Eccezione sulla violazione delle disposizioni in tema di citazione diretta a giudizio (art. 33-sexies)

Lottini Riccardo

Inquadramento

Atto scritto con cui si eccepisce l'inosservanza delle disposizioni in tema di citazione diretta a giudizio e con cui si chiede al Giudice dell'udienza preliminare di pronunciare ordinanza che disponga la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché emani, più correttamente, decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 c.p.p.

Formula

ALL'ILL.MO GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE [1] presso il Tribunale di....

ECCEZIONE SULLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

(ART. 33-SEXIES c.p.p.)

Il sottoscritto Avv..... [2], nella sua qualità di difensore del Sig....., nato a.... il...., imputato nel procedimento n..... /.... R.G.N.R. – n..... /.... R.G. per la violazione degli articoli....;

PREMESSO

Il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 646 c.p.

Ciò facendo, tuttavia ha violato le disposizioni di cui agli artt. 416 e 550 c.p.p., in quanto si tratta, è pur vero, di reato che prevede una pena edittale superiore a quella di quattro anni, ma rientra nel novero dei reati per i quali l'art. 550, comma 2 c.p.p., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, specificamente, contempla la citazione diretta a giudizio.

PQM

Il sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore del Sig.....,

ECCEPISCE

l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 550 c.p.p. e chiede, ai sensi degli artt. 33-sexies c.p.p., che la S.V. Ill.ma voglia pronunciare ordinanza con cui disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché emetta decreto di citazione a giudizio.

Con ogni ossequio.

Luogo e data....

Firma....

[1]Tale eccezione deve essere formulata unicamente dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, investito della regiudicanda a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata per un reato che rientra tra quelli contemplati dall'art. 550 c.p.p.

[2]L'istanza viene proposta normalmente dal difensore delle parti private.

Commento

Le modalità di esercizio dell'azione penale davanti al tribunale in composizione monocratica

Il codice di rito prevede che davanti al tribunale in composizione monocratica l'azione penale debba essere esercitata con due diverse modalità: con la richiesta di rinvio a giudizio proposta dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416 c.p. oppure con il decreto di citazione diretta a giudizio emanato dal Pubblico Ministero.

La disposizione che indica quali siano i casi di decreto di citazione è l'art. 550 c.p.p. che individua due criteri.

Il primo relativo in base al quale l'azione penale è esercitata nelle forme della citazione diretta se si tratta di contravvenzione o delitto punito con la multa o con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria (da calcolare ai sensi dell'art. 4 c.p.p.).

Il secondo, invece, qualitativo, che indica specificamente i reati che, pur non rientrando nella prima categoria (contravvenzioni e delitti puniti con pena non superiore nel massimo a quattro anni), sono procedibili con citazione diretta i reati specificamente indicati. La riforma Cartabia ne ha in modo consistente allargato il catalogo.

Negli ultimi anni si è discusso se per i reati di furto in abitazione e furto con strappo, trasformati da circostanze aggravanti in fattispecie autonome dalla l. n. 128/2001, si continuasse ad esercitare l'azione penale con la citazione diretta oppure si dovesse procedere con le forme della richiesta di rinvio a giudizio.

La giurisprudenza più recente è stata unanime nel senso di ritenere che si proceda con le forme di cui all'art. 552 c.p.p. (v. da ultimo Cass. V, n. 3807/2017). Occorre sottolineare che si è pero pronunciata prima della Riforma Cartabia. Il d.lgs. n. 150 del 2022, che ha riscritto la disposizione di cui all'art. 550 c.p.p. non ha espressamente contemplato l'art. 624-bis c.p., limitandosi a indicare l'art. 625 c.p.

Le eccezioni in tema di inosservanza delle disposizioni in tema di citazione diretta a giudizio

L'art. 33-sexies c.p.p. contempla l'ipotesi in cui il Pubblico Ministero, sbagliando, esercita con le forme dell'art. 416 c.p.p., quindi con la richiesta di rinvio a giudizio, l'azione penale per uno dei reati indicati dall'art. 550 c.p.p.

La disposizione prevede che il Giudice dell'udienza preliminare pronunci ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché questo emani decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 c.p.p. Non può però pronunciarla de plano, essendo comunque tenuto, ai sensi dell'art. 418 c.p.p., a celebrare l'udienza (Cass. IV, n. 1556/2009).

La disposizione persegue l'obietto di un corretto esercizio dell'azione penale, senza tenere conto delle esigenze di economia processuale.

È questo verosimilmente il motivo che ha spinto la giurisprudenza più recente a concludere per l'abnormità del provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare riqualifica il fatto e, preso atto che il fatto così riqualificato rientra in quelli di cui all'art. 550 c.p.p., ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, sulla base del rilievo che è pur vero che spetta al G.U.P. la riqualificazione del fatto, ma può farlo solo con gli strumenti di cui agli artt. 425 (sentenza di non luogo a procedere) o 429 (decreto che dispone il giudizio) (negli esatti termini Cass. V, n. 31975/2008; ma anche Cass. IV, n. 29334/2018; Cass. V, n. 10531/2018; contra in epoca più risalente Cass. VI, n. 41037/2009) oppure di quello con cui disponga la restituzione degli atti al P.M. sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio (Cass. V, n. 35153/2016; Cass. III, n. 51424/2014; Cass. I, n. 30026/2020; Cass. II, n. 28304/2021; contraCass. II, n. 23814/2020). Sul tema si sono peraltro pronunciate le Sezioni Unite, che, con sentenza n. 48590/2019, hanno confermato che il G.U.P., all'esito dell'udienza preliminare, pronunciata sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato determinante la cognizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale monocratico e non la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, necessaria soltanto quando, già in relazione all'originaria imputazione, fosse previsto l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta. In virtù del principio della perpetuatio iurisidictionis, tale meccanismo opera anche nell'ipotesi in cui venga meno la connessione e residuino solo reati per cui è previsto il decreto di citazione a giudizio).

L'art. 33-sexies c.p.p., dunque, si applica nel caso in cui il P.M. sbagli, esercitando l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio per un reato che, per come il medesimo lo qualifica, rientra nel novero di quelli contemplati dall'art. 550 c.p.p. oppure perché è il P.M. stesso che lo riqualifica in udienza preliminare ai sensi dell'art. 423 c.p.p. in uno dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (Cass. VI, n. 46772/2012).

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