Sentenza di non luogo a procedereInquadramentoLa pronuncia di non luogo a procedere ha forma di sentenza, sommariamente motivata, e viene disposta laddove il Giudice dell'Udienza Preliminare rilevi, in esito all'udienza preliminare, che il reato è estinto, manca una condizione del processo, il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero non costituisce reato, l'autore è persona non punibile. FormulaREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE DI ... [1] UFFICIO DEL G.U.P. *** nella persona del Giudice Dott. ... all'esito dell'udienza preliminare nel processo penale n. ... R.G.N.R. – R.G. ... , pronunciando nei confronti di ... (qui inserire le generalità dell'imputato idonee ad identificarlo), assistito dall'Avv. ... , imputato del reato di cui all'art. ... per avere ... ; ha pronunciato la seguente SENTENZA con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Dott. ... sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... , MOTIVI DELLA DECISIONE [2] P.Q.M. il G.U.P., visto l'art. 425 c.p.p. dichiara il non luogo a procedere nei confronti di ... in ordine al reato ascrittogli perché ... (qui indicare la causa della sentenza di non luogo a procedere) [3] . Visto l'art. 427 c.p.p. condanna, inoltre, la persona offesa, il Sig. ... che ha presentato querela contro l'imputato ... al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [4] , nonché della rifusione delle spese sostenute dall'imputato ... e dal responsabile civile intervenuto il Sig. ... che ne ha fatto esplicita richiesta, spese che sono liquidate in Euro ... [5]; condanna altresì la persona offesa al risarcimento dei danni provocati all'imputato ed al responsabile civile per Euro ... [6] . Visto l'art. 131-bis disp att. c.p.p. dispone l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuti per altra causa [7] . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Luogo e data ... Il cancelliere ... Il Giudice ... 1. Indicare con precisione l'autorità procedente competente per territorio. 2. Esposizione dei motivi che fanno ritenere che sussiste una causa di estinzione del reato o una causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita ovvero che il fatto non è previsto dalla legge come reato, o non sussiste o che non costituisce reato o che l'imputato non lo ha commesso ovvero che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa. Il Giudice dell'Udienza Preliminare emette sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. La pronuncia in esame viene invece esclusa quando il Giudice ritiene invece che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza. 3. Indicare la causa della sentenza di non luogo a procedere, e cioè che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, che il reato si è estinto o che manca una condizione di procedibilità, ovvero che l'imputato è persona non punibile per qualsiasi causa. 4. Previsione da inserirsi solo nel caso in cui il reato sia perseguibile a querela ed il proscioglimento avvenga con la formula “perché il fatto non sussiste” o perché l'imputato non lo ha commesso. 5. Le spese sono compensate quando ricorrono giusti motivi. 6. Perché il querelante sia condannato al risarcimento del danno è necessario che vi sia stata colpa grave e la domanda dell'interessato. 7. Previsione necessaria solo se l'imputato è detenuto. CommentoInquadramento della norma La pronuncia di non luogo a procedere ha forma di sentenza, sommariamente motivata, e viene disposta laddove il Giudice dell'Udienza Preliminare rilevi, in esito all'udienza preliminare, che il reato è estinto, manca una condizione del processo, il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero non costituisce reato, l'autore è persona non punibile. La l. n. 479/1999 ha messo mano al consolidamento delle funzioni del Giudice dell'udienza preliminare: a seguito, infatti, della ridefinizione della disciplina, il Giudice è autorizzato a pronunciare il non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, secondo una prognosi di inutilità del dibattimento per la ritenuta impossibilità che attraverso di esso si possa pervenire ad una diversa soluzione (così, v. Cass. V, n. 4603/2011; Cass. V, n. 1948/2011). Così, di recente, la Cassazione: “Il Giudice dell'udienza preliminare non è tenuto ad effettuare apprezzamenti di carattere sostanziale in ordine ai profili di colpevolezza dell'imputato, bensì è chiamato soltanto ad effettuare una valutazione critica relativa all'effettiva utilità della fase dibattimentale e alla conseguente sostenibilità dell'accusa in giudizio. In particolare, l'esistenza di un quadro probatorio non univoco non giustifica di per sé una sentenza di non luogo a procedere, se non quando sia ragionevolmente prevedibile che la contraddittorietà o insufficienza degli elementi di prova non verrà superate all'esito del dibattimento” (Cass. IV, n. 851/2017; Cass. V, n. 2310/2017; Cass. VI, n. 10549/2017; Cass. II, n. 6280/2016; Cass. V, n. 565/2016; Cass. V, n. 2516/2016). In negativo, In tema di sentenza di non luogo a procedere, il sindacato del G.U.P. non può arrivare ad effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, né a formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendo limitato a valutare l'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Cass. IV, n. 32574/2016; in termini analoghi, Cass. II, n. 21051/2016; Cass. II, n. 15942/2016; Cass. IV, n. 17010/2016; Cass. II, n. 28237/2016; Cass. V, n. 26756/2016; Cass. VI, n. 17385/2016; Cass. VI, n. 7748/2015). Attenzione all'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p., dato che la sussistenza della causa di non punibilità può essere pronunciata anche con sentenza di non luogo a procedere (Cass. V, n. 21409/2016). In caso di impugnazione, il sindacato di legittimità della Cassazione ha ad oggetto il corretto esercizio del G.U.P. del potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale (così Cass. V, n. 54957/2016; Cass. VI, n. 48928/2015; Cass. V, n. 6911/2015). Ai sensi dal comma 4 dell'art. 425 c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere non può essere pronunciata se il G.U.P. ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca: qualora, tuttavia, l'imputato non sia pericoloso, ma sia risultato incapace di intendere e volere al momento della commissione del fatto, il G.U.P. non è tenuto a sospendere il processo ai sensi dell'art. 71 c.p.p., ben potendo pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (v. Cass. VI, n. 39579/2008; Cass. II, n. 35187/2008). In caso di impugnazione, inoltre, vale la regola per cui: “Va qualificato come appello il ricorso del Pubblico Ministero contro la sentenza del G.U.P. di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., in quanto l'art. 1, comma 38, l. n. 103/2017, ha modificato l'art. 428, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevedeva la ricorribilità in cassazione contro tale sentenza, prevedendone l'appellabilità” (così Cass. IV, n. 29520/2018; Cass. IV, n. 27526/2018). Si precisa, però, che: “La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., emessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 103/2017, modificativa dell'art. 428 c.p.p., è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tale ipotesi, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile” (Cass. V, n. 10142/2018; Cass. VI, n. 2723/2018; Cass. V, n. 46430/2017). Con riguardo altresì al giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Cassazione, si stabilisce che gli atti debbano essere trasmessi all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari per una nuova celebrazione dell'udienza preliminare (Cass. III, n. 31449/2018). Va segnalato come con una recente pronuncia, La Corte Costituzionale ha stabilito che Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il Giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter, l. n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge. Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d'autore. La duplicazione di sanzioni - e prima ancora di procedimenti - per la medesima violazione determina sofferenze e costi ingiustificati per la persona interessata; per evitarli, è necessario che il procedimento penale si concluda non appena la sanzione amministrativa già irrogata nei suoi confronti diventi definitiva (Corte Cost., n. 149/2022). Da ultimo, va sottolineato come, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, giacché rappresentato dal difensore presente alla lettura del procedimento (Cass. III, n. 3739/2021). Importanti riforme in materia La l. n. 103/2017, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario” è stata approvata lo scorso 14 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 3 agosto 2017. Il comma 38 del testo di riforma modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (v. art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione). Inoltre, il precedente comma 3 dell'art. 428 (che prevedeva la previsione della decisione camerale della Cassazione sull'impugnazione della sentenza) è sostituito da tre nuovi commi: (i) il comma 3 dispone che la Corte d'Appello decida in forma camerale sull'impugnazione. Se, inoltre, ad impugnare è il Pubblico Ministero, la Corte, ove non confermi la sentenza può o disporre, con decreto, il giudizio formando il fascicolo dibattimentale, o pronunciare, a sua volta, direttamente sentenza di non luogo a procedere, con formula, però, solamente meno favorevole all'imputato. Se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la Corte d'Appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; (ii) il comma 3-bis prevede la titolarità a promuovere il ricorso per cassazione, contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, in capo all'imputato e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello per soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.; (iii) il comma 3-ter, infine, stabilisce che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio. A tal riguardo, con recente sentenza, la Cassazione ha delineato il principio secondo cui, La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., emessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 103/2017, modificativa dell'art. 428 c.p.p., è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tal caso, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile (Cass. I, n. 27004/2021). Solo il Giudice del rinvio è obbligato a uniformarsi al principio enunciato dalla Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio: Cass. V, n. 28652/2022. L'imputato infraquattordicenne può impugnare la sentenza di non luogo a procedere pronunziata ex art. 26 del d.P.R. n. 488/1988: Cass. V, n. 12864/2022. La sentenza di non luogo a procedere non va notificata per estratto all'imputato assente: Cass. III, n. 37391/2021. Le modifiche apportate dalla c.d. riforma Cartabia Una delle novità più importanti apportate con la riforma Cartabia è stata quella di riformulare il comma 3 dell'art. 425 c.p.p. sulla sentenza di non luogo a procedere. L'attuale disposizione recita che: “Il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”. |