Richiesta di nomina di un curatore speciale per la costituzione di parte civile (art. 77, comma 2)

Angelo Salerno
Marco Nassi

Inquadramento

L'esercizio da parte del danneggiato dal reato delle azioni civili risarcitorie e restitutorie presuppone la piena capacità processuale: le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti lesi e da far valere – e dunque la capacità di agire secondo le leggi civili - non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. Laddove nel caso concreto manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi siano ragioni di urgenza ovvero rilevi una situazione di conflitto di interesse tra il danneggiato e chi lo rappresenta, è prevista l'attivazione del Pubblico Ministero che può chiedere al Giudice la nomina di un curatore speciale. Il procedimento per la nomina del curatore speciale prevede l'assunzione da parte del Giudice di informazioni dalle persone che reputa in possesso di notizie utili alla decisione e l'audizione, ove possibile, delle stesse persone interessate e in favore delle quali si pone la nomina del curatore speciale. La decisione, adottata nella forma del decreto, viene comunicata al Pubblico Ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

Formula

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI ...

Proc. pen. n. ... R.g.n.r.

Richiesta di nomina del curatore speciale per la costituzione di parte civile

(art. 77 c.p.p.)

Al Giudice dell'udienza preliminare ... [1][2]

Sede ...

Il P.M.,

visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di

1. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., con domicilio eletto/dichiarato presso ...;

difeso di ufficio/di fiducia dall'Avv. ... del foro di ...,

in ordine al reato di cui all'art. ...;

rilevato che in data ... è stata presentata richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare per la data del ...;

che manca la persona a cui spetta la rappresentanza/assistenza di ..., persona danneggiata dal reato, atteso che ... (indicare le ragioni della mancanza)

(ovvero)

che ..., persona danneggiata dal reato, si trova in conflitto di interesse con la persona cui spetta la rappresentanza per i seguenti motivi ... (indicare le ragioni che determinano il conflitto di interessi) [3];

che sussistono le ragioni di urgenza previste dall'art. 77, comma 2, c.p.p., in considerazione del fatto che ove non si provvedesse alla nomina di un curatore speciale la celebrazione dell'udienza preliminare, in data ormai prossima, potrebbe determinare la perdita della possibilità di esercitare nel processo penale, e sin dalla fase dell'udienza preliminare, le azioni risarcitorie e restitutorie di cui all'art. 185 c.p., perdita che diverrebbe definitiva ove l'imputato decidesse di accedere al rito abbreviato;

ritenuto, in definitiva, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 77 c.p.p.,

chiede

che il Giudice dell'udienza preliminare voglia nominare a ... un curatore speciale.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Luogo e data ...

Il P.M. ...

1. Atteso che la costituzione di parte civile può avvenire anche dinanzi al Giudice del dibattimento sino a quando non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p., la richiesta di nomina del curatore speciale può essere avanzata anche al tribunale in composizione monocratica o collegiale quale Giudice del dibattimento.

2. La richiesta di nomina del curatore speciale può essere avanzata altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3. Nei procedimenti penali per i delitti contro l'assistenza familiare – ma non solo - è frequente il conflitto di interessi tra il minore, soggetto danneggiato e persona offesa, e il genitore non maltrattante o non autore del delitto principale che sia a sua volta indagato per favoreggiamento o altri reati o che, in ogni caso, non fornisca piena collaborazione.

Commento

Premessa

La condotta illecita, in quanto integrante in linea generale anche un torto aquiliano, è fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 c.c., secondo cui le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, e art. 185, a mente del quale ogni reato obbliga a norma delle leggi civili alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale che ne siano diretta conseguenza.

L'azione civile risarcitoria o restitutoria relativa ai danni patrimoniali o non patrimoniali cagionati dal reato o alle attribuzioni patrimoniali che devono essere retrocesse in ragione dell'assenza di una causa lecita può essere esercitata nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, attività che non deve essere rinnovata a seconda delle varie occorrenze processuali ma che produce i propri effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76 c.p.p.).

La legittimazione passiva spetta all'imputato (soggetto che ha tenuto la condotta penalmente illecita fonte di danno) e al responsabile civile (soggetto che è tenuto a risarcire il danno cagionato dall'autore del reato in virtù di una espressa norma di legge civile che a ciò lo obbliga, es. art. 2049 c.c.). L'imputato interdetto mantiene la piena capacità e legittimazione processuale per resistere alla domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla parte civile (Cass. II, n. 35616/2007).

La legittimazione attiva spetta al c.d. danneggiato dal reato, ossia al soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero ai suoi successori universali (art. 74 c.p.p.). Sul punto merita ricordare come la legittimazione attiva all'azione civile nel processo penale vada verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore (Cass. IV, n. 14768/2016). In altri termini, ai soli fini della positiva valutazione da parte del Giudice della ricorrenza delle condizioni per ammettere la costituzione di parte civile, è sufficiente che la parte si limiti ad affermare di essere stata danneggiata dal reato, non anche che dimostri di esserlo stato realmente, essendo rimessa tale secondo aspetto alla fase istruttoria del giudizio e ai profili di merito attinenti all'accoglibilità della domanda restitutoria o risarcitoria. L'indicato principio è applicabile anche nell'incidente cautelare reale avverso l'ordinanza con cui il Giudice abbia disposto il sequestro conservativo di immobili dell'imputato su richiesta della parte civile (vds. in motivazione Cass. V, n. 47087/2019 relativamente al procedimento di riesame, laddove la contestazione degli imputati in ordine alla legittimazione a chiedere la misura adottata per difetto di titolarità del credito azionato è stata respinta valorizzando la consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile per l'esercizio di un'azione risarcitoria, è sufficiente la prospettazione da parte del preteso danneggiato di un fatto astrattamente idoneo a cagionare un pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, alla sua sfera di interessi).

La capacità processuale

A mente dell'art. 76 c.p.p. l'azione civile è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale qualora si costituisca personalmente, avendo la Corte chiarito che l'obbligo di nomina del procuratore speciale – che ben può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto - sussiste solo nel caso in cui la parte civile non si costituisca personalmente (Cass. III, n. 35187/2009). La procura, da unire agli atti, a pena di inammissibilità deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (con sottoscrizione autenticata dal difensore se rilasciata al medesimo) e contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (art. 122, comma 1, c.p.p.). Il d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha introdotto nel testo dell'art. 122 c.p. il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale, la procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità di deposito telematico, previste dall'art. 111-bis c.p.p. (anch'esso introdotto dalla Riforma), salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria.

L'esercizio delle azioni civili risarcitorie e restitutorie presuppone tuttavia la piena capacità processuale del danneggiato: le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti lesi e da far valere – e dunque la capacità di agire secondo le leggi civili - non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili (art. 77, comma 1, c.p.p.).

Laddove nel caso concreto manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi siano ragioni di urgenza ovvero rilevi una situazione di conflitto di interesse tra il danneggiato e chi lo rappresenta, è prevista l'attivazione del Pubblico Ministero che può chiedere (anche se la discrezionalità è solo apparente, se solo si considera che ai sensi dell'art. 73, r.d. n. 12/1941, c.d. legge di ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero veglia alla pronta tutela delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi di urgenza i provvedimenti cautelari che ritiene necessari) la nomina di un curatore speciale al Giudice.

Ai fini della costituzione in giudizio quale parte civile, la specifica procedura prevista dall'art. 77 c.p.p., commi 2, 3 e 4, esclude equipollenti di sorta e presuppone che la parte interessata che non abbia il libero esercizio dei propri diritti sia rappresentata, assistita o autorizzata nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili (Cass. III, n. 41608/2017).

Nel caso di minori la rappresentanza è collegata all'esercizio della potestà genitoriale. Secondo orientamento consolidato di legittimità la costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, non richiede l'autorizzazione del Giudice tutelare, in quanto si tratta di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione. In proposito è stato anche affermato che l'art. 77 c.p.p. esaurisce nella sua disciplina il problema della capacità processuale del minore, senza distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (Cass. VI, n. 18266/2014; Cass. VI, n. 40719/2007).

Laddove il Giudice nomini quale curatore speciale un esercente la professione forense – evenienza nella prassi piuttosto frequente – è escluso che questi possa costituirsi parte civile personalmente senza il ministero di un difensore munito della procura speciale di cui all'art. 100 c.p.p. (Cass. VI, n. 14411/2020, per un caso di tutore del minore danneggiato; Cass. III, n. 41744/2009).

La costituzione di parte civile conserva la sua validità, pur in assenza di rinnovazione, nel caso in cui il minore raggiunga la maggiore età nel corso del giudizio – con conseguente perdita della capacità processuale del rappresentante legale – e in assenza di dichiarazione al riguardo da parte del difensore e di iniziative delle controparti (Cass. VI, n. 26870/2017), ciò del resto in conformità al disposto di cui all'art. 300 c.p.c. Né la mancata dichiarazione nelle more del giudizio del raggiungimento della maggiore età può essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo, né, ancora, tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d'ufficio dal Giudice (Cass. VI, n. 18266/2014). Nel caso inverso di perdita della capacità processuale nel corso del giudizio non si determina alcuna caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, comportando tale situazione solamente che il processo prosegue nei confronti del tutore, soggetto legittimato in vece dell'incapace, il quale assume la veste di parte mediante la sua semplice costituzione in giudizio che non integra un “nuovo” atto di costituzione di parte civile (Cass. V, n. 474/2014).

L'art. 77 c.p.p. nella parte in cui prevede la nomina di un curatore speciale se vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta non è applicabile agli enti pubblici, per i quali il rapporto organico tra ufficio e persona fisica ad esso preposta non integra l'istituto della rappresentanza nel senso civilistico del termine, bensì si risolve nella immedesimazione tra preposto ed ente (Cass. VI, n. 9663/2001, P.M. in proc. pen. Azzaretti, in cui il Pubblico Ministero, in un procedimento per peculato in danno di un ente ospedaliero a carico del direttore sanitario, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 77, comma 2, c.p.p. in vista della eventuale costituzione di parte civile dell'ente danneggiato).

Il Giudice competente e il procedimento

Il Giudice competente a nominare ai sensi dell'art. 77, comma 2, c.p.p. in curatore speciale ai fini di una successiva eventuale costituzione di parte civile deve essere individuato in quello che materialmente e giuridicamente dispone degli atti del procedimento. La necessità che la persona danneggiata incapace trovi una stabile rappresentanza legale già nella fase delle indagini preliminari del procedimento, in luogo di quella interinale assicurata, nei soli casi di urgenza, dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.p. comporta che alla nomina del curatore si proceda quanto prima da parte del Giudice procedente, il quale o in forza di una applicazione analogica, pienamente consentita, dell'art. 554 c.p.p. o del pari analogamente in base a quanto stabilitosi in tema di Giudice competente per le misure cautelari ex art. 279 c.p.p., deve essere individuato per quello che materialmente e giuridicamente dispone degli atti del procedimento, ossia per quello che ha la disponibilità processuale del fascicolo (Cass. VI, n. 47137/2014).

Il procedimento per la nomina del curatore speciale prevede l'assunzione da parte del Giudice di informazioni dalle persone che reputa in possesso di notizie utili alla decisione e l'audizione, ove possibile, delle stesse persone interessate e in favore delle quali si pone la nomina del curatore speciale. La decisione, adottata nella forma del decreto, viene comunicata al Pubblico Ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace (art. 77, comma 3, c.p.p. La nomina del curatore speciale non fa sorgere una causa di incompatibilità rilevante ai sensi dell'art. 34 c.p.p., poiché tale provvedimento, attenendo esclusivamente alla legittimazione processuale della persona offesa per la costituzione di parte civile, non comporta alcuna anticipazione di giudizio, né sul tema della condizione di incapacità della vittima e della sussistenza degli altri elementi costitutivi del reato, né sul tema della responsabilità dell'imputato (Cass. II, n. 50167/2018).

La nomina del curatore speciale ai sensi degli artt. 336 c.c. e 77 c.p.p. attribuisce a questi la legittimazione processuale esclusivamente per i giudizi che sorgono in relazione all'atto o al procedimento per il quale cui sia stata disposta la nomina e non la rappresentanza generale del minore (Cass. III, n. 41608/2017; Cass. civ. III, n. 7889/2017; Cass. civ. S.U., n. 5073/1985), con il corollario che la natura "speciale" dell'ufficio ne esclude l'estensione ad ambiti del tutto diversi (vedasi sul punto Cass. III, n. 41608/2017, che ha ritenuto immune da censure l'esclusione della costituzione di parte civile effettuata dal curatore speciale nominato per consentire la partecipazione della minore nel giudizio civile di decadenza della potestà genitoriale).

La decisione del Giudice del procedimento principale che si sia già pronunciato in ordine alle questioni di ammissibilità ed esclusione della suddetta parte impedisce che le medesime questioni possano essere riproposte in sede cautelare (sia in fase di riesame del provvedimento di sequestro conservativo che nel successivo giudizio in cassazione) per essersi generata una preclusione endoprocessuale. La ratio di tale preclusione è sostanzialmente la stessa che impedisce l'immediata ed autonoma impugnazione dell'ordinanza con la quale il Giudice decide sulla ammissione della parte civile, permanendo la necessità di garantire un ordinato e corretto svolgimento del giudizio ed evitando, in particolare, la possibilità che provvedimenti incidentali configgenti con le decisioni assunte nel procedimento principale determinino, sia pure con riferimento alla partecipazione di una parte eventuale, incertezze e stasi nel processo (Cass. III, n. 12423/2008).

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