Ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia cautelare personale (art. 311)InquadramentoCon questo atto il destinatario di una misura cautelare coercitiva che ha ricevuto una pronuncia avversa, o comunque non completamente liberatoria, dal Tribunale distrettuale adito con la richiesta di riesame (art. 309 c.p.p.) o con l'atto di appello cautelare (310 c.p.p.), può, con il necessario ausilio di un difensore di fiducia o di ufficio, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8914 del 2018, che ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, sollevata per asserita violazione degli artt. 24,111, comma 7, Cost. e 6Conv. EDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, e precisando che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato), dolersi dinanzi a quest'ultima di tutti vizi di legittimità di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p., che a suo avviso inficiano l'ordinanza emessa dal Tribunale per il Riesame. È altresì possibile per l'imputato, sempre a mezzo di un difensore abilitato, esperire ricorso per cassazione direttamente avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare, ma in questo caso deducendo soltanto violazioni di legge (art. 311, comma 2, c.pp.), non anche vizi di motivazione. La richiesta va depositata, con le forme previste dall'art. 582 c.p.p., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dell'avvenuta interposizione di impugnazione deve darsi immediata comunicazione al giudice che procede, affinché questi, entro il giorno successivo, trasmetta gli atti in Cassazione. FormulaALLA CORTE DI CASSAZIONE [1] RICORSO AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME Il sottoscritto [2] Avv..... del foro di.... con studio in.... via....nella qualità di difensore di fiducia/di ufficio di.... PREMESSO CHE con ordinanza emessa in data.... il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di.... (oppure il Tribunale di.... in composizione monocratica/collegiale) ha disposto l'applicazione della misura cautelare de.... (indicare la misura applicata) nei confronti di...., indagato/imputato nel presente procedimento per i reati di....; in data.... è stata proposta richiesta di riesame della predetta ordinanza volta ad ottenere la revoca o in subordine la sostituzione della predetta misura cautelare; OPPURE con ordinanza emessa in data.... il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di.... (oppure il Tribunale di.... in composizione monocratica/collegiale) ha rigettato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare del.... in atto applicata a...., indagato/imputato per i reati di....; in data.... è stata proposto appello ex art. 310 c.p.p. contro la predetta ordinanza, volto ad ottenere la revoca o in subordine la sostituzione della predetta misura cautelare; PREMESSO ANCORA CHE che con provvedimento del.... depositato in data.... il Tribunale del Riesame di.... ha rigettato la predetta richiesta di riesame/il predetto appello; che il menzionato provvedimento del Tribunale del Riesame appare illegittimo e non condivisibile per i seguenti MOTIVI (indicare i motivi) Tutto ciò premesso e con riserva di indicare ulteriori motivi prima dell'inizio della discussione il sottoscritto difensore CHIEDE che codesta Suprema Corte di cassazione voglia ai sensi dell'articolo 311 c.p.p. in accoglimento del ricorso annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e, conseguentemente, dichiarare cessati gli effetti della misura cautelare in atto nei confronti dell'indagato/imputato, ovvero annullare la predetta ordinanza con rinvio. Luogo e data.... Firma.... Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. Secondo il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale del 17 dicembre 2015, per quanto riguarda i caratteri e l'impaginazione, si prescrive: “Utilizzare fogli A4 (naturalmente anche intestati); margine orizzontale sinistro 3,5 cm (così che non sia di impedimento in caso di fascicolazione); margine orizzontale destro almeno 2,5 cm; margini verticali 2,5 cm; carattere preferibilmente Verdana (facilita la modificazione del formato), dimensione di almeno 12 pt nel testo e con un'interlinea 1,5”. In linea con le previsioni del codice di procedura penale, l'atto dovrà contenere i seguenti elementi secondo le indicazioni dello schema: 1) parte ricorrente; 2) provvedimento impugnato; 3) indicazione della norma incriminatrice; 4) eventuale altro riferimento normativo attinente all'oggetto del ricorso; 5) esposizione dei motivi, ciascuno articolato come segue: – epigrafe – esposizione – precisazioni; 6) conclusioni; 7) indicazione degli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi del ricorso; 8) sottoscrizione; 9) indice degli allegati (citato Protocollo d'intesa). I motivi di impugnazione, esposti separatamente in relazione alle singole doglianze dovranno essere articolati in Epigrafe - Esposizione - Precisazioni, intese queste ultime come oggetto, contenuto, implicazioni del vizio dedotto. In particolare: – i vizi di legittimità dovranno essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p. ovvero ad altre norme; – ogni motivo dovrà essere introdotto da una epigrafe che indichi il vizio dedotto, le norme che si assumono violate e i riferimenti alla fattispecie prevista dall'art. 606 c.p.p. ovvero ad altre norme; – l'esposizione dei motivi, avente caratteristiche di sinteticità e chiarezza, dovrà evitare la riproduzione del contenuto degli atti processuali oggetto del gravame essendo sufficiente la specifica indicazione degli stessi integrata dalla elencazione di seguito prevista; – dovranno evitarsi altresì ridondanti trascrizioni di riferimenti giurisprudenziali; – in calce ad ogni singola doglianza saranno precisati, in relazione a quanto specificamente esposto, l'oggetto, il contenuto, le implicazioni del vizio dedotto. La redazione dei motivi aggiunti seguirà le medesime indicazioni di cui ai punti che precedono (citato Protocollo d'intesa). Ad esempio, laddove eventuali violazioni della legge sostanziale ripercuotano i loro effetti sui diritti e sulle situazioni giuridiche tutelate di terzi soggetti. In particolare, degli artt. 316-320 (per quanto attiene al sequestro conservativo), 321-323 (per quanto attiene al sequestro preventivo) e 324 c.p.p. (disciplina comune in tema di procedimento di riesame). In relazione al requisito dell'autosufficienza gli atti oggetto di doglianza dovranno essere specificamente indicati nel corpo dei motivi con ciò evitando integrali copiature degli stessi. In calce al ricorso andrà compilato un elenco degli atti menzionati ed utili alla valutazione, indicando per ciascuno di essi la posizione nel fascicolo processuale, così da agevolarne la consultazione (citato Protocollo d'intesa). L'istanza può essere presentata e sottoscritta soltanto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. CommentoLe misure cautelari personali sono provvedimenti del giudice – in forma di ordinanza – con cui si comprime la libertà dell'indagato al fine di proteggere (cautelare) il procedimento penale nella fase di accertamento che precede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ossequio al principio costituzionale che esplicitamente prescrive che “contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge” (art. 111, comma 7, Cost.), l'articolo 311 c.p.p. prevede la possibilità di esperire ricorso per Cassazione sia delle ordinanze applicative delle misure cautelari personali che dei provvedimenti del Tribunale per il riesame, siano essi emessi ai sensi dell'articolo 309 c.p.p. (riesame) o 310 c.p.p. (appello). Va peraltro rilevato che il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 c.p.p. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà. A questi provvedimenti devono poi aggiungersi quelli per i quali il ricorso per cassazione è l'unico rimedio impugnatorio, come l'ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare emessa ai sensi dell'articolo 305 c.p.p. Anche il Pubblico Ministero è legittimato a proporre ricorso in Cassazione ma solo avverso i provvedimenti del Tribunale per il Riesame emessi ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p. Il provvedimento impugnato deve in ogni caso incidere su un pregiudizio concreto ed attuale, che deve persistere non solo al momento della presentazione del ricorso ma altresì in quello della decisione. Per quanto riguarda le modalità di presentazione del ricorso, va rilevato che è stato inserito dal decreto legislativo n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) un esplicito richiamo alla norma dell'articolo 582 c.p.p. che disciplina le forme della presentazione delle impugnazioni; in precedenza infatti, in assenza del richiamo (presente invece negli articoli 309 e 310 c.p.p.) la giurisprudenza ricorreva al criterio dell'interpretazione analogica. L'articolo 582 c.p.p. è stato a sua volta modificato mediante richiamo alle forme del deposito telematico previste dall'art. 111-bis c.p.p. Il termine per presentare il ricorso è di dieci giorni, dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza: entro tale termine il ricorrente deve procedere al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice del riesame o dell'appello che ha emesso il provvedimento impugnato; quest'ultima cura che ne sia immediatamente avvisato il giudice che procede, il quale ha l'obbligo di trasmettere entro il giorno successivo tutti gli atti alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione deve decidere entro 30 giorni (ma trattasi di termine ordinatorio, per la cui inosservanza non è prevista alcuna conseguenza processuale), e procede con l'osservanza delle forme dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p., nella quale le parti, se comparse, espongono le proprie ragioni, ed hanno facoltà di proporre, prima dell'inizio della discussione, motivi nuovi. Il procedimento previsto dall'articolo 611 c.p.p. per la trattazione dei ricorsi per cassazione è stato profondamente innovato dal già menzionato decreto legislativo n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), perseguendo gli obiettivi del risparmio di risorse giudiziarie e dell'abbattimento dei tempi del processo, attraverso l'incentivazione della celebrazione del giudizio davanti alla Corte di cassazione in camera di consiglio con contraddittorio “cartolare”, in linea con l'analogo intervento apportato nella disciplina del giudizio di appello. In particolare, a norma dell'art. 611, comma 1-quinquies, c.p.p., le parti ricevono avviso della data di udienza almeno venti giorni “liberi” (ovvero computati senza tener conto del giorno in cui viene ricevuto l'avviso e di quello fissato per la celebrazione dell'udienza), e la parte interessata ha l'onere di formalizzare la richiesta di partecipazione entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso, procedendosi, in caso contrario, con rito meramente cartolare; le parti possono, inoltre, presentare conclusioni, motivi nuovi e memorie fino a dieci giorni prima dell'udienza, e memorie di replica fino a tre giorni prima dell'udienza. La Corte, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, può disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata (art. 611 comma 1-quater e 1-quinquies). La disposizione non è ancora in vigore: la sua vigenza è stata ulteriormente differita dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 75 del 2023, a norma del quale “All'articolo 94, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.»”. Il ricorrente deve specificare, a pena di inammissibilità, i motivi del ricorso, ed in particolare le violazioni della legge sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b) o processuale (art. 606, comma 1, lett. c) ed i visti di motivazione che a suo avviso inficiano il provvedimento impugnato. All'esito della discussione e della camera di consiglio il collegio può dichiarare: – l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione; – l'annullamento con o senza rinvio del provvedimento. Qualora la Corte di Cassazione annulli l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame abbia revocato il provvedimento cautelare della custodia cautelare in carcere, non spetta alla stessa Cassazione, in attesa della nuova decisione, disporre il ripristino della misura. Tra gli effetti della decisione della Corte rientra anche quello della formazione del giudicato cautelare: le ordinanze in materia cautelare della Corte divengono definitive ed irrevocabili allo stato degli atti, e potranno eventualmente essere modificate o revocate in presenza di fatti nuovi. È previsto anche per la materia cautelare il ricorso per saltum: l'imputato e il suo difensore possono infatti proporre direttamente ricorso per cassazione, senza dover prima adire il Tribunale del Riesame, avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ma deducendo unicamente violazioni di legge, non anche vizi di motivazione Non sono ricorribili per saltum le ordinanze che presuppongono l'esistenza di un precedente provvedimento impositivo. La proposizione del ricorso per saltum rende inammissibile la richiesta di riesame, anche se questa sia già stata presentata, purché non sia nel frattempo intervenuta modificazione della situazione di fatto. |