difesa del querelato, il nuovo atto di impulso non come mera integrazione, ma come querela riferita a fatti radicalmente nuovi o comunque ulteriori, non è affatto inutile ripetere anche in questa sede l'espressa indicazione della chiara volontà di punizione del colpevole. 6. L'indicazione dei nominativi, completi di generalità e riferimenti di contatto (se conosciuti), dei soggetti che potranno essere sentiti dagli inquirenti non è evidentemente elemento necessario per la ritualità dell'atto. Costituisce però un utile viatico per le investigazioni, che potranno risparmiare tempo e prendere le mosse dalle dichiarazioni di coloro di cui si presume di poter conoscere in anticipo il patrimonio conoscitivo. 7. Le dichiarazioni accessorie possono essere espresse ritualmente anche solo in sede di integrazione di querela ovvero in uno specifico atto comunicato all'autorità procedente. CommentoSecondo l'art. 124 c.p., “salvo che la legge disponga altrimenti” (cfr. ad esempio il termine semestrale previsto dall'art. 609-quater c.p. per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne), il diritto di querela deve essere esercitato entro “tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”. Il termine per proporre querela comincia però a decorrere, per consolidato orientamento, dalla data di “piena cognizione dei fatti” (cioè la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, senza incertezze) da parte dell'interessato, non essendo sufficienti semplici sospetti sulla sussistenza di un reato (Cass. VI, n. 3719/2015). Non incide, viceversa, quando si abbia definitiva contezza che un reato è stato commesso, l'ignoranza sull'identità degli autori. Ad esempio, il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi (Cass. II, ord. n. 48026/2014, che ha ritenuto tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati). La soglia della rilevanza penale di una vicenda, d'altronde, può non essere sempre nettissima. Tenendo conto di questa inevitabile possibilità di residua e incolpevole incertezza, la giurisprudenza afferma che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma il differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Cass. II, n. 7988/2017). Sul punto, la casistica è ampia. Ad esempio, il termine decorre: - per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica, non dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, ma da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata (Cass. IV, n. 21527/2015); - per il reato di appropriazione indebita, da quando la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene derivante dall'ingiustificato rifiuto della restituzione, e quindi non necessariamente dalla scadenza del termine stabilito per la consegna, in quanto la mera mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato (Cass. II, n. 18860/2012); - per la diffamazione tramite internet, da una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul web, poiché l'interessato, normalmente e in assenza di elementi contrari, ha notizia del fatto commesso mediante la rete accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti (Cass. V, n. 38099/2015). Ciò premesso, la intempestività della querela ex art. 124 c.p. deve essere accertata, in ogni caso, secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Cass. VI, n. 24380/2015). Assolto un simile obbligo di diligenza, nondimeno, è sempre possibile che ulteriori elementi di rilievo per le indagini preliminari in corso siano acquisiti dal querelante. Costui, se ritiene che sia necessario o opportuno informarne l'autorità procedente, può dunque integrare la precedente istanza di punizione, rendendo edotti gli inquirenti di ogni fatto, sopravvenuto o pregresso, che ritenga rilevante. Queste ulteriori circostanze possono integrare, non necessariamente in via alternativa: - gli estremi di un nuovo reato procedibile a querela, variamente ricollegabile al primo (ad esempio, altro episodio di minacce ex art. 612 c.p.); - una più compiuta illustrazione del reato già oggetto di querela, anche incidendo sulla qualificazione giuridica del fatto (rappresentazione della finalità, in capo al querelato, di esercitare un preteso delitto, facendosi ragione da sé mediante il ricorso alla minaccia, pur potendo ricorrere al Giudice, così delineandosi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto e punito dall'art. 393 c.p.). - una più compiuta contestualizzazione del reato già oggetto di querela, anche incidendo sulla qualificazione giuridica del fatto, alla luce di nuovi fatti (ulteriori episodi di minacce e molestie, tali da integrare, unitariamente considerati, il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., per il quale può rendersi necessaria una specifica querela). |