Procura speciale per la costituzione di parte civile nel ricorso immediato al Giudice di pace (art. 122)

Antonella Marandola

Inquadramento

L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Formula

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Sig. ..., nato a ..., il giorno ..., residente in ..., nella via ..., n. ..., nella sua qualità di persona offesa e danneggiato dal reato dichiara di nominare difensore e procuratore speciale l'Avv. ..., con studio legale sito in ..., nella via ..., n. ..., affinché presenti ricorso immediato al Giudice di pace ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 274/20001 e in esso si costituisca parte civile in nome e per conto del sottoscritto contro ... responsabile del reato di cui all'art. ..., conferendogli espresso e specifico mandato a rappresentarlo e difenderlo nel processo (con facoltà di nominare sostituti e) con ogni (altra) facoltà necessaria all'espletamento del mandato, comprese quelle di (eventuale) formulare richieste di risarcimento dei danni, di concludere accordi transattivi, di ricevere pagamenti e rilasciare quietanze, di revocare la costituzione di parte civile e di proporre ogni impugnazione ai sensi degli artt. 38, d.lgs. n. 274/2000 e 576 c.p.p., avverso l'eventuale sentenza sfavorevole che dovesse essere pronunciata.

(Eventuale) La procura di intende conferita per ogni stato e grado del processo 2 .

Con osservanza.

Luogo e data ...

sottoscrizione della parte civile e querelante

(visto per autentica ...)

sottoscrizione del difensore e procuratore speciale

 

Ai sensi dell'art. 1, d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155/2023) e dell'art. 1, d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166/2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87, d.lgs. n. 150/2022.

[1] 1. Il reato deve essere di competenza del Giudice di pace e procedibile a querela della persona offesa (v., formula subart. 21, d.lgs. n. 274/2000).

[2] 2. È questa una parte più estesa della formula che, se generica, vale solo per il grado per il quale è conferita, vale a dire che non conferisce ex se la facoltà di proporre impugnazione.

Commento

Principi generali

La procura speciale o procura ad acta è un negozio giuridico col quale una persona si obbliga a compiere, per conto di altra persona e nell'interesse di essa, quel determinato atto, di cui in concreto si tratta, e gli atti necessari al compimento del primo”, di tal che il soggetto cui la procura è conferita “viene ammesso ad agire nel processo penale quale rappresentante dell'imputato o d'altra parte privata”.

Trattasi di una manifestazione di volontà della parte, mediante la quale viene costituito in capo al procuratore uno specifico potere di rappresentanza, inteso come capacità di disporre della posizione giuridico-soggettiva del rappresentato e, dunque, di compiere atti che incidono sulla sua situazione giuridica sostanziale, sia pure entro i limiti della procura.

L'atto deve essere rilasciato nel caso in cui la persona offesa da un reato di competenza del Giudice di pace intenda esercitare le proprie pretese con la costituzione di parte civile all'atto della presentazione del ricorso immediato (v. formula). La Suprema Corte ha precisato che - intervenendo esse nel processo come soggetti di un rapporto civilistico - debbono possedere i requisiti di capacità richiesti dalle leggi civili, con la conseguenza che l'incapace in procinto di nominare il procuratore speciale deve essere rappresentato, assistito o autorizzato (Cass. VI, 8 marzo 1994).

Forme e modalità

La procura speciale deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità per atto pubblico (art. 2699 c.c.) a cui è equiparato, in sede applicativa. il c.d. “modello 14” (estratto dalla dichiarazione rilasciata dal detenuto al direttore della casa circondariale ed iscritto nel registro dell'istituto) o ai sensi dell'art. 39 disp. att. e coord. (cfr. art. 110) con scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.). Non si richiedono delle formule sacramentali, ma il mandato in discorso deve risultare chiaramente espresso nelle forme richieste dall'art. 122 c.p.p., posto che l'uso di formule che facciano generico rinvio alla rappresentanza “per ogni stato e grado del procedimento”, ancorché contenute nella procura di cui all'art. 100, non pare idoneo a vincere la presunzione contenuta nel comma 3 della norma.

Nel giudizio penale la parte civile stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 c.p.p.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte; e ciò, anche se la certificazione dell'autografia sia effettuata da difensore in un atto diverso da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 100 c.p.p. (Il principio è stato espresso in una fattispecie in cui l'imputato aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso della parte civile sotto il duplice profilo che il difensore era privo dello specifico mandato prescritto per la proposizione del ricorso per cassazione e che, comunque, la procura era priva dei requisiti indicati dall'art. 122 c.p.p. in una situazione in cui a margine del ricorso per cassazione era apposta la seguente dizione: "Nella mia qualità di parte civile costituita nomino quale mio difensore perché mi rappresenti ed assista nel presente giudizio di impugnazione avanti la S.C. di cassazione avverso la sentenza nel procedimento penale R.G. a carico di ... l'Avv. ... ") (Cass. VI, n. 4327/1998).

Il formalismo richiesto dalla legge si adatta alla tutela degli di interessi sostanziali legati all'attività. L'inosservanza non può essere sanata dall'eventuale ratifica successiva degli atti compiuti dal soggetto non legittimato (art. 122, commi 1 e 3).

L'inammissibilità è estesa da una parte della giurisprudenza alla stessa determinatezza dell'oggetto e dei fatti ai quali la procura né altre indicazioni.

Validità della procura

L'art. 100, comma 3, c.p.p. stabilisce la presunzione che la procura si intende conferita per un solo grado del giudizio: la presunzione può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte, desumibile dall'interpretazione del mandato, di attribuire il potere a proporre appello, anche se il mandato alle liti non contiene un testuale riferimento espresso all'interposizione del detto gravame (Cass. S.U., n. 44712/2004; Cass. VI, n. 21898/2014; Cass. V, 25 giugno 2008).

La sottoscrizione da parte del difensore

Ai sensi del comma 1 dell'art. 122 “se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo”: al difensore è riconosciuto un potere certificatorio. che riguarda qualsiasi procura speciale, rilasciata allo stesso difensore, nelle ipotesi in cui ciò è consentito dalla legge processuale penale. Per quanto riguarda, poi, la specifica disciplina della costituzione di parte civile, il potere di autenticazione potrà concernere tanto la procura speciale conferita per la costituzione medesima quanto la procura alle liti rilasciata in qualunque forma, sia essa separata dall'atto di costituzione ovvero apposta in margine o in calce allo stesso.

Le Sezioni Unite hanno precisato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Cass. S.U., n. 12213/2017).

Le parti private diverse dall'imputato possono conferire la procura richiesta dall'art. 613, comma 2 per proporre ricorso per cassazione anche prima dell'emissione del provvedimento impugnato (Cass. IV, 12 ottobre 1993, Tartaglia). In tema di procura speciale al difensore della parte civile, può ritenersi che l'autenticazione del difensore, riguardante la sottoscrizione dell'atto dichiarativo della costituzione, in calce al quale sia apposta la procura speciale con sottoscrizione della sola persona costituita parte civile, si estenda anche a tale ultima sottoscrizione. Nel caso di specie, la Corte, posto che il ricorrente non aveva sostenuto che alla contestualità testuale non avesse corrisposto contestualità cronologica, ha evidenziato che non vi era motivo alcuno di escludere che il difensore avesse autenticato anche la sottostante sottoscrizione della procura speciale (Cass. V, 24 novembre 2005).

Il rilascio preventivo

In base all'art. 37 disp. att. e coord., la procura speciale prevista dall'art. 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. La procura speciale preventiva può concernere soltanto un atto specifico o un gruppo di atti determinati.

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