Memoria sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (art. 406, comma 3)

Salvatore Ferraro
aggiornato da Angelo Salerno

Inquadramento

Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini preliminari, può richiedere al giudice la proroga di detto termine allo scopo di poter proseguire nell'attività investigativa. L'indagato e la persona offesa, se precedentemente ne hanno fatto richiesta, ricevono la notifica della richiesta di proroga del pubblico ministero ed entro cinque giorni possono presentare memorie difensive al giudice, il quale decide entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

Formula

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PRESSO IL TRIBUNALE DI ...

MEMORIA SULLA RICHIESTA DI PROROGA

DEL TERMINE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(art. 406, comma 3 c.p.p.)

Il sottoscritto Avv. ... 1 , con studio in ... via ... , quale difensore di ufficio ovvero quale difensore di fiducia, come da atto di nomina già depositato in data ... ovvero come da atto di nomina allegato, di:

... , nato a ... , il ... , residente a ... in via ... , con domicilio ivi dichiarato ovvero con domicilio eletto presso ...;

indagato nel procedimento penale n. ... / ... R.G.N.R.;

ovvero

Il sottoscritto Avv. ... 2 , con studio in ... via ... , quale difensore della seguente persona offesa:

... , nato a ... , il ... , residente a ... in via ...;

nel procedimento penale n. ... / ... R.G.N.R. iscritto nei confronti dell'indagato ...;

per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.) ... , commesso in ... , il ...;

ovvero

per i reati previsti e puniti dagli artt.:

a) ... c.p., commesso in ... , il ...;

b) ... l. ... / ... , commesso in ... , il ...;

c) ... d.P.R. ... / ... , commesso in ... , il ...;

d) ... d.lgs. ... / ... , commesso in ... , il ...;

rilevato che in data ... il pubblico ministero, ex art. 406 c.p.p., ha formulato richiesta di proroga del termine di conclusione delle indagini preliminari, indicando i seguenti motivi: ...;

rilevato che in data ... è stata notificata all'indagato/alla persona offesa la suddetta richiesta;

ritenuto che la richiesta di proroga non possa essere accolta, in quanto ... (esplicitare i motivi secondo cui il giudice dovrebbe respingere la richiesta di proroga);

visto l'art. 406, comma 3, c.p.p.,

CHIEDE

che il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta di proroga avanzata dal pubblico ministero.

Si allega:

1) atto di nomina a difensore di fiducia;

2) richiesta di proroga del pubblico ministero.

Luogo e data ...

Firma ...

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

[1] 1. La memoria sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari può essere presentata direttamente dall'indagato o dal suo difensore.

[2] 2. La memoria sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari può essere presentata direttamente dalla persona offesa o dal suo difensore.

Commento

La richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari del pubblico ministero

In ossequio al principio di ragionevole durata del procedimento penale (poi costituzionalizzato con l. cost. n. 2/1999 che ha modificato l'art. 111 Cost.) il pubblico ministero deve svolgere l'attività di indagine entro il termine stabilito dall'art. 405, comma 2 c.p.p.

Dopo la Riforma Cartabia (art. 22, comma 1 lett. a, e 98, comma 1 lett. a, del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, in attuazione della legge-delega 27.09.2021 n. 134), il termine è per i delitti di un anno (prima era di sei mesi), per le contravvenzioni di sei mesi e per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p. è di un anno e sei mesi. Il termine di chiusura delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il nome dell'indagato è iscritto nel registro delle notizie di reato.

In caso di procedimento penale a carico di ignoti il termine decorre dall'iscrizione del procedimento. Va osservato che la suddetta novella legislativa ha riguardato solo i procedimenti penali iscritti a carico di noti (Mod. 21) e non anche quelli iscritti a carico di ignoti (Mod. 44), per i quali il termine, anche per i delitti, continua ad essere di sei mesi.

A tale termine, avendo natura processuale, si applica il periodo di sospensione feriale di un mese (dal 1° al 31 agosto), previsto dall'art. 1 l. n. 742/1969 (Cass. IV, n. 6490/2020).

Nel caso in cui l'organo inquirente non abbia completato l'attività investigativa (e, quindi, non sia in grado né di formulare l'istanza di archiviazione né di esercitare l'azione penale) deve chiedere al giudice la proroga del termine per le indagini preliminari (art. 406, comma 1, c.p.p.). La Riforma Cartabia, che, come detto, per i delitti ha raddoppiato la durata del termine di conclusione delle indagini preliminari, ha previsto che la richiesta di proroga deve essere motivata dalla “complessità delle indagini”. Si tratta di una motivazione che si pone a metà strada fra quella che in precedenza era richiesta per la proroga del primo termine di indagine (“per giusta causa”) e quella richiesta per la proroga del secondo termine di indagine (“per la particolare complessità delle indagini”).

La disciplina del codice di rito in materia di proroga del termine di indagine contempera l'interesse ad una celere definizione del procedimento con l'interesse a concedere all'organo inquirente un congruo periodo di tempo per l'espletamento di indagini complete ai fini dell'accertamento dei fatti.

La richiesta di proroga del pubblico ministero, per essere tempestiva, deve essere depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari prima che scada il termine di cui si domanda la proroga. Inizialmente il codice di rito prevedeva che il provvedimento di proroga del giudice per le indagini preliminari doveva intervenire prima della scadenza del termine di indagine. Tale diposizione limitava fortemente l'attività dell'organo inquirente, in quanto lo costringeva ad anticipare i tempi della richiesta di proroga per rendere possibile il tempestivo espletamento dei successivi incombenti procedurali previsti dall'art. 406 c.p.p. A seguito della sentenza di illegittimità costituzionale del 1992 (Corte cost. n. 174/1992), il legislatore (d.l. n. 306/992 conv. In l. n. 356/1992) è subito intervenuto modificando il comma 1 dell'art. 406 c.p.p. nei termini attualmente vigenti. Pertanto, dopo la novella legislativa, il provvedimento di autorizzazione del giudice potrà intervenire anche dopo la scadenza del termine di indagine ed avrà effetto retroattivo, sanando tutti gli atti d'indagine nel frattempo effettuati (Cass. III, n. 28124/2014).

La richiesta di proroga deve indicare la notizia di reato (ma non deve specificare necessariamente tempo e luogo di commissione del reato e le norme violate – Cass. II, n. 30228/2014) e deve essere motivata, specificando quali siano le ragioni che rendano le indagini complesse. Solitamente la motivazione posta a fondamento della richiesta di proroga è data dall'impossibilità di completare l'attività di indagine, o perché ancora in corso accertamenti delegati alla polizia giudiziaria o affidati (se di natura tecnica) a un consulente tecnico o perché la prima fase di indagine ha reso necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimenti investigativi.

La Riforma Cartabia ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 406 c.p.p. Il comma 2-bis fissava in 6 mesi il tempo massimo di ciascuna proroga autorizzata dal giudice. Il comma 2-ter (introdotto dalla l. n. 102/2006 e successivamente integrato dal d.l. n. 93/2013 conv. in l. n. 119/2013 e dalla l.n. 41/2016) fissava il divieto di concessione della seconda proroga (e quindi le indagini devono necessariamente concludersi entro 1 anno – più 1 mese di sospensione feriale – dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato) per alcune fattispecie di reato: maltrattamenti in famiglia, omicidio colposo e lesioni colpose da infortunio sul lavoro, omicidio stradale, lesioni stradali e atti persecutori. Dopo la novella legislativa il giudice, sia per i delitti sia per le contravvenzioni, può autorizzare la proroga del termine di indagine una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi. Pertanto, dopo la Riforma Cartabia il tempo di durata massima delle indagini preliminari per i delitti è rimasto di 18 mesi, così come stabilito dall'art. 407, comma 1, c.p.p. Mentre le contravvenzioni il termine è sceso da 18 mesi a un anno. Per i delitti elencati dal comma 2 dell'art. 407 c.p.p. il termine complessivo delle indagini è rimasto di 24 mesi.

Il contradditorio eventuale con le altre parti del procedimento penale

Il comma 3 dell'art. 406 c.p.p. prevede solo un contradditorio eventuale con l'indagato e/o la persona offesa sulla richiesta di proroga del termine di indagine. Infatti, il giudice per le indagini preliminari deve provvedere a notificare l'istanza di proroga del pubblico ministero solo se l'indagato e/o la persona offesa abbiano fatto espressa richiesta di essere informati o nella notizia di reato o in qualsiasi atto successivo (tale richiesta solitamente è contenuta nella denuncia-querela, nell'atto di nomina del difensore, nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio, nel verbale di interrogatorio o nel verbale di sommarie informazioni). Il giudice, nel notificare la richiesta di proroga del termine di indagine, deve anche avvisare la parte interessata che ha la facoltà di presentare memorie entro 5 giorni dalla notificazione. La Suprema Corte ha precisato che la richiesta di proroga delle indagini preliminari deve essere notificata solamente all'indagato e non anche al suo difensore di fiducia o di ufficio, eventualmente da nominarsi (Cass. VI, n. 26199/2012). L'omessa notifica all'indagato o alla persona offesa della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, né determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione (Cass. III, n. 23953/2015; Cass. V, n. 19873/2012).

Va precisato che la norma in questione non limita l'ipotesi del deposito di memorie al solo caso in cui la parte chieda il rigetto dell'istanza di proroga. Pertanto, in astratto è ipotizzabile che il contenuto della memoria sia a sostegno della richiesta di proroga avanzata dal pubblico ministero, eventualmente indicando ulteriori attività di indagine da compiere che giustifichino la prosecuzione investigativa. Tuttavia, è di tutta evidenza come l'indagato e la persona offesa abbiano un concreto interesse a depositare delle memorie solamente nel caso in cui dissentano dalla richiesta dell'organo inquirente e, quindi, nella memoria che depositano ex art. 406, comma 3 c.p.p. formulino istanza di rigetto della richiesta di proroga.

In merito si impongono alcune osservazioni sotto il profilo pratico.

Difficilmente la persona offesa deposita una memoria ex art. 406, comma 3 c.p.p. per opporsi alla richiesta di proroga del pubblico ministero, in quanto interessata alla prosecuzione delle indagini e al pieno accertamento dei fatti compiuti a suo danno. Può essere ipotizzato, comunque, un interesse della vittima del reato al rigetto della domanda di proroga del termine di indagine e all'immediata conclusione della fase investigativa, qualora la persona offesa ritenga superflui gli accertamenti ancora da compiere e chieda l'immediato esercizio dell'azione penale.

Diversa è la posizione dell'indagato, il quale, al contrario, può avere un interesse concreto all'immediata chiusura delle indagini, impedendo ulteriori accertamenti, o perché dalle indagini già svolte emergono elementi della sua innocenza (e, quindi, per l'immediata archiviazione del procedimento) o perché il quadro probatorio svolto risulta contraddittorio o insufficiente ai fini di un proficuo esercizio dell'azione penale. È da sottolineare, tuttavia, come l'indagato, nel momento in cui il pubblico ministero formula la richiesta di proroga del termine di indagine, non abbia la piena disponibilità degli atti di indagine. Infatti, egli non ha diritto a prendere visione degli atti di indagine e del fascicolo del pubblico ministero per il solo fatto che è stata presentata richiesta di proroga delle indagini (Cass. III, n. 43002/2010). Anche se nel corso della fase delle indagini preliminari vi sono state attività che hanno imposto al pubblico ministero una discovery degli atti di indagine svolti, tuttavia si tratta sempre di una discovery parziale, sia perché il pubblico ministero può limitare il deposito ai soli atti necessari per sostenere la propria istanza (come nel caso di richiesta di misura cautelare personale o reale) sia perché, successivamente al deposito degli atti, il pubblico ministero può svolgere ulteriori investigazioni. Pertanto, l'assenza di conoscenza (o la conoscenza limitata) degli atti di indagini svolti riduce significativamente la possibilità per la difesa di argomentare la propria richiesta di rigetto della istanza di proroga del termine delle indagini preliminari.

Nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 406, comma 3 c.p.p. può, in primo luogo, essere evidenziata la tardività della richiesta di proroga, in quanto depositata nella cancelleria del giudice dopo la scadenza del termine di indagine, in violazione del comma 1 dell'art. 406 c.p.p.

Inoltre, può essere contestata la motivazione che il pubblico ministero ha posto a sostegno dalla propria istanza, evidenziando: a) la mancanza di motivazione. Come precedentemente messo in evidenza, il pubblico ministero deve giustificare l'istanza di proroga con la complessità delle indagini svolte. In assenza di qualsiasi sforzo motivazionale, la richiesta di proroga risulta non accoglibile; b) la non condivisione della motivazione. Sotto questo profilo, come già sottolineato, la difesa può disporre di valide argomentazioni per contrastare la domanda di proroga del pubblico ministero solamente nell'ipotesi in cui abbia avuto conoscenza (anche solo parziale) degli atti investigativi svolti, dai quali emergano fondati elementi per sostenere che il procedimento possa essere definito con richiesta di archiviazione, risultando, quindi, superflua la prosecuzione dell'attività di indagine.

La decisione del giudice per le indagini preliminari

Sull'istanza di proroga del pubblico ministero il giudice è chiamato a decidere entro 10 dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. Qualora il giudice ritenga di accogliere l'istanza di proroga, emette in camera di consiglio ordinanza di autorizzazione, senza intervento delle parti (pubblico ministero e difensori). Qualora, invece, il giudice per le indagini preliminari ritenga che allo stato degli atti la proroga non possa essere concessa, allora, entro il termine suddetto, fissa l'udienza in camera di consiglio, facendone notificare l'avviso alle parti. All'esito dell'udienza che si svolge con il rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., il giudice emette ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di proroga. In caso di rigetto, il giudice fissa un termine non superiore a 10 giorni per la formulazione delle richieste da parte del pubblico ministero a norma dell'art. 405 c.p.p. (art. 406, comma 7 c.p.p.). In tal caso, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine originariamente previsto per le indagini non sono utilizzabili (art. 406, comma 8 c.p.p.).

Nei procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, c.p.p. e 407, comma 2, lett. a) numeri 4 e 7-bis), c.p.p., in ragione dell'esigenza di maggior riservatezza imposta nelle investigazioni concernenti i reati di maggiore allarme sociale, il giudice decide inaudita altera parte entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al solo P.M. (art. 406, comma 5-bis, c.p.p.). L'elenco dei reati per cui non è prevista la notifica all'indagato, ai sensi dell'art. 406, comma 5 bis, c.p.p., è stato di recente integrato con legge 28 giugno 2024, n. 90, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, entrata in vigore il 17 luglio 2024, che ha esteso tale forma riservata di proroga dei termini di indagine ai delitti di cui al n. 7-ter) dell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., anch'esso introdotto con la novella del 2024, che fa riferimento ai delitti di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies c.p., “quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”.

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (accogliendo o rigettando l'istanza) è inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di essa neppure il ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U., n. 17/1992, Bernini) hanno precisato che detto principio, da un lato, non pregiudica il diritto dell'indagato a far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla proroga (potendo gli stessi essere comunque eccepiti nell'udienza preliminare al fine di far dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato) e, dall'altro, non implica che rimanga senza tutela l'interesse pubblico al promovimento dell'azione penale (potendo tale interesse essere perseguito o a norma dell'art. 409, comma 4 c.p.p., attraverso l'indicazione da parte del giudice per le indagini preliminari, investito dalla richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell'art. 414 c.p.p. attraverso la riapertura delle indagini).

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