Procura speciale per la costituzione di parte civile (art. 122)InquadramentoL'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Formula
PROCURA SPECIALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE Il sottoscritto Sig....., nato a...., il giorno...., residente in...., nella via...., n....., nella sua qualità di persona offesa e danneggiato dal reato nel procedimento penale n..... R.N.R. nei confronti di...., dichiara di nominare quale difensore e procuratore speciale l'Avv....., con studio legale sito in...., nella via...., n....., affinché si costituisce parte civile in nome e per conto del sottoscritto nel procedimento n..... R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di.... a carico di.... imputato del reato di cui all'art..... conferendogli espresso e specifico mandato a rappresentarlo e difenderlo nel processo, con facoltà di nominare sostituti e ogni altra facoltà necessaria all'espletamento del mandato (eventuale: delegandolo a rappresentarlo e difenderlo nel summenzionato procedimento, in ogni stato e grado fino a completa conclusione, a far valere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fatto criminoso così come concludere accordi transattivi, di ricevere pagamenti e rilasciare quietanze, di revocare la costituzione di parte civile) e di proporre ogni impugnazione avverso l'eventuale sentenza sfavorevole che dovesse essere pronunciata. Elegge domicilio presso il di lui studio in...., nella via...., n...... Luogo e data.... Sottoscrizione della parte civile.... Visto per autentica.... Autentica di firma: io sottoscritto Avv....., generalizzato come sopra, certifico che la firma su apposta è autografa di.... sottoscrizione visto per autentica (sottoscrizione del difensore) [1]. Sottoscrizione del difensore e procuratore speciale.... Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. [1]Per il potere di autentica v. art. 100, comma 2, c.p.p. CommentoPrincipi generali La procura speciale o procura ad acta è un negozio giuridico col quale una persona si obbliga a compiere, per conto di altra persona e nell'interesse di essa, quel determinato atto, di cui in concreto si tratta, e gli atti necessari al compimento del primo, di tal che il soggetto cui la procura è conferita “viene ammesso ad agire nel processo penale quale rappresentante dell'imputato o d'altra parte privata”. Trattasi di una manifestazione di volontà della parte, mediante la quale viene costituito in capo al procuratore uno specifico potere di rappresentanza, inteso come capacità di disporre della posizione giuridica-soggettiva del rappresentato e, dunque, di compiere atti che incidono sulla sua situazione giuridica sostanziale, sia pure entro i limiti della procura. Fra questi è ricompresi quello della costituzione di parte civile. Invero, per la giurisprudenza, quando la procura è conferita al difensore dalla parte civile è ritenuta esaustiva l'indicazione, contenuta nella procura, del reato e del procedimento in cui deve avvenire la costituzione a norma dell'art. 100 c.p.p. (Cass. IV, n. 388/1993). Forme e modalità La procura speciale deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non si richiedono delle formule sacramentali. Tuttavia, è inesistente l'atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell'interessato, ma solo quella del difensore, non munito di procura speciale rilasciata nelle forme di legge. Del pari, la procura è necessaria per la costituzione di parte civile: il deposito in udienza dell'atto di costituzione, effettuato dal difensore della persona offesa non legittimato, in quanto non abilitato o sospeso dall'esercizio della professione, ovvero cancellato dall'albo, non consente, in assenza della parte, il valido perfezionamento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale (Cass. V, n. 13432/2022). Si ricorda che tra gli atti che richiedono un espresso conferimento rientra il potere di impugnare che deve essere oggetto di specifica previsione. La giurisprudenza (Cass. VI, n. 37756/2001; v., anche, Cass. II, n. 5785/2016) ha chiarito che il mandato ad impugnare, conferito al difensore delle parti private, non deve necessariamente collocarsi in un momento successivo alla pronuncia soggetta a gravame, ma può essere ad essa precedente in virtù del disposto dell'art. 37 disp. att. e coord., laddove, ad esempio, l'incarico sia compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile (con ciò superando un orientamento risalente al sistema abrogato, poggiante sull'asserita – ancorché inevitabile – assenza di determinatezza della procura speciale). Nella stessa circostanza, la Corte ha altresì ribadito che il mandato in discorso deve risultare chiaramente espresso nelle forme richieste dall'art. 122 c.p.p., posto che l'uso di formule che facciano generico rinvio alla rappresentanza “per ogni stato e grado del procedimento”, ancorché contenute nella procura di cui all'art. 100, non pare idoneo a vincere la presunzione contenuta nel comma 3 dell'articolo richiamato. Le parti private diverse dall'imputato possono conferire la procura richiesta dall'art. 613, comma 2 per proporre ricorso per cassazione anche prima dell'emissione del provvedimento impugnato (Cass. IV, n. 37756/2002). In tema di procura speciale al difensore della parte civile, può ritenersi che l'autenticazione del difensore, riguardante la sottoscrizione dell'atto dichiarativo della costituzione, in calce al quale sia apposta la procura speciale con sottoscrizione della sola persona costituita parte civile, si estenda anche a tale ultima sottoscrizione. Nel caso di specie, la Corte, posto che il ricorrente non aveva sostenuto che alla contestualità testuale non avesse corrisposto contestualità cronologica, ha evidenziato che non vi era motivo alcuno di escludere che il difensore avesse autenticato anche la sottostante sottoscrizione della procura speciale (Cass. V, n. 845/2005). La sottoscrizione da parte del difensore Ai sensi del comma 1 dell'art. 122, c.p.p. “se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo”: al difensore è riconosciuto un potere certificatorio che riguarda qualsiasi procura speciale, rilasciata allo stesso difensore, nelle ipotesi in cui ciò è consentito dalla legge processuale penale. Per quanto riguarda, poi, la specifica disciplina della costituzione di parte civile, il potere di autenticazione potrà concernere tanto la procura speciale conferita per la costituzione medesima quanto la procura alle liti rilasciata in qualunque forma, sia essa separata dall'atto di costituzione ovvero apposta in margine o in calce allo stesso. Le Sezioni Unite hanno precisato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Cass. S.U., n. 12213/2017). Quanto alla disciplina della costituzione di parte civile, il potere di autenticazione potrà, dunque, concernere tanto la procura speciale conferita per la costituzione medesima quanto la procura alle liti rilasciata in qualunque forma, sia essa separata dall'atto di costituzione ovvero apposta in margine o in calce allo stesso. Si ricorda che la riforma Cartabia ha modificato l'art. 78 introducendo un nuovo comma 1-bis a mente del quale “Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'art. 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'art. 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione”. Il rilascio preventivo della procura In base all'art. 37 disp. att. e coord., la procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p. può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. La procura speciale preventiva può concernere soltanto un atto specifico o un gruppo di atti determinati. |