Opposizione all'intervento di enti e associazioni rappresentativi (art. 95, comma 1)InquadramentoCon l'atto di opposizione all'intervento degli enti esponenziali si introduce una fase incidentale di controllo dell'ammissibilità dell'intervento stesso. La ratio della norma risiede nella necessità di apprestare uno strumento di verifica dei presupposti dell'intervento, non potendosi tollerare una presenza contra legem dell'ente, dato che lo stesso può esercitare diritti e facoltà di sollecitazione probatoria alquanto determinanti ed incisivi. FormulaTRIBUNALE DI ... [1] Atto di opposizione all'intervento dell'ente o dell'associazione rappresentativo degli interessi lesi dal reato *** Proc. pen. N. ... R.G.N.R. Proc. pen. N. ... R.G. Il sottoscritto Avv. ... del Foro di ... , con studio in ... , difensore di fiducia, come da nomina allegata, del Sig. ... , nato il ... , a ... , residente in v , imputato nel processo penale n. ... R.G.N.R., propone ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, comma 1, c.p.p. opposizione all'intervento dell'ente oppure dell'associazione ... con sede in .... L'opposizione si fonda sui seguenti motivi: ... (specificare i motivi): ... (inammissibilità per mancanza dell'atto di intervento dei requisiti richiesti dall'art. 93 c.p.p. e, in particolare ... ; inammissibilità dell'intervento per non essere avvenuto nel termine previsto dall'art. 94 c.p.p.; violazione dell'art. 91 c.p.p. in quanto l'intervento è avvenuto ad opera di un ente che ... ; indicare qual è il requisito di cui l'ente non è in possesso; mancanza del consenso della persona offesa ex art. 92 c.p.p.; nullità della notifica in quanto ... ). Per i motivi sopraesposti si chiede l'esclusione dell'ente oppure dell'associazione ... dal procedimento penale in epigrafe. Con la massima osservanza. Luogo e data ... Avv. ... 1. Indicare con precisione l'autorità competente. CommentoIntroduzione alla ratio della norma Con l'atto di opposizione all'intervento degli enti esponenziali si introduce una fase incidentale di controllo dell'ammissibilità dell'intervento stesso. La ratio della norma risiede nella necessità di apprestare uno strumento di verifica dei presupposti dell'intervento, non potendosi tollerare una presenza contra legem dell'ente, dato che lo stesso può esercitare diritti e facoltà di sollecitazione probatoria alquanto determinanti ed incisivi. Oggetto dell'opposizione Oggetto dell'opposizione può essere la contestazione della mancanza dei requisiti che legittimano l'intervento degli enti e delle associazioni ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.p. o l'inammissibilità dell'atto d'intervento, perché redatto in difformità delle prescrizioni di cui all'art. 93 c.p.p. L'opposizione deve essere presentata dalle parti mediante dichiarazione scritta. Legittimati sono la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Dubbio invece se tale facoltà possa essere riconosciuta alla persona offesa laddove essa abbia prestato il proprio consenso all'intervento e tenuto conto che essa conserva la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.p. L'opposizione inoltre va notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione il quale ha tempo cinque giorni per presentare deduzioni. Il procedimento di decisione per l'opposizione Sull'atto di opposizione il Giudice decide con ordinanza inoppugnabile, eccettuati i casi in cui sia stata pronunciata nel dibattimento in cui sarà ammissibile l'impugnazione, ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.p. Nel caso in cui l'atto di intervento sia stato presentato fuori udienza, il termine entro il quale le parti possono opporsi è di tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'art. 93, comma 3, c.p.p. Se invece l'atto di intervento è avvenuto in udienza preliminare, la richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della discussione. Ove l'ente, infine, sia intervenuto solo a dibattimento, l'opposizione deve essere proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 484 c.p.p. Se nel corso delle indagini preliminari poi si ritiene che la richiesta debba essere presentata mediante dichiarazione scritta; nell'udienza preliminare e in dibattimento, l'opposizione può essere formulata anche oralmente. Il potere di decidere spetta all'organo giurisdizionale competente per la fase in cui l'opposizione è stata proposta, e cioè, a seconda dei casi, al Giudice per le indagini preliminari, al Giudice dell'udienza preliminare o al Giudice del dibattimento, i quali devono provvedere senza ritardo, con ordinanza ad hoc, ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.p., disponendo l'estromissione dell'ente. |