Memoria difensiva con eventuale richiesta di nuove indagini (art. 415-bis)

Ferraro Salvatore

Inquadramento

L'indagato, che ha ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, entro il termine di venti giorni può depositare una memoria difensiva, chiedendo al pubblico ministero di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o di essere sottoposto ad interrogatorio oppure di svolgere ulteriori atti di indagine. Con la memoria difensiva ex art. 415-bis c.p.p. l'indagato può chiedere, altresì, al pubblico di formulare richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'interrogatorio e delle integrazioni investigative richieste oppure eventualmente depositando documenti di interesse o documentazione relativa ad investigazioni del difensore, oppure semplicemente rivalutando gli elementi di prova già raccolti a suo carico. Sulle richieste avanzate dall'indagato il pubblico ministero ha l'obbligo di provvedere (a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio) solo sulla richiesta di interrogatorio.

Formula

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI....

(Dott.....)

MEMORIA DIFENSIVA A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

(ART. 415-BIS c.p.p.)

Il sottoscritto Avv..... [1], con studio in.... via...., quale difensore di ufficio ovvero quale difensore di fiducia, come da atto di nomina già depositato in data.... ovvero come da atto di nomina allegato, di:

...., nato a...., il...., residente a.... in via...., con domicilio ivi dichiarato ovvero con domicilio eletto presso....;

INDAGATO NEL PROCEDIMENTO PENALE N..... /.... R.G.N.R. PER IL SEGUENTE REATO/PER I SEGUENTI REATI:

a) art. (artt.)...., perché.....

Commesso in...., il.....

b) art. (artt.)...., perché.....

Commesso in...., il.....

Rilevato che in data.... il pubblico ministero, ex art. 415-bis c.p.p., ha notificato all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in merito al reato/ai reati sopra indicato/i;

OSSERVA

Sulla base degli atti di indagine svolti emerge l'infondatezza della notizia di reato, risultando insussistente l'elemento oggettivo/soggettivo del reato ipotizzato a carico dell'indagato ovvero risultando l'estraneità dell'indagato ai fatti in contestazione [2]. In particolare,.... (esplicitare i motivi a sostegno delle argomentazioni difensive);

ovvero

Dalla documentazione allegata alla presente memoria ovvero dalla documentazione relativa ad investigazioni svolte dal difensore, che contestualmente viene depositata, emergono elementi di prova che dimostrano l'infondatezza della notizia di reato o che comunque pongono fondati dubbi in merito alla responsabilità dell'indagato in merito al reato contestato. In particolare.... (esporre la rilevanza della documentazione depositata e l'incidenza probatoria in merito al reato ascritto all'indagato);

ovvero

Le attività di indagine svolte dal pubblico ministero non risultano complete. Sussiste, infatti, la necessità di svolgere le seguenti ulteriori attività investigative.... (indicare gli ulteriori atti di indagini richiesti al pubblico ministero e la loro rilevanza in merito ai fati oggetto del procedimento);

ovvero

L'indagato ha intenzione di fornire al pubblico ministero la propria versione in merito ai fatti in contestazione, presentandosi per rilasciare dichiarazioni ovvero mediante sottoposizione ad interrogatorio;

visto l'art. 415-bis c.p.p.,

CHIEDE

che il pubblico ministero formuli richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari [3]ovvero compia gli ulteriori atti di indagine sopra indicati ovvero sottoponga l'indagato ad interrogatorio [4].

Si allega:

1)....;

2)....;

3)....;

4).....

Luogo e data....

Firma....

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

[1]La memoria conseguente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può essere presentata direttamente dall'indagato o dal suo difensore.

[2]Varie possono essere le tesi difensive poste a fondamento della memoria ex art. 415-bis c.p.p.: il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato, l'indagato non lo ha commesso, il fatto non è più previsto dalla legge come reato, il reato non è punibile, il reato è estinto oppure la non sufficienza degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari per formulare una ragionevole previsione di condanna dell'indagato.

[3]Le richieste difensive contenute nella memoria ex art. 415-bis c.p.p. possono essere anche congiunte, nel senso che la difesa può chiedere al pubblico ministero sia di svolgere ulteriori attività investigative, compreso l'interrogatorio dell'indagato, sia, all'esito, di formulare la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari.

[4]La richiesta di interrogatorio non è atto riservato personalmente all'indagato; pertanto, tale istanza può essere presentata legittimamente anche dal difensore (Cass. VI, n. 541/2015).

Commento

I contenuti della memoria difensiva ex art. 415- bis c.p.p.

L'indagato e il suo difensore, che hanno ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, hanno la facoltà di prendere visione di tutti gli atti di indagine svolti dal pubblico ministero e di estrarne copia. Tale discovery completa degli atti di indagine è funzionale all'instaurazione di un contradditorio (eventuale) fra pubblico ministero e difesa in merito alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Infatti, il comma 3 dell'art. 415-bis c.p.p. prevede a favore della difesa una pluralità di facoltà, che devono essere esercitate entro il termine fissato dal legislatore, ovvero venti giorni, da calcolare in riferimento all'ultima delle due notifiche eseguite all'indagato personalmente e al suo difensore (Cass. III, n. 35880/2006). Il superamento del termine suddetto comporta l'inammissibilità delle richieste avanzate dell'indagato.

Dà luogo ad una mera irregolarità il tardivo rilascio al difensore di copia degli atti depositati in segreteria a conclusione delle indagini preliminari, non essendo prevista dalla legge alcuna nullità o altra sanzione processuale ed essendo comunque la parte sempre in condizione di potere esercitare il diritto di difesa, potendo prendere conoscenza diretta e personale in cancelleria degli atti ivi depositati (Cass. I, 21402/2019; Cass. I, n. 37052/2011).

Le facoltà che possono essere esercitate dalla difesa ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3 c.p.p. sono:

– presentare memorie;

– produrre documenti;

– presentare documentazione relativa ad investigazioni del difensore;

– chiedere al pubblico ministero di compiere ulteriori atti di indagine;

– chiedere al pubblico ministero di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o di essere sottoposto ad interrogatorio.

Nella memoria difensiva l'indagato, oltre a formulare le richieste previste dall'art. 415-bis c.p.p., può sostenere la propria ricostruzione alternativa dei fatti che lo vedono coinvolto, compiendo considerazioni in fatto e in diritto. La difesa, pertanto, senza compiere o richiedere alcuna integrazione probatoria, può semplicemente limitarsi a fornire una diversa lettura degli atti di indagine svolti dal pubblico ministero allo scopo di indurre l'organo dell'accusa ad una rivalutazione degli elementi di prova a carico dell'indagato ovvero a giungere ad una conclusione diversa dall'esercizio dell'azione penale, a cui il pubblico ministero è avviato, non avendo richiesto l'archiviazione.

Per sostenere le proprie argomentazioni, la difesa può depositare, in questa fase del procedimento, atti e documenti rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda oggetto di indagine. Si può trattare di mera documentazione inerente i fatti in contestazione oppure di documentazione relativa ad investigazioni svolte dal difensore ai sensi degli artt. 391-bis e ss. c.p.p., quali le dichiarazioni assunte da persone informate sui fatti, l'acquisizione di documentazione in possesso della pubblica amministrazione e la relazione tecnica di un consulente di parte.

L'indagato, inoltre, ha la facoltà di rappresentare al pubblico ministero la possibilità e l'utilità di compiere ulteriori atti di indagine, spiegando all'organo inquirente la rilevanza dell'integrazione probatoria ai fini di una completa ricostruzione dei fatti. Si deve trattare di atti di indagine preclusi alla difesa per la tipologia dell'atto (si pensi ad una perquisizione, ad una ispezione, all'acquisizione di tabulati telefonici) o per la mancanza di tempo sufficiente per la difesa per compierlo, in considerazione del termine ristretto di venti giorni per il deposito delle investigazioni difensive. L'integrazione probatoria richiesta deve, altresì, essere rilevante, nel senso che dal suo espletamento possono emergere nuovi elementi di prova in merito ai fatti in contestazione e alla responsabilità dell'indagato.

Infine, l'indagato ha la facoltà di chiedere di presentarsi per rilasciare dichiarazioni al pubblico ministero o di rendere interrogatorio. Ulteriore e primario intervento difensivo consiste nel contrapporre all'ipotesi accusatoria la ricostruzione difensiva fornita direttamente dalla persona sottoposta ad indagini, che in prima persona domanda di rilasciare dichiarazioni sui fatti contestagli o di sottoporsi alle domande del pubblico ministero. La richiesta di interrogatorio non necessita di formule sacramentali ma deve essere espressa in maniera esplicita ed inequivocabile (Cass. IV, n. 16824/2022).

Il deposito della memoria difensiva ex art. 415-bis c.p.p.

Durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, però, con l'art. 24 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 176/2020 e integrato dal d.m. 13 gennaio 2021, è stato previsto che la memoria ex art. 415-bis c.p.p. dovesse essere depositata in Procura esclusivamente a mezzo Portale del processo penale telematico (o Portale Deposito Atti Penali). Tale disposizione, valida per tutto il periodo emergenziale, è stata ripresa dalla Riforma Cartabia. Infatti, l'art. 87, commi 6-bis e 6-quinquies, del d.lgs. n. 150/2022 prevede che, a decorrere dal 30 dicembre 2022 e sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito della memoria di cui all'art. 415-bis c.p.p. dovrà avvenire esclusivamente a mezzo Portale del Processo Penale Telematico ovvero Portale Deposito atti Penali (PDP). La norma precisa che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali ed esso è da considerare tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo la novella legislativa l'invio della memoria in oggetto a mezzo posta elettronica certificata o mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero non è consentito e non produce effetto di legge.

I poteri e i doveri del pubblico ministero

Sull'istanza di nuove indagini formulata dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., il pubblico ministero non ha l'obbligo di svolgere gli ulteriori accertamenti indicatigli né ha l'obbligo di emettere un provvedimento formale di rigetto, motivando in merito alla mancata esecuzione delle integrazioni di indagine. Non si tratta comunque di mero arbitrio, ma di discrezionalità, considerato che l'organo inquirente deve comunque valutare la concreta praticabilità ed utilità degli accertamenti richiesti dalla difesa, anche in relazione al dovere del pubblico ministero di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini fissato dall'art. 358 c.p.p.

La Suprema Corte ha precisato che il mancato espletamento da parte del pubblico ministero dell'attività d'indagine richiesta dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. non è causa di nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio, che è pervista solamente per il caso di omesso interrogatorio (Cass. I, n. 16908/2009).

Infatti, il pubblico ministero, delle attività richieste dalla difesa, ha il solo obbligo di sottoporre l'indagato ad interrogatorio, se richiesto. In tale ipotesi l'omissione dell'organo inquirente comporta la nullità dell'atto con cui viene esercitata l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o decreto di citazione a giudizio), ma non dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Cass. III, n. 19120/2016). Si tratta di una nullità a regime intermedio (Cass. II, n. 19483/2013). L'interrogatorio può essere compiuto direttamente dal pubblico ministero o delegato alla polizia giudiziaria.

L'obbligo di procedere all'interrogatorio sussiste per il pubblico ministero anche nel caso in cui tale atto sia stato già espletato nel corso delle indagini preliminari (Cass. II, n. 21416/2011). Infatti, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la piena conoscenza di tutti gli atti può far sorgere la necessità per l'indagato di rendere nuove dichiarazioni, alla luce della discovery completa compiuta dall'organo inquirente.

Nel caso in cui il pubblico ministero decida di compiere gli ulteriori atti di indagine chiesti dalla difesa, deve osservare il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, prescritto dall'art. 415-bis, comma 4, c.p.p. Detto termine può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero. Se detto termine viene rispettato, gli atti di indagine compiuti sono pienamente utilizzabili anche contra reum, anche se è scaduto il termine massimo ordinariamente previsto per le indagini preliminari. In caso di violazione del termine, gli atti di indagine tardivamente compiuti, compreso l'interrogatorio dell'indagato, sono inutilizzabili per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 415-bis c.p.p. Per l'interrogatorio la Corte di Cassazione recentemente ha precisato che la tardività dell'interrogatorio non rende nulla la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione a giudizio, ma solamente inutilizzabile l'atto da parte del pubblico ministero, mentre l'indagato che lo ha richiesto può utilizzarlo a proprio favore (Cass. IV, n. 6497/2018).

In riferimento alla prescrizione del reato la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha alcun effetto interruttivo. La notifica, invece, dell'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, richiesto dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., ha efficacia interruttiva della prescrizione così come l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (a seguito della modifica dell'art. 160 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017).

Va precisato che il potere del pubblico ministero di integrare il quadro probatorio non è limitato al compimento delle sole attività specificamente indicate dall'indagato, potendo estendere l'approfondimento di indagine ad ulteriori attività di riscontro e di approfondimento, purché siano sempre compiute nel rispetto dei termini di legge sopra indicati.

Nel caso in cui il pubblico ministero si limiti a compiere gli atti investigativi richiesti dall'indagato o, comunque, atti di indagine che costituiscano conseguenza delle deduzioni e delle sollecitazioni della difesa, non è necessario che, al termine dell'integrazione probatoria svolta, rinnovi la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Se, invece, il pubblico ministero esegue investigazioni del tutto distinte ed autonome rispetto ai temi indicati con le richieste difensive, allora si deve ritenere che sia dovuta la rinnovazione della notifica dell'avviso di fine indagini (Cass. VI, n. 12656/2016).

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