Richiesta degli enti rappresentativi di ammissione di nuovi mezzi di prova (art. 505)InquadramentoCon il presente atto l'ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato, intervenuto nel processo non iure proprio, ma a norma dell'art. 93 c.p.p., chiede al Giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova che ritiene utili all'accertamento dei fatti. FormulaALL'ECC.MO TRIBUNALE DI ... IN COMPOSIZIONE ... [1] RICHIESTA DEGLI ENTI RAPPRESENTATIVI DI AMMISSIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA (ART. 505 C.P.P.) Il sottoscritto Avv. ..., nella sua qualità di difensore di fiducia di ... (indicare la denominazione dell'ente), ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato intervenuto, con atto notificato alle parti (ultima notifica il ... ), nel procedimento n. ... / ... R.G.N.R. – n. ... / ... R.G., aperto in danno del Sig. ..., imputato per la violazione degli artt. ..., chiede a Codesto Ecc.mo Collegio/alla S.V. Ill.ma l'ammissione dei seguenti nuovi mezzi di prova: 1) ...; 2) ...; 3) ...; 4) ... . (indicare la descrizione sintetica dei mezzi di prova, evidenziandone la novità rispetto a quelli già indicati dalle parti processuali, e l'utilità ai fini della decisione). Luogo e data ... Firma ... 1. Una tale richiesta viene formulata qualora si svolga il dibattimento, il Giudice di primo grado sarà dunque il tribunale in composizione monocratica o collegiale, ma anche il Giudice di pace o la Corte di appello (in questo caso qualora sia stata disposta la rinnovazione dibattimentale). Occorre ricordare che nel momento in cui entrerà a pieno regime la disciplina introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) il deposito degli atti scritti dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa che verrà dettata con decreti del Ministero della Giustizia. Il deposito del documento analogico rappresenterà l'eccezione. Attualmente, in attesa della piena entrata in vigore della Riforma, che richiede decreti attuativi del Ministero (il nuovo regime entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dall'emanazione di detti decreti), il deposito cartaceo da parte degli avvocati è ancora consentito per atti diversi da quelli che devono essere depositati con il P.D.P. (come si ricava dal persistere del vigore, nel regime transitorio, delle vecchie formulazioni degli artt. 110 e 116, comma 3-bis, c.p.p.: v. art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022 e del posticipo dell'entrata in vigore del nuovo art. 111-bis c.p.p. trascorsi 15 giorni dall'emanazione dei decreti del Ministero della Giustizia, nonché dall'art. 87, comma 5 che posticipa l'entrata in vigore degli artt. 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quter, 111-bis, 111-ter c.p.p., 122, comma 2-bis). In via transitoria, ai sensi dell'art. 87-bis, d.lgs. n. 150/2022, il deposito è possibile anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal Direttore generale per i sistemi informatici automatizzati, che ne specifica anche le modalità tecniche. Come è noto, lo scorso 4 luglio 2023 in attuazione dell'art. 87 comma 6-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è stato emanato dal Ministro della giustizia un decreto che ha allargato il catalogo degli atti che devono essere necessariamente depositati dai difensori attraverso il Portale di deposito telematico. Ciò vale per tutti gli Uffici giudiziari ad eccezione della Procura presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza e la Corte di Cassazione e le fasi della esecuzione penale e quella disciplinata dal libro XI del codice di rito (intitolato rapporti giurisdizionali con autorità straniere). Il deposito deve avvenire con le modalità dettate con il provvedimento del diretto generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dell'11 luglio 2023 e non vale per il deposito in udienza che potrà dunque continuare con le modalità tradizionali. Le novità dovevano entrare in vigore il 20 luglio 2023, ma la medesima è stata posticipata a fine anno. Tale atto non era comunque contemplato nel d.m. 4 luglio 2023. CommentoAmmissione di nuovo mezzi di prova richiesti dagli enti esponenziali Agli enti esponenziali, che intervengono all'interno del processo ai sensi dell'art. 93 c.p.p., il codice di procedura penale riconosce, precisamente all'art. 505 c.p.p., dei poteri di iniziativa molto limitati (c'è chi in dottrina parla di “presenza scialba”: v. Cordero, Codice di procedura penale commentato, Milano, 2012). Innanzitutto, il difensore dell'ente esponenziale può porre domande ai testimoni, periti, consulenti tecnici e alle parti private che si sottopongono ad esame. Non lo può fare direttamente, ma con il filtro del presidente (o comunque del Giudice, in caso in cui questo sia monocratico) a cui la richiesta di domande deve essere rivolta. In secondo luogo, l'ente esponenziale, tramite il suo difensore, ha la possibilità di chiedere al Giudice (sia oralmente che per iscritto) l'ammissione di nuovi mezzi di prova, utili all'accertamento dei fatti. Stante la collocazione sistematica della disposizione, una tale richiesta pare possa intervenire in qualunque momento del dibattimento. Si precisa però che l'esercizio della facoltà in parola non comporta il sorgere di un obbligo a carico del Giudice di provvedere, ma ha una funzione unicamente sollecitatoria. Ad opinare diversamente, infatti, si riconoscerebbe un potere di integrazione probatoria agli enti esponenziali che potrebbe essere esercitato anche in momenti in cui alle altre parti è precluso (Ichino, Il Giudice del dibattimento, le parti e la formazione della prova nel nuovo processo penale, in Riv. dir. proc. pen., 1989). Il concetto di “nuovi mezzi di prova” si ritiene abbia lo stesso significato dell'identica espressione utilizzata dall'art. 507 c.p.p., rispetto al quale le sezioni unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che per “nuove” significa non disposte precedentemente, e non, invece, prova sopravvenuta o scoperta successivamente (Cass. S.U., n. 41281/2006; Cass. S.U., n. 17/1992). La facoltà di sollecitazione riguarda però non le prove che sono assolutamente necessarie (come richiede l'art. 507 c.p.p.), ma con un'espressione più ampia, quei mezzi di prova che, ad una valutazione ex ante, appaiano utili. Appare superfluo evidenziare che le limitazioni ai poteri di iniziativa probatoria sono riconosciuti solamente nel caso in cui gli enti esponenziali intervengono all'interno del processo penale, ai sensi dell'art. 93 c.p.p. (in via c.d. adesiva), e non invece quando intervengono, come ammette la giurisprudenza di legittimità al ricorrere di tutta una serie di condizioni, iure proprio e si costituiscono parte civile. In questi casi, infatti, sono una parte processuale privata a tutti gli effetti con le facoltà che il codice di rito riconosce alle stesse anche in tema di ammissione di mezzi di prova (per le condizioni che legittimano l'esercizio della pretesa risarcitoria in via diretta v. Cass. VI, n. 2016/3606; Cass. III, n. 2016/52031; Cass. S.U., n. 2014/38343). |