Reclamo contro l'ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3)InquadramentoL'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p., ovvero quando non sia stato notificato alle parti, con almeno dieci giorni di anticipo, il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale (art. 127, comma 1 c.p.p.), non siano state ascoltate le parti qualora siano comparse o abbiano chiesto di essere sentite (art. 127, comma 3 c.p.p.), non si sia tenuto conto di un legittimo impedimento dell'indagato che abbia chiesto di essere sentito personalmente (art. 127, comma 4 c.p.p.). Nelle ipotesi suddette l'interessato può impugnare l'ordinanza di archiviazione proponendo reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica entro il termine di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile e senza l'intervento delle parti (che comunque devono essere avvisate, almeno dieci giorni prima dell'udienza, e possono depositare memorie almeno cinque giorni prima dell'udienza). FormulaAL TRIBUNALE PENALE DI.... in composizione monocratica [1] RECLAMO CONTRO L'ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE (ART. 410-BIS, comma 3, c.p.p.) Il sottoscritto Avv..... [2], con studio in.... via...., quale difensore come da atto di nomina già depositato in data.... ovvero come da atto di nomina allegato, della seguente persona offesa: ...., nato a...., il...., residente a.... in via....; nel procedimento penale n..... /.... R.G.N.R. iscritto nei confronti dell'indagato....; per i reati di cui all'art. (agli artt.)...., commesso in...., il....; ovvero per i reati previsti e puniti dagli artt.: a).... c.p., commesso in...., il....; b).... legge.... /...., commesso in...., il....; c).... d.P.R..... /...., commesso in...., il....; d).... d.lgs..... /...., commesso in...., il....; rilevato che in data.... il giudice per le indagini preliminari ha emesso ordinanza di archiviazione del procedimento penale in oggetto per le seguenti ragioni.... (riportare sinteticamente i motivi della richiesta di archiviazione); rilevato che il reclamante ha avuto conoscenza dell'ordinanza di archiviazione suddetta in data....; ritenuto che l'ordinanza di archiviazione impugnata sia nulla per il seguente motivo.... (indicare il motivo della nullità dell'ordinanza di archiviazione impugnata); visto l'art. 410-bis c.p.p., CHIEDE che il tribunale in composizione monocratica annulli l'ordinanza di archiviazione emessa in data...., ordinando la restituzione degli atti al giudice per le indagini che ha emesso il provvedimento impugnato. Si allega: 1)....; 2)..... Luogo e data.... Firma.... Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. [1]In difetto di qualsiasi indicazione del legislatore, si ritiene che l'atto di reclamo, indirizzato al tribunale in composizione monocratica, debba essere depositato presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza di archiviazione impugnata. [2]Il reclamo contro l'ordinanza di archiviazione può essere presentato direttamente dalla persona offesa o dal suo difensore. Trattandosi di un mezzo di impugnazione, si ritiene che il difensore debba essere munito di procura speciale ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 571 c.p.p. CommentoLa nullità dell'ordinanza di archiviazione La l. n. 103/2017 (cd. Riforma Orlando) ha abrogato l'art. 409, comma 6, c.p.p., che prevedeva il ricorso per cassazione contro le ordinanze di archiviazione nulle, e ha introdotto nel codice di rito l'art. 410-bis c.p.p., che individua un nuovo mezzo di impugnazione delle ordinanze di archiviazione nulle: il reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica. La ratio evidente del legislatore è quella di limitare i giudizi davanti alla Corte di Cassazione. Ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p. l'ordinanza di archiviazione viene emessa dal giudice per le indagini preliminari quando accoglie la richiesta del pubblico ministero a seguito dell'opposizione dalla persona offesa e successiva fissazione e celebrazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. Anche se di infrequente verificazione, l'ordinanza di archiviazione può essere emessa dal giudice per le indagini preliminari anche nel caso di opposizione dell'indagato alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero per particolare tenuità del fatto. In tale ipotesi l'indagato è legittimato a proporre il reclamo contro l'ordinanza di archiviazione eventualmente nulla. Il comma 2 dell'art. 410-bis c.p.p., come in precedenza l'abrogato art. 409, comma 6, c.p.p. in tema di ricorso per cassazione, nell'indicare le ipotesi di nullità dell'ordinanza di archiviazione rinvia ai casi previsti dell'art. 127, comma 5 c.p.p., ovvero: a) quando non sia stato notificato alle parti e ai difensori, con almeno dieci giorni di anticipo, il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale (art. 127, comma 1 c.p.p.). La nullità legata all'avviso di fissazione dell'udienza può derivare o dalla mancata notifica del provvedimento o dal mancato rispetto del termine fissato dal legislatore. Si tratta di un termine avente natura dilatoria in quanto costituisce un periodo di tempo lasciato a completa disposizione dell'interessato per consentirgli la preparazione delle argomentazioni difensive (Cass. VI, n. 1767/1997); b) quando non siano state ascoltate le parti, qualora siano comparse o abbiano chiesto di essere sentite (art. 127, comma 3, c.p.p.). La comparizione delle parti non è necessaria, ma eventuale. Se comparse, le parti hanno diritto di instaurare un contradditorio in udienza, che, in caso di violazione da parte del giudice, genera la nullità del provvedimento di archiviazione. Il legislatore specifica il compito del giudice nel caso di soggetto interessato detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione (deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza). Se detenuto nella circoscrizione, il giudice ne deve disporre tempestivamente la traduzione, se l'interessato ne abbia fatto domanda. c) quando non si sia tenuto conto di un legittimo impedimento dell'indagato che abbia chiesto di essere sentito personalmente (art. 127, comma 4, c.p.p.). In caso di legittimo impedimento dell'indagato che abbia manifestato la volontà di essere presente, il giudice ha l'obbligo di rinviare l'udienza camerale. La volontà di partecipare all'udienza deve essere manifestata entro il termine fissato dal comma 2 dell'art. 127 c.p.p., ovvero fino a cinque giorni dell'udienza (Cass. II, n. 2950/1998). Si tratta di ipotesi di nullità tutte riconducibili alla violazione del contradditorio; le previsioni di nullità in oggetto sono tassative e, come tali, non estendibili analogicamente, così come precisato dalla Suprema Corte in riferimento all'abrogato art. 409, comma 6, c.p.p. (Cass. II, n. 29936/2013). L'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione L'ordinanza di archiviazione nulla può essere impugnata con il reclamo al tribunale in composizione monocratica. L'atto in questione costituisce una novità nel nostro ordinamento giuridico. Andando a sostituire il ricorso per cassazione (previsto dall'abrogato art. 409, comma 6, c.p.p.), il reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. dovrebbe essere qualificato come mezzo di impugnazione. Tuttavia, il nuovo istituto, per come è stato disciplinato, pone qualche dubbio sull'effettiva natura quale mezzo di impugnazione. Una parte della dottrina sostiene, infatti, che non si tratti, in realtà, di un mezzo di impugnazione, ma di una sorta di atto di opposizione, che determina un controllo di legalità da parte dell'autorità giudiziaria. Il reclamo può essere presentato dalla parte interessata. Solitamente è la persona offesa ad avere interesse a che non si concluda il procedimento con un provvedimento di archiviazione. Tuttavia, in astratto (concretamente è di più difficile verificazione) anche l'indagato può presentare reclamo per far valere la nullità dell'ordinanza di archiviazione, ma nel solo caso in cui essa sia stata disposta per particolare tenuità del fatto. Per presentare il reclamo è previsto un termine di quindici giorni, che decorre da quando l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento di archiviazione. La decisione in merito al reclamo spetta al tribunale in composizione monocratica, che emette ordinanza non impugnabile. Nel giudizio di reclamo non è previsto un contradditorio pieno, ma meramente cartolare. Le parti, infatti, devono essere avvisate almeno dieci giorni prima dell'udienza in cui verrà deciso il reclamo e possono presentare memorie fino a cinque giorni prima. Il tribunale, però, decide senza l'intervento delle parti del procedimento. In merito ai poteri decisori del tribunale va osservato che in sede di reclamo è preclusa la possibilità di rivalutare nel merito l'ordinanza di archiviazione, dovendo limitarsi ad esercitare un mero controllo sui vizi formali del provvedimento impugnato. Se il tribunale accoglie il reclamo, annulla l'ordinanza di archiviazione e dispone la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il provvedimento impugnato. Se il tribunale rigetta il reclamo o lo dichiara inammissibile (per violazione del termine di impugnazione o per mancanza di legittimazione nel reclamante), viene confermata l'ordinanza impugnata. In caso di declaratoria di inammissibilità il reclamante viene anche condannato a pagare, oltre alle spese del procedimento, anche una somma in favore della cassa delle ammende. La Suprema Corte ha precisato che, nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. senza aver dato avviso alle parti dell'udienza fissata per la decisione sul reclamo, il ricorso per cassazione è inammissibile per il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, trattandosi di un provvedimento espressamente dichiarato come non impugnabile. In questi casi il reclamante può presentare al tribunale richiesta di revoca della decisione assunta (Cass. VI, n. 17535/2018). Inoltre, lo stesso giudice di legittimità (Cass. VI, n. 27695/2021) ha specificato che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata. Per espressa previsione dell'art. 411 c.p.p., novellato dalla l. n. 103/2017, la disciplina del reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica è applicabile anche a tutte le ipotesi di richiesta di archiviazione disciplinate dall'art. 411 c.p.p. Inoltre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 d.lgs. n. 274/2000 e 410-bis, comma 3, c.p.p., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica (Cass. V, n. 34852/2020). |