Richiesta di copia di documenti sequestrati (artt. 243 e 258)

Riccardo Lottini

Inquadramento

La richiesta, presentata dal soggetto che deteneva legittimamente il documento sequestrato, è diretta a ottenere copia autentica di detto documento e viene generalmente presentata nel caso in cui l'autorità giudiziaria, anziché estrarre copia e restituire gli originali, ritenga di dover mantenere il sequestro su questi ultimi.

Formula

ALL'ECC.MO TRIBUNALE DI ...

in composizione ... [1]

Richiesta di copia di documenti sequestrati

(art. 258 c.p.p.) [2]

Il sottoscritto Avv. ... [3], nella sua qualità di difensore di fiducia/ufficio del Sig. ..., nato a ... il ..., imputato nel procedimento n. ... / ... R.G.N.R. – n. ... / ... R.G., per la violazione degli articoli ...,

chiede

che Codesto ecc.mo Collegio/la S.V. Ill.ma autorizzi la cancelleria a rilasciare gratuitamente copia autentica dei seguenti documenti di cui il Sig. ... era legittimo detentore e che sono stati oggetto di sequestro probatorio da parte del ... (indicare l'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro) ed eseguito in data ... :

1) ...;

2) ...;

(indicare i documenti di cui si chiede il rilascio gratuito di copia autentica e, se possibile, il verbale da cui risulta il sequestro degli stessi).

Luogo e data ...

Firma ...

Si allega:

1. Verbale di sequestro del ... (indicare data del verbale e autorità che lo ha redatto)

1. L'art. 258 parla però genericamente di autorità giudiziaria. Se la copia del documento sequestrato viene chiesta quando il procedimento pende dinanzi al tribunale, questi sarò il Giudice a cui la richiesta deve essere rivolta. Durante le indagini la richiesta deve essere rivolta al P.M.

2. Una richiesta simile può essere presentata ai sensi dell'art. 243 c.p.p. al Giudice per ottenere copia di un documento il cui originale è stato acquisito ai sensi dell'art. 234 c.p.p.

3. La richiesta può provenire dal difensore dell'imputato (come nella formula), ma legittimato a effettuare una tale richiesta è comunque il soggetto che legittimamente deteneva il documento sequestrato, che può anche non coincidere con l'imputato. Ai sensi dell'art. 243 c.p.p. la richiesta invece può essere effettuata da chiunque abbia interesse.

Commento

La richiesta di copie di documenti sequestrati

La disposizione dell'art. 258 c.p.p. consente all'autorità giudiziaria di estrarre copia dei documenti sequestrati e restituire gli originali oppure mantenere il sequestro degli stessi e consentire il rilascio di copia autentica gratuita a coloro che li detenevano legittimamente.

In dottrina è stato evidenziato come la prima ipotesi ricorra quando la capacità rappresentativa della res sia fornita dal contenuto del documento, la seconda, invece, quando la prova necessiti il mantenimento del sequestro sul documento originale (Montone, Sequestro penale, voce in Dig. p en., XIII, 1997). Si pensi, in quest'ultima ipotesi, al caso in cui vi sia necessità di mantenere il sequestro del documento cui è apposta la firma in originale di cui si discute la natura apocrifa. Il mantenimento di una copia potrebbe comportare difficoltà nell'accertamento della genuinità della sottoscrizione.

In ogni caso, appare utile ricordare che in giurisprudenza si evidenzia come non vi sia alcuna norma processuale che neghi efficacia probatoria alla copia (v. da ultimo Cass. II, n. 18229/2018).

Qualora il sequestro sull'originale debba essere mantenuto, il soggetto che deteneva legittimamente il documento, che ben può essere soggetto diverso dall'indagato/imputato, può chiedere il rilascio di una copia autentica.

La richiesta, che non richiede formalità particolari e può provenire tanto dall'interessato, quanto dal suo difensore, deve essere rivolta all'autorità giudiziaria che può essere il Giudice che procede o, durante le indagini preliminari, il Pubblico Ministero (v. Cass. II, n. 8423/2007; Cass. II, n. 24225/2005 le quali evidenziano come la procedura prevista sia disciplinata dall'art. 263 c.p.p.).

Nel caso di rigetto della richiesta è prevista dunque la possibilità di presentare, da parte dell'interessato, opposizione al G.I.P. secondo quando disposto dall'art. 263, comma 5, c.p.p. (v. Cass. II, n. 8423/2007 cit.; Cass. V, n. 18/1996).

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