Richiesta acquisizione di verbali di altri procedimenti penali (art. 468, comma 4-bis)

Riccardo Lottini

Inquadramento

Contestualmente al deposito delle c.d. liste testimoniali, che deve avvenire, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima dell'udienza, le parti debbono formulare espressa richiesta di acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti.

Formula

AL TRIBUNALE DI ...

in composizione ...

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI VERBALI DI PROVE DI ALTRO PROCEDIMENTO

(ex art. 468, comma 4-bis, c.p.p.)

***

Il sottoscritto Avv. ..., difensore del Sig. ..., imputato nel procedimento penale n. ... R.G.N.R./ ... R.G.

PREMESSO

che in data ... 1 è stata fissata dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale la prima udienza del procedimento a carico del Sig. ...;

CHIEDE

l'acquisizione dei seguenti verbali di prova:

... 2.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

[1] 1. L'art. 468 c.p.p. prevede che la richiesta di acquisizione di verbali di prova di altro procedimento debba essere formulata unitamente al deposito della lista testimoniale, che deve essere effettuato sette giorni (liberi ed interi) prima dell'udienza. Di norma, l'indicazione dei testi e degli altri dichiaranti e la richiesta di acquisizione dei verbali di altro procedimento è contenuta in un unico atto: dalla mancata indicazione non consegue, tuttavia, l'inammissibilità delle prove richieste.

[2] 2. La parte istante dovrà a questo punto indicare il mezzo di prova cui fa riferimento il verbale di cui si chiede l'acquisizione, la data e ogni riferimento utile ad individuare il procedimento nel quale è stata raccolta (autorità procedente, numero di ruolo, nome dell'imputato ecc.).

Commento

L'acquisizione di verbali di altri procedimenti penali

L'art. 468, comma 4-bis, così come aggiunto dalla l. n. 356/1992, prevede che le parti, unitamente al deposito delle liste indicanti i testimoni, i periti, i consulenti tecnici e le persone da esaminare a norma dell'art. 210 c.p.p., debbano espressamente richiedere l'acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti.

La ratio sottesa all'istituto in rassegna deve ritenersi affine a quella che caratterizza il deposito delle liste testimoniali, il cui scopo è realizzare una discovery probatoria che limita l'introduzione nel giudizio di prove “a sorpresa”; con riferimento all'aspetto pratico-operativo, i due distinti atti ben potranno essere ricompresi all'interno di un unico documento.

In primo luogo, va precisato che l'assunzione dei verbali di prova di altri procedimenti non presuppone che questi siano stati definiti con sentenza irrevocabile (Cass. III, n. 2954/1999).

Tra i “verbali di prove di altri procedimenti” cui si riferisce l'art. 468, comma 4-bis, c.p.p., rientrano, atteso l'ampio significato dell'espressione adottata dal legislatore, riferibile ad ogni mezzo di prova, sia orale sia documentale, anche i verbali di dichiarazioni di persone già sentite ed eventualmente da risentire (cfr. Cass. VI, n. 13682/1998).

A tal riguardo, il secondo periodo del comma 4-bis prevede che, ove si tratti di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente soltanto dopo che in dibattimento il Giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495 c.p.p., onde limitare la c.d. “usura del testimone”, ovvero l'eccessiva esposizione ai rischi connessi con la ripetuta presenza nelle aule giudiziarie (cfr. Servi, Sub art. 468 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, Milano, 2010, 6189).

Ai fini dell'acquisizione di un verbale di arresto relativo ad un altro procedimento, non è invece necessaria la richiesta di parte ex art. 468, comma 4-bis, c.p.p., non costituendo esso un verbale di prova, ma la documentazione di un atto irripetibile, acquisibile a norma dell'art. 238, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass. IV, n. 14588/2016).

Recentemente, la S.C. ha stabilito che le prove assunte nell'incidente probatorio svoltosi in altro procedimento a carico dello stesso imputato, con la partecipazione del suo difensore, sono utilizzabili anche se la richiesta di acquisizione dei relativi verbali non sia stata tempestivamente formulata assieme al deposito delle liste testimoniali (Cass. III, n. 38828/2016).

D'altro canto, la giurisprudenza prevalente afferma che l'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma 4-bis, c.p.p. per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale.

In molteplici occasioni la Cassazione ha difatti chiarito che la mancata osservanza delle predette formalità: non dà luogo ad inammissibilità, che è prevista dal comma 1 del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali (Cass. V, n. 14457/2011); non è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p.; non comporta, infine, inutilizzabilità, ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (Cass. I, n. 1594/2004).

In ogni caso, così come per l'ipotesi di tardivo deposito delle liste testimoniali, la parte potrà chiederne l'acquisizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p., fatto salvo il diritto delle altre parti a formulare ulteriori richieste in controprova.

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