Richiesta di esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici (art. 502)InquadramentoCon il presente atto, stante l'assoluta impossibilità di esaminare un testimone, un perito o un consulente tecnico nella sede propria, cioè davanti al Giudice che procede, si chiede al decidente di disporre l'audizione del soggetto processuale impedito nel luogo in cui lo stesso si trova, sia esso la propria abitazione oppure, ad esempio, l'ospedale in cui si trova ricoverato. FormulaALL'ECC.MO TRIBUNALE DI ... IN COMPOSIZIONE ... [1] RICHIESTA DI ESAME A DOMICILIO DI TESTIMONI, PERITI E CONSULENTI TECNICI (ART. 502 C.P.P.) Il sottoscritto Avv. ... [2], nella sua qualità di difensore di fiducia/ufficio del Sig. ..., nato a ... il ..., imputato nel procedimento n. ... / ... R.G.N.R. – n. ... / ... R.G. per la violazione degli artt. ...; premesso che - all'udienza del ..., Codesto Ecc. Collegio/la S.V. Ill.ma ha ammesso l'esame del testimone/perito/consulente tecnico, Sig./Dott./Prof. ... (indicare il nome del soggetto di cui è stato chiesto l'esame); - il medesimo è assolutamente impedito a comparire nell'aula di udienza situata presso il Tribunale di ..., in quanto ... (indicare in specifico le ragioni che rendono l'impedimento assoluto e gli elementi da cui se ne trae il convincimento); - il medesimo si trova attualmente ... (indicare il luogo in cui il perito/consulente/teste si trova nel momento in cui si presenta l'istanza) ciò premesso Il sottoscritto Avv. ... [3], nella sua qualità di difensore di fiducia/ufficio dell'imputato, Sig. ..., in atti generalizzato chiede che la S. Ill.ma voglia disporre l'esame del Sig./Dott./Prof. ... (indicarne il nome) in ... (indicazione del luogo in cui il perito/consulente/testimone si trova e dove si dovrà svolgere l'esame). Si chiede altresì che la S. Ill.ma voglia ammettere l'imputato a intervenire personalmente, in quanto ha un interesse a presenziare all'esame, per le seguenti ragioni: ... (esporre le ragioni da cui si evince l'interesse dell'imputato in relazione all'oggetto dell'esame) [4]. Luogo e data ... Firma ... Si allega: 1. documentazione medica (o quant'altro consenta di attestare l'impedimento assoluto). 1. Una tale richiesta viene formulata qualora si svolga il dibattimento, il Giudice di primo grado sarà dunque il tribunale in composizione monocratica o collegiale, ma anche la Corte di assise o il Giudice di pace o il Giudice di appello (in questo caso qualora sia stata disposta la rinnovazione dibattimentale). 2. La richiesta può provenire dal difensore dell'imputato (come nella formula), ma anche dal Pubblico Ministero o dal difensore delle altre parti processuali (parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato pena pecuniaria). 3. La richiesta può provenire dal difensore dell'imputato (come nella formula), ma anche dal Pubblico Ministero o dal difensore delle altre parti processuali (parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato pena pecuniaria). 4. Come spiegato nel commento, l'intervento personale dell'imputato deve essere ammesso dal Giudice. In mancanza di una espressa richiesta l'imputato non può presenziare. Occorre ulteriormente precisare che, stante la circostanza che la formula della norma autorizza la presenza dei soli difensori delle parti private, appare opportuno specificare nella richiesta di esame a domicilio, qualora l'esame riguardi un perito o un consulente di parte, anche l'ammissione del proprio consulente tecnico. CommentoL'esame a domicilio La regola vuole che i testimoni, i periti e i consulenti tecnici che devono essere esaminati si presentino davanti al Giudice. Qualora ciò non sia possibile, l'art. 502 c.p.p. prevede la possibilità che l'udienza si svolga, per così dire, in trasferta e che il soggetto venga sentito nel luogo in cui si trova. L'impedimento deve però essere assoluto, derivare da situazioni di inevitabilità che incidono sulla capacità di spostamento del soggetto interessato e che non possono essere ovviate tramite il differimento dell'udienza. Detto in altri termini, l'operare della disposizione in parola avviene in presenza di situazioni di urgenza (ad es. pericolo di vita del soggetto da esaminare) oppure situazioni di lunga durata (ad es. grave infermità). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la situazione di assoluta impossibilità può anche derivare da situazione contingenti e occasionali, come quando ha riconosciuto il legittimo ricorso all'istituto in parola, nei confronti di un soggetto tossicodipendente sottoposto a trattamento riabilitativo che si era recato in tribunale per essere sentito come testimone ed era stato colto da grave stato di agitazione psichica (così Cass. VI, n. 6589/2000 che aveva ritenuto corretta la decisione del Giudice di merito di sentirlo in un'aula adiacente a quella di udienza). Si ritiene che la disposizione sia applicabile in via analogica anche quando devono essere esaminate le più alte cariche dello Stato, come il Presidente della Repubblica o quello del Consiglio al fine di consentire la regolarità e la continuità delle alte funzioni da tali soggetti esercitate (v. per l'esame del Presidente della Repubblica: Ass. Palermo, 9 ottobre 2014). Non sono richieste forme particolari, la richiesta può essere formulata per iscritto o oralmente, purché risulti comprovata la situazione di assoluta impossibilità. Occorre ricordare che nel momento in cui entrerà a pieno regime la disciplina introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) il deposito degli atti scritti dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa che verrà dettata con decreti del Ministero della Giustizia. Il deposito del documento analogico rappresenterà l'eccezione. Attualmente, in attesa della piena entrata in vigore della Riforma, che richiede decreti attuativi del Ministero (il nuovo regime entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dall'emanazione di detti decreti), il deposito cartaceo da parte degli avvocati è ancora consentito per atti diversi da quelli che devono essere depositati con il P.D.P. (come si ricava dal persistere del vigore, nel regime transitorio, delle vecchie formulazioni degli artt. 110 e 116, comma 3-bis, c.p.p.: v. art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022 e del posticipo dell'entrata in vigore del nuovo art. 111-bis c.p.p. trascorsi 15 giorni dall'emanazione dei decreti del Ministero della Giustizia, nonché dall'art. 87, comma 5 che posticipa l'entrata in vigore degli artt. 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quter, 111-bis, 111-ter c.p.p., 122, comma 2-bis). La presente istanza può essere dunque depositata anche in modo analogico. In via transitoria, ai sensi dell'art. 87-bis, d.lgs. n. 150/2022, il deposito è possibile anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal Direttore generale per i sistemi informatici automatizzati, che ne specifica anche le modalità tecniche. Le modalità di assunzione della prova L'esame si svolge secondo le ordinarie modalità di esame, dettate dagli artt. 497,498,499 e 500 c.p.p. Non è però consentita (per ovvie ragioni) la presenza del pubblico, neppure quella delle parti private diverse dall'imputato che sono rappresentate dai loro difensori. L'imputato può chiedere di assistere, qualora vi abbia interesse, situazione che deve essere valutata dal Giudice tenendo conto dell'oggetto dell'esame. Qualora detto interesse sussista, la presenza dell'imputato è autorizzata dal Giudice. In dottrina si sostiene che, qualora si debba procedere all'esame del perito o di un consulente di parte deve essere concessa la possibilità di presenziare anche ai consulenti delle altri parti al fine di fornire il necessario ausilio tecnico (Macchia, Sub art. 502 c.p.p., in Commento al nuovo Codice di procedura penale, Torino, V). L'astensione dei difensori non legittima il rinvio del dibattimento quando sia disposta l'udienza in trasferta (Cass. I, 13 dicembre 2001). |