Procura speciale dell'imputato (art. 122)

Antonella Marandola

Inquadramento

Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

Formula

Il sottoscritto,.... nato a.... il.... e residente in.... via.... in relazione al Proc. n..... nella qualità di....;

DICHIARA DI NOMINARE

ex art. 96 c.p.p. mio difensore di fiducia l'Avv..... del foro di.... con studio a.... in via.... n..... conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, compresa la facoltà di nominare sostituti ex art. 102 c.p.p.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p., nomino e costituisco il predetto difensore mio procuratore speciale, al fine di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti che per legge mi spettano, conferendo allo stesso specifico mandato nonché

PROCURA SPECIALE

a chiedere in mia vece qualsiasi tipo di giudizio: rito abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero messa alla prova o opposizione a decreto penale di condanna, oblazione determinando, a suo insindacabile giudizio, l'entità della pena da richiedere con promessa, sin da ora, redigere e presentare tutte le istanze di qualsiasi tipo, compresa quella di scarcerazione, nonché di richiesta di incidente probatorio.

Proporre ogni tipo di impugnazione conferendogli sin da ora procura speciale in ogni stato e grado del procedimento compreso quello davanti agli organi di sorveglianza, nonché di rinunciare all'impugnazione ex art. 589 c.p.p. e di esercitare le facoltà ed i poteri di cui all'art. 599-bis e 602-comma 1-bis c.p.p.

Dichiaro con tale atto di nomina di revocare tutti i difensori precedentemente nominati.

Luogo e data....

Sottoscrizione dell'imputato....

Visto per autentica....

Autentica di firma: io sottoscritto Avv....., generalizzato come sopra, certifico che la firma su apposta è autografa di.... sottoscrizione visto per autentica (sottoscrizione del difensore).

Sottoscrizione del difensore e procuratore speciale....

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

Commento

Principi generali

Ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.p., al difensore dell'imputato spettano tutti i diritti e le facoltà che spettano all'imputato. Il rinvio va al potere generale di rappresentanza tecnica e assistenza che la legge attribuisce al difensore. Ad una tale assegnazione fanno eccezione gli atti che la legge riserva alla parte (e non solo all'imputato) personalmente o il cui compimento è consentito a mezzo procuratore speciale. In tali casi il difensore (o altra persona designata) deve essere investito del potere di rappresentanza volontaria attraverso il conferimento della procura speciale o procura ad acta. Essa, dunque, va distinta dal mandato alle liti che attribuisce, invece, il generale potere di rappresentanza tecnica e assistenza.

L'atto che investe il difensore o il procuratore del potere di rappresentanza volontaria è un negozio giuridico col quale una persona si obbliga a compiere, per conto di altra persona e nell'interesse di essa, quel determinato atto, di cui in concreto si tratta, e ulteriori gli atti necessari, per cui il soggetto cui la procura è conferita “viene ammesso ad agire nel processo penale quale rappresentante dell'imputato o d'altra parte privata”. In altri termini, si assegna al procuratore uno specifico potere di rappresentanza, inteso come capacità di disporre della posizione giuridico-soggettiva del rappresentato e, dunque, di compiere atti che incidono sulla sua situazione giuridica sostanziale, sia pure entro i limiti della procura.

Per quanto riguarda la procura speciale, le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 14/1997) hanno indicato come la rappresentanza processuale viene affidata ad una persona diversa dalla parte, attribuendo così al procuratore la capacità di essere soggetto del sottostante rapporto; in un caso è la parte stessa che sta in giudizio a mezzo del difensore, nell'altro rientra tra i poteri del rappresentante quello di nominare un difensore.

Procura preventiva

In base all'art. 37 disp. att. e coord., la procura speciale può essere rilasciata anche preventivamente, vale a dire per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. Tuttavia, il conferimento può concernere soltanto un atto specifico o un gruppo di atti determinati: quest'ultimi devono determinare espressamente l'atto da (eventualmente) compiere.

La procura speciale deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità per atto pubblico (art. 2699 c.c.) a cui è equiparato, in sede applicativa il c.d. “modello 14” (estratto dalla dichiarazione rilasciata dal detenuto al direttore della casa circondariale ed iscritto nel registro dell'istituto) o ai sensi dell'art. 39 disp. att. e coord. con scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.). Non si richiedono delle formule sacramentali, purché risulti in maniera inequivocabile la volontà della parte di conferire il potere di compiere un certo atto, posto che il rispetto delle delineate forme intendono assicurare gli interessi sostanziali legati all'attività. Mette conto osservare, infatti, come l'inosservanza non può essere sanata dall'eventuale ratifica successiva degli atti compiuti dal soggetto non legittimato (art. 122, commi 1 e 3, c.p.p.).

L'inammissibilità dell'atto riguarda, quindi, anche l'indeterminatezza dell'oggetto e dei fatti che andrebbero indicati nella procura (Cass. V, n. 1369/2000). Ad ogni modo è ritenuta esaustiva l'indicazione, contenuta nella procura, del reato e del procedimento in cui deve avvenire la costituzione a norma dell'art. 100 c.p.p. (Cass. IV, n. 388/1993).

La sottoscrizione da parte del difensore

Ai sensi del comma 1 dell'art. 122 c.p.p. se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo.

Le pubbliche amministrazioni

Quando il rilascio della procura speciale riguarda le pubbliche amministrazioni occorre l'apposizione del sigillo e della sottoscrizione del dirigente preposto all'ufficio dislocato nella circoscrizione in cui si procede. Segnatamente l'art. 122, comma 2, c.p.p. legittima i funzionari posti a capo dei settori periferici dell'organizzazione pubblica al conferimento della procura prevista dall'art. 122 c.p.p., con ciò fugando i dubbi di carenza di potere affiorati in passato.

Procura speciale e riti alternativi

La richiesta di applicazione pena costituisce un atto dispositivo personalissimo, di talché la volontà dell'imputato deve necessariamente essere espressa personalmente ovvero tramite procuratore speciale (fattispecie in cui, nel corso dell'udienza preliminare, svoltasi nella contumacia dell'imputato, il difensore aveva richiesto ed ottenuto il patteggiamento senza essere fornito di procura speciale) (Cass. VI, 29 maggio 2009). Non di meno Cass. V, n. 37262/2015, Cass. III, n. 41880/2008 hanno precisato che, essendo la richiesta di patteggiamento atto dispositivo personalissimo dell'imputato, non è consentito al procuratore speciale travalicare i limiti del mandato ricevuto, né in relazione alla pena – ove determinata –, né con riguardo alle condizioni cui la richiesta risulti subordinata, con la conseguenza che la ratifica di un concordato affetto da siffatte violazioni determina la nullità della sentenza.

Ai fini del conferimento della procura speciale per la richiesta di applicazione della pena concordata, è stata dichiarata insufficiente la dicitura “conferisce procura speciale” contenuta nell'atto di nomina del difensore, data l'indeterminatezza dell'oggetto per il quale è stata conferita ed attesa la natura personalissima dell'atto dispositivo con il quale l'imputato, anche a mezzo di procuratore speciale, formula la richiesta di patteggiamento (Cass. V, n. 1369/2000).

La procura speciale con la quale viene conferito al procuratore anche il potere di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 non deve necessariamente contenere l'indicazione della misura della pena: essendo la pena rimessa all'accordo delle parti – secondo una logica pattizia – sulla base di valutazioni anche tecnico-giuridiche, non può, di regola, essere anticipata nella procura stessa. In considerazione della natura decisoria del procedimento di applicazione della pena su richiesta, è stato ritenuto che, in mancanza di una espressa facoltà attribuita dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, comma 3, non possa il difensore delegare altra persona per chiedere il patteggiamento. È stato ritenuto inidoneo a costituire “procura speciale” l'incarico – che nel caso specifico riguardava la presentazione di istanza di patteggiamento – affidato al difensore dal detenuto a mezzo di telefax, a causa dell'indeterminatezza dell'oggetto e della carenza di forma. Peraltro, in mancanza di un'esplicita volontà dell'imputato espressa nelle stesse forme previste per la procura speciale, è illegittima la sentenza che applichi la prova concordata emessa alla presenza di un sostituto del difensore nominato procuratore speciale.

Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito come Il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna (Cass. III, n. 16597/2022) e, ancora, che la procura speciale per l'istanza di celebrazione dei procedimenti speciali dell'applicazione di pena su richiesta delle parti o del giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria, può essere validamente rilasciata al difensore mediante dichiarazione, resa dall'imputato in udienza e formalizzata nel relativo processo verbale, facente generico riferimento alla celebrazione o alla definizione del processo mediante ‘riti alternativi' ovvero alla richiesta di ‘riti alternativi' (Cass. IV, n. 30401/2022).

Ipotesi di esclusione della procura ad alcune attività

In tema di oblazione exartt. 162 e 162-bis c.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno indicato come la domanda di oblazione non si configuri quale diritto personalissimo, ma semplice atto “di impulso processuale” che pretende la “generale abilitazione conferita dall'art. 99, comma 1” c.p.p. per cui può essere proposta anche dal difensore mancanza di procura ad actum” (Cass. S.U., 29 ottobre 2009); del pari, per la proposizione dell'opposizione al procedimento per decreto ex artt. 459 e ss. da parte del difensore d'ufficio, non è necessaria apposita procura ad acta (Cass. VI, 1 dicembre 2015).

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