Consenso della persona offesa all'intervento di enti o associazioni rappresentativi

Veronica Manca

Inquadramento

La capacità processuale degli enti o delle associazioni esponenziali risulta subordinata necessariamente al consenso della persona offesa; in mancanza di tale consenso, gli enti non potrebbero esercitare alcun diritto né alcuna facoltà connessi alla titolarità dell'interesse leso o posto in pericolo.

Formula

TRIBUNALE DI ... [1]

Consenso della persona offesa

***

Proc. pen. N. ... R.G.N.R.

Proc. pen. N. ... R.G.

Il sottoscritto il Sig. ... , nato a ... il ... residente in ... , persona offesa nel processo penale n. ... R.G.N.R. nei confronti del Sig. ... , nato a ... il ... e residente in ... ed elettivamente domiciliato presso ... , imputato del reato di cui all'art. ... ,

premesso

- che il Sig. ... nato a ... il ... e residente in ... , nella propria qualità di presidente e rappresentante legale dell'associazione ... o dell'ente ... , con sede in ... , riconosciuta ai sensi della legge ... e rappresentativa degli interessi lesi dal reato contestato all'imputato, intende esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato;

- che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.p., per l'esercizio di tali diritti e facoltà è necessario il consenso della persona offesa dal reato.

Tutto ciò premesso, il Sig. ... come sopra identificato

dichiara

di prestare il proprio consenso affinché l'ente ... o l'associazione ... , con sede in ... , in persona del legale rappresentante pro-tempore il Sig. ... , nato a ... , il ... , provveda ad esercitare nel processo penale sopra indicato i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Con la massima osservanza.

Luogo e data ...

Il Sig. ...

per autentica ...

Avv. ... [2]

1. Indicare con precisione l'autorità competente.

2. La forma espressamente prevista è la scrittura privata o l'atto pubblico. L'autenticazione della sottoscrizione di tali atti può essere effettuata, oltre che da un funzionario di cancelleria, anche dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco dal segretario comunale, dal Giudice conciliatore (divenuto ora il Giudice di pace, ex l. n. 374/1999), dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, così come previsto dall'art. 39 disp. att.

Commento

Il requisito del consenso della persona offesa

La capacità processuale degli enti o delle associazioni esponenziali risulta subordinata necessariamente al consenso della persona offesa; in mancanza di tale consenso, gli enti non potrebbero esercitare alcun diritto né alcuna facoltà connessi alla titolarità dell'interesse leso o posto in pericolo.

La forma del consenso e la sua revoca

La forma espressamente prevista è la scrittura privata o l'atto pubblico. L'autenticazione della sottoscrizione di tali atti può essere effettuata, oltre che da un funzionario di cancelleria, anche dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco dal segretario comunale, dal Giudice conciliatore (divenuto ora il Giudice di pace, ex l. n. 374/1999), dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, così come previsto dall'art. 39 disp. att., così come richiamato dal comma 2 della medesima disposizione.

Riguardo alla revoca, invece, si riconosce in capo alla persona offesa il diritto di procedere a revoca del consenso prestato in ogni momento, rendendo inefficace l'intervento dell'ente nella sfera processuale. Parallelamente però si stabilisce un vero e proprio divieto di prestazione di un nuovo consenso.

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