Appello contro un'ordinanza in materia cautelare (art. 310)

Costantino De Robbio

Inquadramento

Con questo atto il destinatario di una misura cautelare coercitiva o interdittiva, direttamente o tramite il difensore di fiducia o quello di ufficio, può impugnare tutti i tipi di ordinanze che concernono la misura.

È un mezzo di impugnazione esperibile in tutti i casi in cui non si può proporre riesame: si applica alle ordinanze che applicano una misura cautelare interdittiva ed a tutte le ordinanze che hanno modificato l'originaria misura cautelare o hanno rigettato un'istanza di modifica, revoca o sostituzione.

La richiesta va indirizzata, con le forme dell'impugnazione, non al giudice che procede ma sempre al Tribunale per il Riesame, che decide sia sulle ordinanze emesse dal G.I.P. in fase di indagini preliminari che su quelle emesse dal GUP o dal Tribunale dopo l'esercizio dell'azione penale.

Al deposito della richiesta segue la fissazione di un'udienza dove, nelle forme dell'udienza camerale prevista dall'art. 127 c.p.p., le parti espongono le proprie ragioni e il Tribunale, dopo la camera di consiglio, emette dispositivo dell'ordinanza.

La motivazione, che può essere contestuale analogamente a quanto avviene per le sentenze di merito, viene normalmente “riservata” ed emessa dopo un termine stabilito in camera di consiglio e comunicato alle parti con la lettura del dispositivo.

Formula

AL TRIBUNALE DI....

IN FUNZIONE DI TRIBUNALE DEL RIESAME [1]

ATTO DI APPELLO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE

Il sottoscritto Avv..... del foro di.... con studio in.... via.... nella qualità di difensore di fiducia/di ufficio di....

PREMESSO CHE

con ordinanza emessa in data.... il Giudice delle Indagini Preliminari (oppure il Tribunale di.... in composizione monocratica nella persona del) Dott./Dott.ssa.... ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere (oppure indicare la misura in atto) nei confronti di...., indagato/imputato nel presente procedimento;

che avverso la misura è stata proposta in data.... istanza di revoca (o di sostituzione) sulla scorta delle seguenti considerazioni:

(indicare i motivi dell'istanza);

che in data.... il Giudice.... ha rigettato l'istanza ritenendo che

(indicare i motivi del provvedimento di rigetto)

che lo stesso trovasi attualmente detenuto in carcere nella casa Circondariale di (oppure indicare luogo ove è detenuto agli arresti domiciliari; nel caso di misure non custodiali omettere questa parte)

Tutto ciò premesso, propone

APPELLO

Al Giudice avverso la predetta ordinanza, per i seguenti

MOTIVI

(indicare i motivi)

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore

CHIEDE

Che il Tribunale adìto voglia ai sensi dell'articolo 310 c.p.p. annullare o revocare l'ordinanza cautelare emessa in data.... dal Giudice.... per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (e/o delle esigenze cautelari o per violazione dell'art. 275 c.p.p. o altro motivo).

Con ordine di immediata liberazione dell'indagato/imputato o in subordine, riformarla con applicazione nei suoi confronti di una misura meno afflittiva.

Si allegano i seguenti documenti.

1)....;

2)....;

3).....

Luogo e data....

Firma....

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

[1]La competenza a decidere questo tipo di istanze è funzionalmente radicata in capo al Tribunale per il Riesame, a prescindere dal Giudice che procede e da quello che ha emesso la misura.

Commento

Le misure cautelari personali sono provvedimenti del giudice – in forma di ordinanza – con cui si comprime la libertà dell'indagato al fine di proteggere (cautelare) il procedimento penale nella fase di accertamento che precede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare è prevista una forma speciale di impugnazione: la richiesta di Riesame che consente al difensore del destinatario della misura di ottenere un nuovo esame del compendio indiziario davanti ad un giudice collegiale ed in contraddittorio.

Il giudizio di riesame è riservato dall'art. 309 c.p.p. alle sole misure cautelari coercitive ed è esperibile solo avverso l'ordinanza genetica che ha applicato la misura.

Per tutti gli altri casi è esperibile appello nelle forme previste dall'art. 310 c.p.p.

In particolare, si può proporre appello avverso:

– i provvedimenti di rigetto della richiesta di misura cautelare;

– le ordinanze che revocano o sostituiscono la misura cautelare ex art. 299 c.p.p.;

– le ordinanza che dispongono la rinnovazione delle misure per esigenze probatorie (art. 301, comma 2 c.p.p.);

– i provvedimenti di rigetto dell'istanza di liberazione per omesso interrogatorio (art. 302 c.p.p.);

– i provvedimenti di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.);

– i provvedimenti che dispongono la sospensione dei termini della misura cautelare (art. 304 c.p.p.);

– i provvedimenti che regolano le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari.

Quanto alle modalità di presentazione dell'appello cautelare, l'art. 310, comma 2, c.p.p. richiama l'art. 309, comma 4, c.p.p.; detta ultima disposizione, come modificata dall'art. 13, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “Riforma Cartabia), richiama a sua volta le forme previste per le impugnazioni dal solo art. 582 c.p.p., non più anche quelle previste dall'art. 583 stesso codice: è dunque stabilito che la dichiarazione di appello possa essere presentata soltanto nella cancelleria del Tribunale per il riesame competente a decidere.

Anche il Pubblico Ministero è legittimato a proporre riesame avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura interdittiva disposto dal GIP o avverso le ordinanze di modifica, revoca o sostituzione delle misure sia coercitive che interdittive.

Il termine per proporre appello è di dieci giorni, dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza: a norma del comma 3-bis, introdotto nel 1995, in tale termine non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio tra indagato e difensore.

Secondo risalente interpretazione giurisprudenziale, è stabilita l'equivalenza alla notifica di qualsiasi altro atto che offra una certezza legale circa la conoscenza effettiva del medesimo da parte del destinatario.

Per il principio del favor rei, quando i termini per indagato e difensore scadono in momenti diversi vale per entrambi quello che scade per ultimo.

In caso di latitanza il termine per l'indagato decorre dalla effettiva conoscenza del provvedimento applicativo della misura cautelare anche se questa non è stata eseguita.

Una volta ricevuto l'atto di appello, il Tribunale per il riesame ne dà immediata comunicazione al giudice che procede; quest'ultimo entro il termine perentorio di 5 giorni deve trasmettere al Tribunale per il riesame tutti gli atti presentati a corredo della richiesta di misura cautelare, ma non tutti gli atti del procedimento.

In caso di mancata trasmissione degli atti o di trasmissione incompleta è prevista la perdita di efficacia della misura cautelare.

L'udienza camerale è preceduta dall'avviso di fissazione dell'udienza che deve essere comunicato alle parti almeno tre giorni prima della celebrazione della stessa.

L'avviso va altresì comunicato al Pubblico Ministero presso il tribunale del riesame ed a quello che ha chiesto la misura cautelare (qualora i due non coincidano).

Fissata l'udienza, tutti gli atti devono essere depositati in cancelleria e messi a disposizione delle parti.

Il Tribunale per il riesame può disporre di ufficio l'acquisizione di atti su cui è basata la misura; le parti dal canto loro possono presentare in udienza ulteriori acquisizioni probatorie.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il collegio può dichiarare:

– l'inammissibilità dell'impugnazione;

– l'annullamento o

– la riforma del provvedimento impugnato;

– la conferma del provvedimento.

La riforma è prevista solo in senso favorevole all'indagato: non potrà essere disposto l'aggravamento della misura disposta del giudice.

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