Richiesta della persona offesa di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2)InquadramentoLa persona offesa dal reato, ovvero il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, può formulare l'istanza di essere informata nel caso in cui il pubblico ministero decida di formulare richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Tale richiesta non è necessaria nei procedimenti aventi ad oggetto un reato commesso con violenza alla persona, furto in abitazione e furto con strappo, perché in questi casi l'obbligo di inviare l'avviso alla persona offesa è imposto dal legislatore. In caso di remissione di querela l'avviso della richiesta di archiviazione non è dovuto. Formula
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI.... (DOTT.....) RICHIESTA DELLA PERSONA OFFESA DI ESSERE INFORMATA DELLA EVENTUALE RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (ART. 408, COMMA 2, C.P.P.) Il sottoscritto Avv..... [1], con studio in.... via...., quale difensore come da atto di nomina già depositato in data.... ovvero come da atto di nomina allegato, della seguente persona offesa: ...., nato a...., il...., residente a.... in via....; rilevato che in data.... la suddetta persona offesa ha presentato denuncia-querela nei confronti di....; rilevato che, a seguito di tale atto, nei confronti del suddetto indagato è stato iscritto il procedimento penale n..... /.... R.G.N.R. per il seguente/per i seguenti reato/i: art. (artt.)...., commesso in...., il....; ovvero artt.: a).... c.p., commesso in...., il....; b).... legge.... /...., commesso in...., il....; c).... D.P.R..... /...., commesso in...., il....; d).... d.lgs..... /...., commesso in...., il....; rilevato che detto procedimento, come indicato nel certificato rilasciato da codesto ufficio ex art. 335 c.p.p., risulta attualmente pendente in fase di indagini preliminari; visto l'art. 408, comma 2, c.p.p., CHIEDE che la persona offesa dal reato sia informata circa l'eventuale presentazione della richiesta di archiviazione. Si allega: 1) atto di nomina a difensore di fiducia; 2) atto di denuncia/querela. Luogo e data.... Firma.... Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. [1]La richiesta di informazione sull'eventuale richiesta di archiviazione può essere presentata direttamente dalla persona offesa o dal suo difensore. CommentoIl codice di procedura penale riconosce alla persona offesa dal reato un ruolo di controllo sulla scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale formulando richiesta di archiviazione, attribuendole una pluralità di diritti: a) il diritto di essere informata nel caso di richiesta di archiviazione; b) il diritto di esaminare gli atti del procedimento e presentare atto di opposizione; c) il diritto di partecipare all'udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'atto di opposizione della vittima del reato. Per l'esercizio dei diritti sopra indicati occorre che il soggetto interessato sia qualificabile come persona offesa dal reato. È del tutto evidente come, in difetto di tale qualità (trattandosi soltanto di soggetto danneggiato o denunciante), nessun potere potrà essere esercitato nel procedimento di archiviazione. La persona offesa dal reato è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. L'individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie criminosa consente di riconoscere la vittima di reato. Nel caso di delitti contro la persona e contro il patrimonio l'individuazione della persona offesa non genera alcuna criticità. In riferimento ad altre figure criminose possono sorgere dei dubbi interpretativi, su cui la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi. Per citare alcuni esempi: a) in tema di reati edilizi persona offesa dal reato è la sola pubblica amministrazione, quale titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio direttamente protetti dalla norma incriminatrice, mentre il privato, che assume di aver subito un pregiudizio dall'edificazione abusiva, può rivestire esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato (Cass. III, n. 34366/2017); b) nei reati contro l'amministrazione della giustizia se il reato è plurioffensivo, come nel caso del delitto di calunnia, allora, oltre allo Stato, è persona offesa anche il soggetto falsamente incolpato (Cass. VI, n. 49740/2017); se, invece, il reato è monoffensivo, come nel caso della falsa testimonianza o della falsa perizia, il privato che abbia subito conseguenze lesive dalla condotta criminosa è un mero danneggiato dal reato (che potrà costituirsi parte civile in sede di giudizio), ma non persona offesa (Cass. VI, n. 5240/2018); c) in tema di bancarotta fraudolenta persona offesa è la generalità dei creditori, rappresentata dal curatore fallimentare, e non il singolo creditore, che, invece, è persona danneggiata dal reato e può costituirsi parte civile (Cass. V, n. 23647/2016); d) la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. è reato plurioffensivo; pertanto, è vittima del reato anche la persona fisica che ha subito la condotta molesta (Cass. I, n. 26801/2016). Con l. n. 933/2013 l'art. 408 c.p.p. è stato integrato con il comma 3-bis. La novella legislativa ha introdotto delle ipotesi in cui non è necessario che la persona offesa manifesti la volontà di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, perché in tali casi l'avviso è dovuto per legge. L'obbligo di informare la persona offesa sussiste per tutti i delitti commessi con violenza alla persona. Nel 2017 il legislatore (l. n. 103/2017) ha ampliato la disposizione in oggetto inserendo anche il furto in abitazione e lo scippo. In merito all'interpretazione dei delitti con violenza alla persona la Suprema Corte ha precisato che: a) non vi rientrano i delitti colposi, dovendosi trattare di violenza intenzionale (Cass. IV, n. 12259/2018); b) il concetto di violenza non è solo fisico, ma anche morale o psicologico (Cass. II, n. 30302/2016); c) nell'espressione “violenza alla persona” vi rientra il concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario; pertanto, l'obbligo di avviso alla persona offesa ex art. 408, comma 3-bis, c.p.p. sussiste anche per i reati di atti persecutori e maltrattamenti (Cass. S.U., n. 10959/2016). La volontà di ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione deve essere manifestata dalla persona offesa in modo espresso, ma senza che occorrano particolari formule sacramentali (Cass. V, n. 4065/2015). Tale volontà può essere contenuta in una dichiarazione specifica depositata nel fascicolo del pubblico ministero oppure può essere indicata in qualsiasi atto compiuto dalla persona offesa dal reato, ovvero nella notizia di reato (atto o verbale di denuncia e/o querela) e negli atti successivi (verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, integrazione dell'atto di querela, atto di nomina del difensore). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la volontà di ricevere l'informazione dell'avvenuta richiesta di archiviazione non può desumersi implicitamente da altri atti, come, ad esempio, dalla costituzione di parte civile (Cass. IV, n. 3266/1998). Per far scattare l'obbligo di avviso della richiesta di archiviazione la volontà di essere informata deve essere manifestata dalla persona offesa prima che il pubblico ministero formuli al giudice per le indagini preliminari l'istanza di archiviazione, che si pone, quindi, come temine ultimo per poter manifestare utilmente detta volontà. Infatti, all'orientamento giurisprudenziale che sosteneva che la dichiarazione della persona offesa poteva essere utilmente presentata anche dopo la richiesta di archiviazione, purché prima del conseguente provvedimento del giudice per le indagini preliminari (Cass. II, n. 3399/1997), si è contrapposto l'orientamento che affermava come la tardività della richiesta in oggetto non legittimasse la persona offesa a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione (Cass. VI, n. 1587/2000). Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 29477/2004), che hanno accolto l'orientamento più restrittivo, puntualizzando che, qualora la persona offesa (non avvisata dal pubblico ministero) sia venuta ugualmente a conoscenza della richiesta di archiviazione, ha comunque il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p. La dottrina (Amato, Così le Sezioni Unite fissano i limiti entro cui può agire la persona offesa, in Guida dir., 2004, 35, 63), nel condividere la pronuncia delle Sezioni Unite, ha sottolineato che, se la persona offesa potesse presentare tale dichiarazione dopo la trasmissione degli atti al G.I.P., si verificherebbe una sospensione atipica dell'attività del giudice per le indagini preliminari che comporterebbe una regressione processuale. Una volta manifestata, detta volontà conserva efficacia per tutta la fase delle indagini preliminari. Pertanto, il pubblico ministero se, dopo una prima richiesta di archiviazione, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, reitera l'istanza, è obbligato a rinnovare l'avviso ex art. 408 c.p.p. (Cass. V, n. 26594/2014). In caso di omesso avviso alla persona offesa da parte del pubblico ministero la Suprema Corte (Cass. II, n. 37853/2020) ha precisato che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari revochi, su richiesta del pubblico ministero, il decreto di archiviazione per omessa precedente notificazione della richiesta stessa alla persona offesa, atteso che i rimedi esperibili avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 c.p.p., l'opposizione della persona offesa ex art. 410 c.p.p., nonché il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis c.p.p. In caso di ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, in conformità del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, l'atto di impugnazione deve essere qualificato come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Cass. V, n. 354/2021). Modifiche introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia (art. 22, comma 1 lett. e ), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021) La novella legislativa ha modificato l'art. 408, comma 2, c.p.p. prevedendo espressamente che, in caso di remissione di querela, il pubblico ministero non deve provvedere ad avvisare la persona offesa della richiesta di archiviazione. La modifica è facilmente comprensibile, considerato che attraverso la remissione di querela la persona offesa manifesta in modo chiaro disinteresse verso il procedimento penale, del tutto incompatibile con una volontà di prosecuzione dello stesso mediante opposizione alla richiesta di archiviazione. La Riforma ha anche integrato il contenuto dell'avviso ex art. 408, comma 3, c.p.p. prevedendo anche l'informazione che la persona offesa e l'indagato hanno la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (disciplinata dall'art. 129-bis c.p.p.). Il d.lgs. n. 31/2024, c.d. Correttivo Cartabia, ha tuttavia espunto dal testo dell'art. 408, comma 3, c.p.p. il riferimento all'indagato, frutto di una svista del legislatore del 2022, dal momento che questi non è destinatario di alcuna notifica in caso di archiviazione del procedimento penale a suo carico. Con la c.d. Riforma Cartabia (artt. 5, comma 1 lett. e), e 10, comma 1 lett. e), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021) sono stati modificati i diritti e le facoltà della persona offesa (integrando l'art. 90 c.p.p.), introducendo anche un nuovo articolo nel codice di procedura penale (il 153-bis), che disciplina espressamente il domicilio del querelante e le notificazioni al querelante, fra cui quella dell'avviso della richiesta di archiviazione. La persona offesa (art. 90, comma 1-bis, c.p.p.) ha la facoltà di dichiarare od eleggere domicilio; per il querelante sussiste l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'art. 153-bis c.p.p. prevede che il querelante, nell'atto di querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tale scopo, come già indicato dall'art. 90, comma 1-bis, c.p.p. può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'art. 153-bis, comma 2, c.p.p. aggiunge che il querelante comunque ha la facoltà di dichiarare od eleggere domicilio anche dopo la presentazione dell'atto di querela, avvalendosi di vari strumenti: 1) dichiarazione raccolta a verbale (dalla polizia giudiziaria); 2) dichiarazione inviata all'A.G. a mezzo PEC; 3) telegramma; 4) lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da una persona autorizzata o dal difensore; 5) dichiarazione depositata presso la segreteria del pubblico ministero o presso la cancelleria del giudice procedente. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto (art. 153-bis, comma 3, c.p.p.) il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente il nuovo domicilio (dichiarato o eletto) con le medesime modalità sopra indicate. Le notificazioni al querelante, che non abbia nominato un difensore, sono eseguite da parte dell'autorità giudiziaria procedente presso il domicilio digitale o, in caso di assenza o inidoneità del domicilio digitale, presso il domicilio dichiarato o eletto (art. 153-bis, comma 4, c.p.p.). Pertanto, in caso di nomina di un difensore da parte del querelante, rimane sempre vigente l'art. 33 disp. att. c.p.p., che prevede che le comunicazioni e le notificazioni debbano essere eseguite al difensore nominato. L'art. 153-bis, comma 5, c.p.p. disciplina le ipotesi di dichiarazione o elezione di domicilio mancante, insufficiente o inidonea. In tal caso le notificazioni al querelante sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente. La Riforma ha modificato anche l'art. 154 c.p.p., ovvero la norma in tema di notificazioni alla persona offesa che non abbia proposto querela e non abbia nominato un difensore (se ha nominato un difensore, si applica sempre l'art. 33 disp. att. c.p.p.). In questo caso si applica l'art. 153-bis, comma 4, c.p.p., ovvero le notificazioni sono eseguite presso il domicilio digitale o, in caso di assenza o inidoneità del domicilio digitale, presso il domicilio dichiarato o eletto. Nel caso in cui la dichiarazione o l'elezione del domicilio manchino o siano insufficienti o inidonee le notificazioni andranno eseguite ai sensi dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p. (ovvero secondo le disposizioni dettate dal codice di rito per la prima notificazione all'imputato non detenuto). Nel caso in cui risulti ignoto il luogo di residenza o di lavoro della persona offesa, la notifica è eseguita mediante deposito nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice. Qualora invece risulti che la persona offesa viva o lavori abitualmente all'estero, l'autorità giudiziaria deve provvedere a inviarle, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se poi, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata, la persona offesa non provvede ad effettuare alcuna dichiarazione o elezione di domicilio oppure se il domicilio dichiarato o eletto risulta insufficiente o inidoneo, allora la notificazione dovrà essere eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla persona offesa si applicano le disposizioni sopra indicate per il querelante ex art. 153-bis, commi 2 e 3, c.p.p. Parallelamente alle suddette modifiche è stato integrato l'art. 90-bis c.p.p. (informazioni alla persona offesa), prevedendo alle lettere a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) tutte le informazioni sugli obblighi e le facoltà del querelante in tema di dichiarazione o elezione di domicilio (sopra esplicitate). |