Ricusazione del perito (art. 223)InquadramentoIstanza di ricusazione del perito presentata al Giudice che ha disposto la perizia, al fine di far valere una delle cause di astensione di cui all'art. 36 c.p.p., ad eccezione di quella di cui alla lett. h); istanza che deve essere, a pena di inammissibilità, redatta per iscritto, contenere i motivi della richiesta di ricusazione ed essa devono essere allegati i documenti relativi. FormulaALL.ECC.MO TRIBUNALE DI.... IN COMPOSIZIONE.... [1] RICUSAZIONE DEL PERITO (ART. 223 C.P.P.) Il sottoscritto Avv..... [2], nella sua qualità di difensore del Sig....., nato a.... il...., imputato nel procedimento n..... /.... R.G.N.R. – n..... /.... R.G. per la violazione degli artt....., PREMESSO CHE il.... (indicare titolo, ad es. Ing. Prof., e nominativo) nominato perito da Codesto Ecc.mo Collegio/dalla S.V. Ill.ma all'udienza del.... (Indicare la data), si trova in una delle situazioni indicate dall'art. 36 c.p.p., in quanto.... (Specificare quale è la situazione che giustifica la ricusazione), come risulta dalla seguente documentazione che si produce: 1.....; (Indicare in cosa consiste la documentazione e quale sia l'oggetto della stessa) 2.....; (Indicare in cosa consiste la documentazione e quale sia l'oggetto della stessa) CIÒ PREMESSO Il sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore del Sig....., dichiara di RICUSARE il perito nominato, chiedendo al Giudice di accogliere la presente dichiarazione, procedendo a nominare altro perito. Con ogni ossequio. Luogo e data.... Firma.... Si allega: 1..... (indicare il documento allegato); 2..... (indicare il documento allegato). Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. [1]Il Giudice a cui rivolgere tale richiesta è quello che ha disposto la perizia. [2]È bene ricordare che l'istanza può essere presentata dal P.M. o dalle altre parti private. Legittimati sono l'interessato personalmente, il suo difensore o un procuratore speciale. Se l'istanza la presenta il procuratore speciale occorre, pena inammissibilità, indicare in specifico i motivi nella procura. CommentoLa ricusazione del perito: i presupposti L'art. 221, comma 3, c.p.p. dispone che il perito ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p. Stante il richiamo a questa ultima disposizione, il perito è tenuto a dichiarare il motivo e presentare la dichiarazione di astensione: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private ovvero il difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge e dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private, ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di queste parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge ha svolto funzioni di P.M.; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35; h) se esistono altre gravi ragioni di inconvenienza. Qualora il perito non si astenga, nonostante sussista una causa indicata dall'art. 36 c.p.p., diversa da quella di cui alla lett. h), le parti processuali (P.M., imputato o parti private) possono ricusarlo (art. 223, comma 2). La casistica che si è formata con riferimento alla disposizione in parola ha consentito alla giurisprudenza, in più di un'occasione, di mettere in evidenza come non costituisca valido motivo di ricusazione del perito la circostanza che questi abbia espresso pareri in altri procedimenti, oppure in sede scientifica e divulgativa, sostenendo tesi contrarie a quella propria della parte ricusante (Cass. IV, n. 50362/2014). La Suprema Corte spiega, infatti, che la disposizione di cui all'art. 36 lett. c), che obbliga il Giudice all'astensione se «ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie», pur richiamata dalla disciplina della ricusazione del perito, deve essere interpretata adeguando la causa di astensione alla figura del perito. È pur vero che l'ausiliario deve avere una posizione equidistante dalle parti, proprio come il Giudice, ma è altrettanto vero che la sua peculiarità è proprio quello di portare, all'interno del processo, il valore aggiunto della propria conoscenza specialistica che è tanto più elevata, quanto più è portatore di un'esperienza sovente maturata attraverso l'esame di numerosi casi in ambito processuale e/o il costante aggiornamento culturale (in motivazione Cass. I, n. 44736/2016). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente avuto modo di precisare che non sussiste incompatibilità neppure nell'ipotesi in cui il perito abbia già espletato il proprio accertamento con riferimento ai medesimi fatti in un processo che vedeva imputati i concorrenti (v. Cass. V, n. 33013/2017), nel caso in cui il perito sia stato oggetto di denuncia penale da parte del ricusante (Cass. V, n. 6805/2015 che ha sottolineato come il sentimento di inimicizia deve essere reciproco o comunque riguardare il perito e non viceversa), nell'ipotesi di conferimento di un nuovo incarico allo stesso perito dopo che la prima perizia era stata dichiarata nulla (Cass. VI, n. 43797/2012) oppure qualora sussista un rapporto di collaborazione scientifica nell'ambito dello stesso dipartimento universitario con i consulenti di parte (Cass. IV, n. 17567/2003). Oppure nel caso in cui il perito, nell'ambito dello stesso procedimento, sia stato nominato consulente tecnico, qualora non abbia effettivamente esercitato l'incarico (Cass. I, n. 4332/2020). Recentemente la Suprema Corte ha precisato che non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. a) e d) e 223 c.p.p., la presentazione di una denuncia-querela da parte del medesimo nei confronti di un consulente tecnico di parte, in quanto tale conflittualità, dalla quale potrebbero derivare pretese risarcitorie del denunziante, non riguarda una parte processuale, ma un ausiliario tecnico, sicché non assume rilevanza ai fini dell'imparzialità del perito (Cass. III, n. 32395/2021). Costituisce invece valido motivo di ricusazione la circostanza che il perito sia membro del comitato scientifico della Onlus che si era costituita parte civile in un diverso procedimento avente come imputati gli stessi soggetti e per fatti analoghi (Cass. I, n. 44736/2016 che ha spiegato che l'interesse di cui parla l'art. 36 non è necessariamente di tipo patrimoniale; in senso conforme Cass. IV, n. 46237/2019). Non costituisce motivo di ricusazione la nomina di perito non iscritto all'albo non accompagnata dalle specifica indicazioni delle ragioni di tale scelta (v. art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p.), ma integra una nullità che deve essere eccepita nei limiti di cui all'art. 182 c.p.p. (Cass. I, n. 17741/2014 che specifica che la nullità però non sussiste qualora il Giudice esponga le ragioni di tale scelta prima del compimento delle operazioni peritali). Tempi, forme e modi di presentazione dell'istanza La disciplina della ricusazione del perito prevede che l'istanza debba essere presentata fino a che non si siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico, oppure, se le cause sono sopravvenute o vengono conosciute successivamente, prima che il perito abbia dato il suo parere (art. 223, comma 3, c.p.p.). La Suprema Corte precisa che il termine ultimo per la presentazione della richiesta è rappresentato dal deposito della relazione peritale e non dal successivo esame ai sensi dell'art. 511 c.p.p. La ratio della disposizione, che pone limiti temporali alla presentazione dell'istanza, infatti, è quella di evitare che la volontà di ricusazione sia influenzata dalle conclusioni cui è arrivato il perito (Cass. IV, n. 2356/2017 che ha ritenuto intempestiva l'istanza di ricusazione intervenuta successivamente all'invio ai consulenti di parte di una bozza di relazione peritale, ritenuta dalla Corte espressione provvisoria del proprio parere; Cass. IV, n. 6714/2004). Per il resto l'art. 223 rinvia alla disciplina della ricusazione del Giudice, in quanto compatibile (v. artt. 38,39 e 41 c.p.p.). Ne deriva che l'istanza di ricusazione può essere presentata personalmente dall'interessato, dal difensore (autonomamente legittimato anche in assenza di procura speciale, anche se con riferimento alla ricusazione del Giudice la giurisprudenza richiede comunque un mandato specifico) oppure da un procuratore speciale al quale deve essere rilasciata la procura che, a pena di inammissibilità, deve indicare specificamente i motivi di ricusazione (v. art. 38, comma 4, ultimo periodo). La richiesta di ricusazione, sempre a pena di inammissibilità, deve essere dunque formulata per iscritto ed alla stessa devono essere allegati i documenti ritenuti necessari a dimostrare la causa di ricusazione (v. così Cass. VI, n. 4856/2014 pronunciata con riferimento alla ricusazione del Giudice, ma con principi validi anche per la ricusazione del perito). Occorre ricordare che nel momento in cui entrerà a pieno regime la disciplina introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) il deposito degli atti scritti dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa che verrà dettata con decreti del Ministero della Giustizia. Il deposito del documento analogico rappresenterà l'eccezione. Attualmente, in attesa della piena entrata in vigore della Riforma, che richiede decreti attuativi del Ministero (il nuovo regime entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dall'emanazione di detti decreti), il deposito cartaceo da parte degli avvocati è ancora consentito per atti diversi da quelli che devono essere depositati con il PDP (come si ricava dal persistere del vigore, nel regime transitorio, delle vecchie formulazioni degli artt. 110 e 116, comma 3-bis, c.p.p.: v. art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022 e del posticipo dell'entrata in vigore del nuovo art. 111-bis c.p.p. trascorsi 15 giorni dall'emanazione dei decreti del Ministero della Giustizia, nonché dall'art. 87, comma 5, che posticipa l'entrata in vigore degli artt. 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter c.p.p., 122, comma 2-bis). La presente istanza può essere dunque depositata anche in modo analogico. In via transitoria, ai sensi dell'art. 87-bis, d.lgs. n. 150/2022, il deposito è possibile anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal Direttore generale per i sistemi informatici automatizzati, che ne specifica anche le modalità tecniche. L'istanza di ricusazione del perito deve essere depositata presso la cancelleria del Giudice chiamato a decidere. Giudice chiamato a decidere, procedimento e rimedi contro il diniego o la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione Competente a decidere sull'istanza di ricusazione del perito è il Giudice che ha disposto la perizia (art. 223, comma 4, c.p.p.). Si discute quale sia la procedura che deve essere seguita. Secondo una giurisprudenza più risalente, esigenze di speditezza impongono che il Giudice decida sulla richiesta di ricusazione senza l'instaurazione del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p. (Cass. I, n. 13007/2008; Cass. IV, n. 17567/2003). Per un opposto indirizzo, più di recente affermato, il richiamo alla disciplina della ricusazione del Giudice comprende anche quello di cui all'art. 41, comma 3 (Cass. IV, n. 7318/2010). L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione è ricorribile unicamente per cassazione (con riferimento all'ordinanza di rigetto Cass. IV, n. 7287/2008; v. con riferimento all'ordinanza che dichiara l'inammissibilità Cass. VI, n. 43797/2012). |