Richiesta di nuove prove (art. 507)

Lottini Riccardo

Inquadramento

Con la presente istanza si chiede al Giudice di utilizzare lo strumento di cui all'art. 507 c.p.p. e disporre, terminata la fase istruttoria, l'assunzione di prove che non sono state precedentemente eseguite e la cui assunzione appare assolutamente necessarie ai fini della decisione.

Formula

ALL'ECC.MO TRIBUNALE DI.... IN COMPOSIZIONE.... [1]

RICHIESTA DI NUOVE PROVE

(ART. 507 C.P.P.)

Il sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore del Sig....., nato a.... il...., imputato nel procedimento n..... /.... R.G.N.R. – n..... /.... R.G. per la violazione degli articoli...., terminata la acquisizione delle prove,

CHIEDE

a Codesto Ecc.mo Collegio/alla S.V. Ill.ma l'assunzione dei seguenti nuovi mezzi di prova [2] :

– Testimonianza del Sig..... (indicare nome e cognome) che potrà riferire sulla seguente circostanza.... (indicare la circostanza sui cui dovrà riferire il teste), che risulta assolutamente necessaria ai fini della decisione, in quanto.... (indicare l'assoluta necessità dell'assunzione del mezzo di prova);

– perizia riguardante.... (indicare l'oggetto della perizia, ad es. la ricostruzione dell'incidente stradale; la durata della malattia o dell'incapacità ad attendere le ordinarie occupazioni, ecc.), che risulta assolutamente necessaria ai fini della decisione, in quanto.... (indicare l'assoluta necessità dell'assunzione del mezzo di prova).

Con ogni ossequio.

Luogo e data....

Firma....

[1]Il Giudice a cui rivolgere tale richiesta è quello che procede in dibattimento. Può essere il Tribunale (in composizione monocratica o collegiale), il Giudice di pace oppure la Corte di Assise. Normalmente viene presentata oralmente, se viene presentata per iscritto, come nel presente, caso, Archivio selezionato: Formulario FCPP - Eccezione sull'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Giudice a seguito di modifica dell'imputazione (art. 516, comma 1-bis).

[2]Qualunque prova può essere richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p., purché però la stessa sia assolutamente necessaria ai fini della decisione.

Commento

Il potere di integrazione probatoria

Terminata la fase di acquisizione delle prove, l'art. 507 c.p.p. riconosce al Giudice un potere di integrazione probatoria che può essere esercitato ex officio oppure su richiesta di parte.

Per quanto riguarda i limiti temporali, la disposizione in parola delinea solamente il momento iniziale in cui un tale potere può essere esercitato (il termine della fase istruttoria), con la conseguenza che il Giudice può disporre l'integrazione anche dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non solo immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria Cass. IV, n. 1199/2018; Cass. III, n. 37077/2014).

Il potere può anche essere esercitato nell'inerzia delle parti, quando le stesse non abbiano introdotto alcun mezzo di prova (Cass. VI, n. 25770/2019; Cass. S.U., n. 17/1992; ma v. anche Corte cost., n. 111/1993).

L'assunzione di prove ulteriori, recita l'art. 507, può avvenire solamente se le stesse sono “nuove” e se risulta che ciò sia “assolutamente necessario”.

Per “prove nuove” devono intendersi quelle che non sono state acquisite, ben potendo il Giudice disporre anche l'assunzione di quelle per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell'art. 468 c.p.p. (Cass. II, n. 46147/2019; Cass. III, n. 38222/2017 che ha precisato che la novità non è limitata solo ai mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali; sul concetto di novità v. anche Cass. II, n. 9379/2015; Cass. S.U., n. 41281/2006).

Può considerarsi “prova nuova” anche l'esame di un testimone che è già stato escusso durante l'istruttoria dibattimentale, purché su circostanze diverse rispetto a quello su cui è stato sentito (Cass. II, n. 54274/2016 che ha spiegato come la novità si riferisca sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate, ma su circostanze e contenuti differenti; v. anche Cass. II, n. 3720/2021 che ha ritenuto corretto l'esercizio del potere di cui all'art. 507 c.p.p. in caso di rinnovazione di prova ritenuta indispensabile per un inconveniente tecnico nella registrazione o nella verbalizzazione).

Più di recente è stato precisato che il Giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria sia nei confronti delle prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti (cfr. Cass. II, n. 34868/2019), sia con riferimento a quelle prove cui le stesse abbiano rinunciato (Cass. II, n. 30662/2019); né tale potere può essere limitato dal principio della cosiddetta discovery, sicché il Giudice può acquisire legittimamente gli atti che il Pubblico Ministero non aveva ritenuto di depositare nel fascicolo per il giudizio immediato (Cass. II, n. 7802/2019).

Affinché si possa esercitare il potere contemplato dalla disposizione in parola, il nuovo mezzo di prova deve essere “assolutamente necessario”, deve avere cioè il carattere della decisività, analogamente a quanto prevede l'art. 603 c.p.p. (così Cass. S.U., n. 41281/2006).

La Corte di Cassazione precisa che, qualora il Giudice ritenga insufficienti gli elementi probatori ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere all'assunzione di nuovi mezzi di prova, in quanto rientra nel compito del Giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'iniziativa delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in materia determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (Cass. II 35742/2020; Cass. I, n. 36437/2018; Cass. III, n. 50761/2016: v. però Cass. I, n. 2156/2020 che ritiene non necessaria una espressa motivazione, quando dalla valutazione delle prove possa evincersi la superfluità di una integrazione probatoria). Di contro, qualora il decidente ricorra alla disposizione in parola, la insufficiente motivazione non determina alcuna nullità o inutilizzabilità (Cass. III, n. 16673/2017 che ha ritenuto legittima l'ordinanza di ammissione di testi della P.G. in cui si spiegava semplicemente che l'assunzione avveniva «stante la necessità al fine di decidere»).

Non è possibile disporre di ufficio, utilizzando lo strumento di cui all'art. 507 c.p.p., la lettura della querela in caso di irreperibilità del querelante che può avvenire, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., solo a richiesta di parte. Anche se di recente si è tuttavia espressa in senso contrario Cass. III, n. 17054/2018, ove si è precisato che l'art. 512 c.p.p. o deve essere letto in combinato disposto con l'art. 507 c.p.p., che, riferendosi all'acquisizione di prove decisive, non pone alcuna limitazione e, dunque, consente sia l'acquisizione di eventuali testimonianze, sia l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei verbali di sommarie informazioni testimoniali (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima la lettura, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni della persona offesa, deceduta prima dell'apertura del dibattimento, il cui esame dibattimentale non era stato ammesso per tardiva presentazione della lista testimoniale dell'accusa).

Ammessa la prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p., le parti hanno diritto alla prova contraria ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., Cass. III, n. 17054/2018), ma la Corte di Cassazione ha precisato che le stesse hanno l'onere di indicare specificamente i temi sui quali verte la controprova richiesta, atteso che quest'ultima, a differenza di quella articolata su temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti sui quali il Giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio ai fini della decisione Cass. I, n. 18215/2018; Cass. V, n. 28597/2017; sul diritto alla controprova v. anche Cass. II, n. 54274/2016).

L'art. 151 disp. att. c.p.p. stabilisce che se la nuova prova ammessa ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è stata disposta su richiesta di parte, l'assunzione avviene secondo l'ordine previsto dall'art. 496 c.p.p., altrimenti, quando è stata disposta d'ufficio, vi provvede direttamente il presidente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.

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