Consenso dell'imputato alla richiesta di applicazione della pena del pubblico ministero (art. 446)InquadramentoL'iniziativa del rito alternativo del patteggiamento non è solo dell'indagato/imputato (o del suo difensore, quale procuratore speciale), ma può essere anche dell'organo dell'accusa. Il pubblico ministero, infatti, sia nella fase delle indagini preliminari (solitamente dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) sia in fase processuale (udienza preliminare o dibattimento), può presentare istanza di applicazione della pena. Se l'indagato/imputato presta il consenso e la richiesta viene accolta dal giudice, che pronuncia sentenza, viene definito il giudizio di primo grado. FormulaAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI.... OVVERO AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE DI.... OVVERO AL TRIBUNALE PENALE DI.... SEZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (DOTT.....) IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE CONSENSO DELL'IMPUTATO ALLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO (ARTT. 444 E 446 OVVERO 447 C.P.P.) Il sottoscritto Avv..... [1], con studio in.... via...., quale difensore di ufficio/fiducia come da atto di nomina già depositato in data.... ovvero come da atto di nomina allegato, di: ...., nato a...., il...., residente a.... in via...., con domicilio ivi dichiarato ovvero con domicilio eletto presso....; indagato/imputato nel procedimento penale n..... /.... R.G.N.R.; per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.)...., commesso in...., il....; OVVERO per i reati previsti e puniti dagli artt.: a).... c.p., commesso in...., il....; b).... legge.... /...., commesso in...., il....; c).... d.P.R..... /...., commesso in...., il....; d).... d.lgs..... /...., commesso in...., il....; difensore di ufficio, OVVERO difensore di fiducia, come da atto di nomina già depositato in data.... opp. come da atto di nomina allegato, munito di procura speciale, già depositata agli atti del procedimento in data.... ovvero come da atto allegato alla presente richiesta; rilevato che il pubblico ministero, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato in data...., per il reato/i reati sopra indicato/i ha formulato proposta di applicazione della pena di.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda, così determinata: OVVERO rilevato che il pubblico ministero per il reato/i reati sopra indicato/i ha formulato richiesta di applicazione della pena di.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda, così determinata: previo riconoscimento della circostanza/delle circostanze di cui all'art. /agli artt....., prevalenti sulle/equivalenti alle aggravanti contestate pena base:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda; ridotta/aumentata ex art.:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda; aumentata ex art. 99, comma...., c.p.:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda; aumentata ex art. 81, comma 1 o comma 2, c.p.:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda; ridotta per il rito:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda, pena finale. Visti gli artt. 444,446 ovvero 447 c.p.p., ESPRIME il consenso. CHIEDE ALTRESÌ – che il giudice voglia riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena [2], subordinando il consenso alla concessione di tale beneficio [3]. Si allega: 1) avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato; 2) procura speciale; OVVERO 3) atto di nomina a difensore di fiducia, con allegata la procura speciale. Luogo e data.... Firma.... [1]La richiesta di patteggiamento può essere presentata direttamente dalla persona sottoposta ad indagini oppure a mezzo procuratore speciale e la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (art. 446, comma 3, c.p.p., così come modificato dall'art. 25, comma 1 lett. c), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021). Nella procura speciale rilasciata al difensore deve essere espressamente indicato il potere di prestare il consenso alla richiesta di patteggiamento. [2]Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere richiesto al giudice non solo nel caso di imputato incensurato, ma anche nel caso di soggetto già precedentemente condannato, senza o con sospensione condizionale della pena. In questo secondo caso, ovvero in caso di soggetto che ha già beneficato una volta della sospensione condizionale della pena, il giudice può concedere per la seconda volta il beneficio in oggetto, sempre che la pena che verrà applicata, sommandosi alla precedente già sospesa, non vada a superare il limite di 2 anni fissato dal legislatore. In tale ipotesi, comunque, il giudice, nel concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena (art. 165, comma 2 c.p.), deve subordinare il riconoscimento del beneficio in oggetto all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1 c.p. (obbligo di restituzione, obbligo di pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa). [3]Se l'imputato subordina il consenso per il patteggiamento alla sospensione condizionale della pena, vincola la propria volontà al riconoscimento da parte del giudice del beneficio de quo. In tal caso il giudice o accoglie l'istanza applicando anche la sospensione condizionale della pena o rigetta l'istanza. La richiesta del beneficio della pena sospesa, comunque, può essere formulata senza condizionare l'istanza di patteggiamento. In tale ipotesi il giudice può accogliere la richiesta di applicazione della pena, non riconoscendo il beneficio in oggetto. CommentoConsenso dell'indagato alla richiesta di patteggiamento presentata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari L'istanza di applicazione della pena può essere avanzata anche dall'organo inquirente. Nel corso delle indagini preliminari tale ipotesi è prevista dall'art. 447 c.p.p., che parla genericamente di “parti”, senza distinzione fra indagato e pubblico ministero. In questa fase procedimentale solitamente l'iniziativa dell'organo inquirente è contestuale all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in cui il pubblico ministero può formulare una proposta di patteggiamento all'indagato e al suo difensore, assegnando, per prestare il consenso, il medesimo termine stabilito dall'art. 415-bis c.p.p. per le attività difensive (20 giorni dalla notifica dell'avviso). In astratto il pubblico ministero può presentare l'istanza di applicazione della pena anche prima dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; tale ipotesi, tuttavia, per l'organo inquirente è di difficile verificazione in concreto, in quanto l'istanza ex art. 447 c.p.p. presuppone che le indagini siano terminate (e che, quindi, il pubblico ministero abbia provveduto all'emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.). Il consenso dell'indagato in questa ipotesi non può che essere prestato in forma scritta. Se la persona sottoposta ad indagini presta il consenso alla proposta del pubblico ministero, questi trasmette il proprio fascicolo al giudice per le indagini preliminari per la definizione del procedimento ex art. 447 c.p.p. (il G.I.P. fissa con decreto l'udienza camerale – ai sensi dell'art. 127 c.p.p. – per la decisione, avvisando l'indagato che ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p.). L'art. 447 c.p.p. contempla altresì l'ipotesi in cui il pubblico ministero presenti al giudice la richiesta di applicazione della pena senza il consenso della persona sottoposta ad indagini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari fissa con decreto un termine all'indagato per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del pubblico ministero (parte richiedente). In tale ipotesi la richiesta di patteggiamento del pubblico ministero non è né revocabile né modificabile fino alla scadenza del termine fissato. Consenso dell'imputato alla richiesta di patteggiamento presentata dal pubblico ministero in fase processuale Il pubblico ministero può presentare richiesta di applicazione pena anche in fase processuale, valendo i termini perentori fissati dall'art. 446 c.p.p.: in sede di udienza preliminare prima della presentazione delle conclusioni, in sede di rito direttissimo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in sede di dibattimento nel corso dell'udienza predibattimentale ex art. 554-ter, comma 2, c.p.p. Il consenso dell'imputato deve essere prestato prima della scadenza dei termini preclusivi suddetti. In fase processuale il consenso, oltre che in forma scritta, può essere prestato anche oralmente in udienza dall'imputato o dal difensore (se procuratore speciale). Irrevocabilità del consenso prestato dall'indagato/imputato alla richiesta di patteggiamento presentata dal pubblico ministero La volontà manifestata dall'indagato/imputato alla richiesta di patteggiamento del pubblico ministero è irrevocabile, considerato che va a perfezionare un negozio giuridico processuale recettizio e, come tale, soggetto soltanto al controllo giudiziale (Cass. I, n. 48900/2015; Cass. III, n. 4199/2012). Se prestato nel corso delle indagini preliminari, il consenso è irrevocabile per gli effetti irreversibili che produce: cessazione dell'attività investigativa ed esercizio dell'azione penale (Cass. VI, n. 5521/1996). Nel caso di consenso prestato in sede processuale minoritario è l'orientamento che ammette la revocabilità del consenso, argomentando che è solo la pronuncia del giudice che rende immodificabile l'accordo raggiunto fra le parti (Cass. III, n. 3580/2009). Prevalenti, invece, sono le pronunce che affermano l'irrevocabilità del consenso già manifestato dalle parti, in ragione dalla natura dell'accordo (Cass. V, 12195/2019; Cass. I, n. 48900/2015; Cass. IV, n. 38070/2012; Cass. III, n. 39730/2009). La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021) La recente novella legislativa è intervenuta sul rito alternativo del cd. patteggiamento introducendo delle integrazioni allo scopo evidente di agevolarne l'applicazione. In primo luogo, nei casi di patteggiamento con pena superiore a due anni, è stata prevista la possibilità per le parti di inserire nell'accordo da presentare al giudice anche le pene accessorie e la confisca facoltativa (art. 25, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021). Prima della riforma, le parti non potevano concordare alcunché in merito ai suddetti istituti, che erano rimessi alla discrezione del giudice. L'unica possibilità per le parti era formulare le proprie richieste al giudice indipendentemente dall'accorgo negoziale raggiunto con la controparte sulla pena. Dopo la novella, invece, l'indagato/imputato e il pubblico ministero possono concordare anche se e quali pene accessorie applicare nonché la loro durata. Inoltre, le parti possono concordare che non venga ordinata la confisca facoltativa o che la stessa venga disposta su specifici beni o per un importo determinato. In tali ipotesi, se il giudice non concorda con le parti sulle richieste in tema di pene accessorie e confisca facoltativa, deve rigettare l'istanza di patteggiamento. In secondo luogo, sempre allo scopo di favorire l'acceso a questo rito premiale, è stato modificato il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., sugli effetti della sentenza di patteggiamento. Oltre che nei giudizi civili e amministrativi, è stato previsto che la sentenza di patteggiamento non abbia efficacia e non possa essere utilizzata a fini di prova anche nei giudizi tributari e disciplinari nonché nei giudizi relativi all'accertamento della responsabilità contabile (art. 25, comma 1 lett. b), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021). |