Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2)InquadramentoNei casi previsti dalla legge (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.) e quando la vittima del reato ha manifestato la volontà di essere informata, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di notificare alla persona offesa l'avviso che è stata formulata richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari e che la stessa ha la facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. L'omessa notifica dell'avviso ex art. 408, comma 2, c.p.p. (qualora dovuto) integra un'ipotesi di nullità del decreto di archiviazione per violazione del contraddittorio, che legittima la persona offesa all'impugnazione di detto decreto mediante reclamo davanti al tribunale in composizione monocratica. In caso di remissione di querela l'avviso della richiesta di archiviazione non è dovuto. FormulaPROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ... AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (art. 408, comma 2, c.p.p.) ovvero (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.) Il Pubblico Ministero, Dott. ..., visti gli atti del procedimento penale n. ... / ... R.G.N.R. iscritto nei confronti di: ..., nato a ..., il ..., residente a ... in via ...; difeso di ufficio/di fiducia dall'Avv. ... del Foro di ...; per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.) ..., commesso in ..., il ...; ovvero per i reati previsti e puniti dagli artt.: a) ... c.p., commesso in ..., il ...; b) ... legge ... / ..., commesso in ..., il ...; c) ... d.P.R. ... / ..., commesso in ..., il ...; d) ... d.lgs. ... / ..., commesso in ..., il ...; rilevato che la persona offesa dal reato ... in data ... ha fatto domanda di essere informata in caso di richiesta di archiviazione; ovvero rilevato che si procede per uno dei reati previsti dall'art. 408, comma 3-bis, c.p.p. visto l'art. 408, comma 2 / 408, comma 3-bis, c.p.p., AVVISA la seguente persona offesa dal reato: ..., nato a ..., il ..., residente a ... in via ..., domiciliato presso lo studio dell'Avv. ..., sito in ... – via ...; difeso dall'Avv. ... del Foro di ...; che in data ... il Pubblico Ministero ha presentato richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari in sede. AVVISA la persona offesa che, nel termine di ... giorni [1] dalla notifica del presente avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. INFORMA la persona offesa che ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. Manda alla Segreteria in sede per gli adempimenti di competenza; in particolare, per la notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore nominato con modalità telematiche [2]; opp. 2) presso il domicilio digitale con modalità telematiche; opp. 3) presso il domicilio dichiarato o eletto a cura dell'UNEP territorialmente competente (nei casi dell'art. 148, comma 4, c.p.p.); opp. 4) mediante deposito presso la Segreteria del P.M. (in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio). Luogo e data ... Il Pubblico Ministero ... [1] 1. Il termine ordinario è di giorni 20; per i procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i reati di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 2, c.p. Il termine è di giorni 30. [2] 2. Nel caso in cui la persona offesa abbia nominato un difensore, anche in assenza di elezione di domicilio presso il suo studio, tutte le notificazioni devono essere eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., che prevede una domiciliazione ex lege presso lo studio del difensore nominato dalla vittima del reato. La notifica deve essere eseguita a mezzo e-mail (PEC). CommentoCon l'art. 408, comma 2, c.p.p. il legislatore ha stabilito uno specifico obbligo in capo al Pubblico Ministero che concluda la fase delle indagini preliminari richiedendo l'archiviazione: deve notificare l'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che lo abbia precedentemente richiesto. Con l'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., introdotto con l. n. 933/2013 (e poi integrato dalla l. n. 103/2017), sono state previste delle ipotesi in cui tale obbligo è imposto per legge: tutti i delitti commessi con violenza alla persona, il furto in abitazione e lo scippo. In merito all'interpretazione dei delitti con violenza alla persona la Suprema Corte ha precisato che: a) non vi rientrano i delitti colposi, dovendosi trattare di violenza intenzionale (Cass. IV, n. 12259/2018); b) il concetto di violenza non è solo fisico, ma anche morale o psicologico (Cass. II, n. 30302/2016); c) nell'espressione “violenza alla persona” vi rientra il concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario; pertanto, l'obbligo di avviso alla persona offesa ex art. 408, comma 3-bis, c.p.p. sussiste anche per i reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia (Cass. S.U., n. 10959/2016). Scopo della norma è quello di garantire, nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero decida di non esercitare l'azione penale, il contraddittorio fra l'organo inquirente e la vittima del reato qualora quest'ultima abbia manifestato un concreto interesse alla prosecuzione del procedimento oppure nelle ipotesi in cui il legislatore abbia previsto una disciplina di maggiore tutela in ragione del bene giuridico leso dalla condotta criminosa. L'art. 408, comma 2, c.p.p. assicura alla persona offesa la conoscenza della scelta definitoria operata dal Pubblico Ministero al fine di consentirle di prendere visione degli atti del procedimento e presentare l'eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. La scelta del legislatore è frutto di un contemperamento di interessi: da un lato consentire alla vittima del reato di intervenire nel procedimento per contrastare la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero; dall'altro lato evitare l'informazione della richiesta di archiviazione per tutti i procedimenti con persona offesa, per non gravare eccessivamente gli uffici della Procura. Con l'avviso notificato alla persona offesa il Pubblico Ministero si limita ad informarla della sua decisione di richiedere l'archiviazione al Giudice per le indagini preliminari. Il Pubblico Ministero, infatti, non deve provvedere a notificare la richiesta di archiviazione. Pertanto, la persona offesa che sia interessata ad opporsi, deve necessariamente prendere visione della richiesta di archiviazione e degli atti di indagine svolti dal Pubblico Ministero su cui la stessa si fonda. La vittima del reato deve esercitare i poteri riconosciuti dal codice di rito entro il termine di venti giorni, che decorre dalla data della notificazione dell'avviso. Il termine, inizialmente di soli dieci giorni, è stato raddoppiato dalla l. n. 103/2017. Anche per le ipotesi di avviso obbligatorio ex lege (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.) il termine, inizialmente di venti giorni, è stato innalzato a trenta giorni dalla l. n. 103/2017. Il termine non è perentorio ma ordinatorio. Pertanto, come recentemente precisato dalla Suprema Corte (Cass. II, n. 43229/2022), non è consentito l'accesso all'istituto della restituzione nel termine, che è previsto dal legislatore quale rimedio avverso l'incolpevole superamento dei soli termini definiti perentori ai sensi dell'art. 173 c.p.p. (in motivazione, la Corte ha precisato che la persona offesa è legittimata a proporre opposizione, sia pur tardiva, fintanto che non sia adottato il decreto di archiviazione). Nel caso in cui la vittima del reato risulti deceduta nel momento in cui viene formulata la richiesta di archiviazione, non deve essere notificato l'avviso ai prossimi congiunti; se, però, il decesso è conseguente al reato oggetto del procedimento, allora in questa ipotesi (l'unica) l'avviso ai prossimi congiunti è dovuto ai sensi dell'art. 90, comma 3, c.p.p., il quale prevede che i diritti e le facoltà spettanti alla vittima del reato possono essere esercitati dal prossimo congiunto (Cass. VI, n. 16715/2003). Nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero ometta di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione (quando sia dovuto) e il Giudice per le indagini preliminari emetta de plano il decreto di archiviazione, si concretizza un'ipotesi di nullità del provvedimento definitorio del procedimento per violazione del contraddittorio (ex art. 127, comma 5, c.p.p.), con conseguente possibilità per la persona offesa di impugnare il decreto di archiviazione, fino al 2017 con ricorso per cassazione, dopo la l. n. 103/2017 con reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica. La nullità del decreto di archiviazione si configura anche nel caso in cui l'omissione sia stata causata dal mancato inserimento nel fascicolo del procedimento della relativa istanza ritualmente formulata, non sussistendo un onere della persona offesa di accertarsi, dopo la proposizione della richiesta, che gli adempimenti amministrativi funzionali a detto inserimento si siano realizzati (Cass. V, n. 31675/2017). Il Giudice per le indagini preliminari, qualora si accorga, prima di emettere il decreto di archiviazione, che il Pubblico Ministero ha omesso di avvisare la persona offesa (o perché non ha emesso l'avviso o perché non lo ha notificato correttamente), ha senz'altro la possibilità di restituire gli atti al Pubblico Ministero affinché provveda ad instaurare il contraddittorio con la vittima del reato. Il provvedimento di restituzione degli atti in questi casi non è abnorme (Cass. V, n. 3457/2022; Cass. VI, n. 53185/2016). La Suprema Corte ha precisato che in questi casi il provvedimento del GIP non è abnorme (Cass. V, n. 3457/2022). Nell'ipotesi in cui Giudice per le indagini preliminari rilevi detta omissione del Pubblico Ministero dopo aver emesso il decreto di archiviazione si registra, invece, un evidente contrasto giurisprudenziale. L'orientamento minoritario ritiene non abnorme il provvedimento del Giudice che revochi il decreto di archiviazione affetto di nullità per violazione del contradditorio con la persona offesa con conseguente restituzione degli atti all'organo inquirente per provvedere alla notifica dell'avviso ex art. 408, comma 2, c.p.p. Tale indirizzo interpretativo ritiene che tale provvedimento non determini alcuna stasi processuale, rientrando nei poteri di riapertura delle indagini spettanti al Giudice per le indagini preliminari e risultando coerente col principio generale volto all'eliminazione dell'atto viziato (Cass. V, n. 45161/2010; Cass. II, n. 40229/2005). Maggioritaria è l'interpretazione che, viceversa, valuta come abnorme il provvedimento di revoca del decreto di archiviazione in questo caso, in quanto la nullità per violazione del contradditorio con la vittima del reato legittima l'impugnazione dell'interessato, ma non la revoca del decreto di archiviazione, che può essere disposta dal Giudice soltanto nel caso (tassativo) di accoglimento della richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. (Cass. III, n. 35440/2016; Cass. V, n. 32676/2015; Cass. II, n. 21806/2014; Cass. VI, n. 41393/2012). Per gli stessi motivi è stato valutato come abnorme anche il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso de plano il decreto di archiviazione, accolga una successiva istanza di restituzione in termini avanzata dalla persona offesa per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e fissi la relativa udienza camerale (Cass. VI, n. 14538/2015). In caso di omesso avviso alla persona offesa da parte del Pubblico Ministero la Suprema Corte (Cass. II, n. 37853/2020) ha precisato che è abnorme il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari revochi, su richiesta del Pubblico Ministero, il decreto di archiviazione per omessa precedente notificazione della richiesta stessa alla persona offesa, atteso che i rimedi esperibili avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini su istanza del Pubblico Ministero ex art. 414 c.p.p., l'opposizione della persona offesa ex art. 410 c.p.p., nonché il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis c.p.p. In caso di ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, in conformità del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, l'atto di impugnazione deve essere qualificato come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al Giudice competente (Cass. V, n. 354/2021). Qualora l'avviso della richiesta di archiviazione non contenga l'informazione alla persona offesa della facoltà di prendere visione degli atti e di proporre opposizione, tale omissione non determina la nullità del decreto di archiviazione in quanto incidente solamente sulle modalità di intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione (Cass. VI, n. 16923/2002, Califano). Modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia ( art. 22, comma 1, lett. e ), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021) La Riforma Cartabia ha modificato l'art. 408, comma 2, c.p.p. prevedendo espressamente che, in caso di remissione di querela, il Pubblico Ministero non deve provvedere ad avvisare la persona offesa della richiesta di archiviazione. La modifica è facilmente comprensibile, considerato che attraverso la remissione di querela la persona offesa manifesta in modo chiaro disinteresse verso il procedimento penale, del tutto incompatibile con una volontà di prosecuzione dello stesso mediante opposizione alla richiesta di archiviazione. La Riforma ha anche integrato il contenuto dell'avviso ex art. 408, comma 3, c.p.p. prevedendo anche l'informazione che la persona offesa e l'indagato hanno la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (disciplinata dall'art. 129-bis c.p.p.). Il d.lgs. n. 31/2024, c.d. Correttivo Cartabia, ha tuttavia espunto dal testo dell'art. 408, comma 3, c.p.p. il riferimento all'indagato, frutto di una svista del legislatore del 2022, dal momento che questi non è destinatario di alcuna notifica in caso di archiviazione del procedimento penale a suo carico. Con la novella legislativa, inoltre, (artt. 5, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021) sono stati modificati i diritti e le facoltà della persona offesa (integrando l'art. 90 c.p.p.), introducendo anche un nuovo articolo nel codice di procedura penale (il 153-bis), che disciplina espressamente il domicilio del querelante e le notificazioni al querelante, fra cui quella dell'avviso della richiesta di archiviazione. La persona offesa (art. 90, comma 1-bis, c.p.p.) ha la facoltà di dichiarare od eleggere domicilio; per il querelante sussiste l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'art. 153-bis c.p.p. prevede che il querelante, nell'atto di querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tale scopo, come già indicato dall'art. 90, comma 1-bis, c.p.p. può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'art. 153-bis, comma 2, c.p.p. aggiunge che il querelante comunque ha la facoltà di dichiarare od eleggere domicilio anche dopo la presentazione dell'atto di querela, avvalendosi di vari strumenti: 1) dichiarazione raccolta a verbale (dalla polizia giudiziaria); 2) dichiarazione inviata all'A.G. a mezzo PEC; 3) telegramma; 4) lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da una persona autorizzata o dal difensore; 5) dichiarazione depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero o presso la cancelleria del Giudice procedente. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto (art. 153-bis, comma 3, c.p.p.) il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente il nuovo domicilio (dichiarato o eletto) con le medesime modalità sopra indicate. Le notificazioni al querelante, che non abbia nominato un difensore, sono eseguite da parte dell'autorità giudiziaria procedente presso il domicilio digitale o, in caso di assenza o inidoneità del domicilio digitale, presso il domicilio dichiarato o eletto (art. 153-bis, comma 4, c.p.p.). Pertanto, in caso di nomina di un difensore da parte del querelante, rimane sempre vigente l'art. 33 disp. att. c.p.p., che prevede che le comunicazioni e le notificazioni debbano essere eseguite al difensore nominato. L'art. 153-bis, comma 5, c.p.p. disciplina le ipotesi di dichiarazione o elezione di domicilio mancante, insufficiente o inidonea. In tal caso le notificazioni al querelante sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del Pubblico Ministero procedente o nella cancelleria del Giudice procedente. La Riforma ha modificato anche l'art. 154 c.p.p., ovvero la norma in tema di notificazioni alla persona offesa che non abbia proposto querela e non abbia nominato un difensore (se ha nominato un difensore, si applica sempre l'art. 33 disp. att. c.p.p.). In questo caso si applica l'art. 153-bis, comma 4, c.p.p., ovvero le notificazioni sono eseguite presso il domicilio digitale o, in caso di assenza o inidoneità del domicilio digitale, presso il domicilio dichiarato o eletto. Nel caso in cui la dichiarazione o l'elezione del domicilio manchino o siano insufficienti o inidonee le notificazioni andranno eseguite ai sensi dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p. (ovvero secondo le disposizioni dettate dal codice di rito per la prima notificazione all'imputato non detenuto). Nel caso in cui risulti ignoto il luogo di residenza o di lavoro della persona offesa, la notifica è eseguita mediante deposito nella segreteria del Pubblico Ministero o nella cancelleria del Giudice. Qualora invece risulti che la persona offesa viva o lavori abitualmente all'estero, l'autorità giudiziaria deve provvedere a inviarle, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se poi, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata, la persona offesa non provvede ad effettuare alcuna dichiarazione o elezione di domicilio oppure se il domicilio dichiarato o eletto risulta insufficiente o inidoneo, allora la notificazione dovrà essere eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla persona offesa si applicano le disposizioni sopra indicate per il querelante ex art. 153-bis, commi 2 e 3, c.p.p. Parallelamente alle suddette modifiche è stato integrato l'art. 90-bis c.p.p. (informazioni alla persona offesa), prevedendo alle lettere a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) tutte le informazioni sugli obblighi e le facoltà del querelante in tema di dichiarazione o elezione di domicilio (sopra esplicitate). Infine, va menzionata la modifica dell'art. 408, comma 1, c.p.p. introdotta dalla medesima novella legislativa. Precedentemente detta norma prevedeva che il Pubblico Ministero formulava la richiesta di archiviazione nel caso in cui la notizia di reato fosse risultata infondata a seguito dello svolgimento delle indagini preliminari. Tale disposizione era integrata dall'art. 125 disp. att. c.p.p., che prevedeva che la notizia di reato era da ritenere infondata quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non erano sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Oggi, invece, il novellato art. 408, comma 1, c.p.p. prevede cha la richiesta di archiviazione deve essere avanzata quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Il legislatore in sostanza ha anticipato alla fase delle indagini preliminari la valutazione che spetta al Giudice in sede di giudizio, ovvero un vaglio critico degli elementi di prova acquisiti nell'ottica di una pronuncia di condanna e non nell'ottica di una mera sostenibilità dell'accusa in giudizio. Evidente è lo scopo deflattivo della novella normativa, ovvero evitare processi che verosimilmente si concluderebbero con una pronuncia di assoluzione, anche solo per insufficienza o contraddittorietà degli elementi di prova raccolti. In ultimo, va segnalato che la Corte di Cassazione (Cass. I, n. 35646/2023) ha precisato che le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia si applicano solo ai procedimenti penali iscritti dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, ovvero dopo il 30.12.2022. |