Richiesta di applicazione della pena dopo la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato (art. 446, comma 1)InquadramentoEntro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato l'imputato, a pena di decadenza, può presentare la richiesta di applicazione della pena (cd. istanza di patteggiamento) al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il suddetto decreto. Tale richiesta, se il pubblico ministero presta il consenso e se viene accolta dal giudice che pronuncia sentenza, porta alla definizione del giudizio di primo grado. FormulaAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI.... RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA DOPO L'EMISSIONE DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO (ARTT. 444, 446, COMMA 1, E 458, COMMA 1, C.P.P.) Il sottoscritto Avv..... [1], con studio in.... via...., quale difensore di ufficio/fiducia di: ...., nato a...., il...., residente a.... in via...., con domicilio ivi dichiarato ovvero con domicilio eletto presso....; imputato nel procedimento penale n..... /.... R.G.N.R., n..... /.... R.G. G.I.P.; per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.)...., commesso in...., il....; ovvero per i reati previsti e puniti dagli artt.: a).... c.p., commesso in...., il....; b).... legge.... /...., commesso in...., il....; c).... d.P.R..... /...., commesso in...., il....; d).... d.lgs..... /...., commesso in...., il....; difensore di ufficio, OVVERO difensore di fiducia, come da atto di nomina già depositato in data.... opp. come da atto di nomina allegato, munito di procura speciale, già depositata agli atti del procedimento in data.... ovvero come da atto allegato alla presente richiesta; rilevato che in data.... è stato notificato all'imputato il decreto di giudizio immediato emesso da codesta A.G. in data.... per il reato/i reati sopra indicato/i; visti gli artt. 444,446, comma 1, e 458, comma 1, c.p.p., CHIEDE nei confronti dell'imputato.... e per il reato/i reati sopra specificato/i l'applicazione della pena di.... anni/mesi di reclusione/arresto e Euro.... di multa/ammenda, così determinata [2]: previo riconoscimento della circostanza/delle circostanze [3] di cui all'art. /agli artt....., prevalenti sulle/equivalenti alle aggravanti contestate pena base [4]:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda; ridotta/aumentata ex art. [5]:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda; aumentata ex art. 99, comma.... c.p.[6]:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda; aumentata ex art. 81, comma 1 o comma 2, c.p.[7]:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... € di multa/ammenda; ridotta per il rito [8]:.... anni/mesi di reclusione/arresto e.... Euro di multa/ammenda, pena finale [9]. Con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena [10], subordinando la richiesta alla concessione di tale beneficio [11]. In merito alle pene accessorie [12] previste dall'art..... chiede che le stesse non vengano applicate, considerato che.... OVVERO In merito alle pene accessorie previste dall'art..... chiede che le stesse vengano applicate per la durata di..... In merito ai beni in sequestro [13] chiede il dissequestro e la restituzione all'avente diritto, rilevando che.... OVVERO In merito ai beni in sequestro chiede che venga disposta la confisca (facoltativa) sui seguenti beni opp. per il seguente importo:..... Si allega: 1) procura speciale; OVVERO 2) atto di nomina a difensore di fiducia, con allegata la procura speciale. Luogo e data.... Firma.... V°, il pubblico ministero presta il consenso. Luogo e data.... Firma.... [1]La richiesta di patteggiamento può essere presentata direttamente dalla persona sottoposta ad indagini oppure a mezzo procuratore speciale e la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (art. 446, comma 3, c.p.p., così come modificato dall'art. 25, comma 1 lett. c), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021). Nella procura speciale rilasciata al difensore deve essere espressamente indicato il potere di presentare istanza di patteggiamento. [2]Nella dosimetria della pena di cui si chiede l'applicazione occorre seguire questo ordine: a) pena base; b) aumenti o diminuzioni per le circostanze del reato (prima le circostanze speciali, poi quelle comuni); c) eventuale aumento per la recidiva (se non subvalente rispetto alle attenuanti, v. infra); d) aumento per il concorso formale dei reati o per la continuazione fra i reati; e) riduzione per il rito. [3]Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), dopo il d.l. n. 92/2008 conv. in l. n. 125/2008, che ha introdotto il comma 3 di detto articolo, non è sufficiente la sola incensuratezza dell'imputato, occorrendo ulteriori elementi o circostanze che, non essendo già contemplate quali attenuanti (speciali o comuni), giustifichino l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, come, per esempio, la condotta processuale del reo (confessione spontanea, collaborazione prestata nel corso delle indagini), il comportamento successivo alla commissione del reato (parziale riparazione o risarcimento del danno), le condizioni di vita del reo (giovane età, situazione di emarginazione sociale, arretratezza culturale). [4]La pena base è da individuare fra il minimo e il massimo edittale della pena prevista dal legislatore per la fattispecie contestata, tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. [5]In caso di una sola circostanza, attenuante o aggravante, si deve effettuare l'aumento o la diminuzione prevista dal legislatore. Se concorrono più attenuanti o più aggravanti, andranno effettuate tante diminuzioni o tanti aumenti quante sono le circostanze (ogni diminuzione/aumento va operato sulla quantità di pena risultante dalla precedente diminuzione/aumento). Se concorrono sia circostanze attenuanti sia circostanze aggravanti, si deve procedere con il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., che si può tradurre in un'equivalenza delle circostanze, o in una prevalenza/subvalenza delle une rispetto alle altre. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero con aumento della pena superiore ad 1/3, l'art. 63, comma 4, c.p. prevede che si applichi la pena stabilità per la circostanza più grave. [6]In caso di contestazione della recidiva, qualora sussistano una o più attenuanti, l'art. 69, comma 4, c.p. consente la prevalenza delle attuanti sulla recidiva solo nel caso di recidiva semplice (comma 1) e di recidiva specifica e/o infraquinquennale (commi 2 e 3). In caso di recidiva reiterata (comma 4) è possibile soltanto l'equivalenza delle circostanze. [7]Nel caso di più reati in contestazione vi sono due possibilità: a) se i reati sono stati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale ex art. 81, comma 1 c.p.) oppure con più azioni od omissioni, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (continuazione ex art. 81, comma 2 c.p.), deve essere individuata la fattispecie più grave, per poi calcolare l'aumento per l'altro reato o gli aumenti gli altri reati; b) se non sussiste né un concorso formale né la continuazione, si ha un concorso materiale di reati e il cumulo delle pene secondo le regole disposte dagli artt. 71 e ss. c.p.p. Nel caso dell'art. 81, commi 1 e 2, c.p. per l'individuazione della fattispecie più grave si deve tenere conto dei limiti edittali dei reati (compiendo una valutazione in astratto delle fattispecie, così come precisato dalla giurisprudenza), seguendo i criteri fissati dall'art. 16, comma 3, c.p.p.: i delitti sono più gravi delle contravvenzioni; fra i delitti e le contravvenzioni è più grave il reato con il massimo della pena più elevato; a parità di massimo edittale della pena, è più grave il reato con il minimo edittale più alto; si tiene conto della pena pecuniaria solo in caso di parità delle pene detentive. [8]La riduzione per il rito è fino ad 1/3. A differenza del rito abbreviato, in cui la riduzione è fissa (di 1/3), nel caso del patteggiamento la riduzione può avvenire anche in misura inferiore a 1/3. Per effetto della decurtazione la pena non può mai risultare inferiore ai limiti di legge fissati dagli artt. 23 ss. c.p. [9]La pena finale non può superare i 5 anni di pena detentiva (solo o congiunta alla pena pecuniaria). In caso di pena pari o inferiore a 2 anni di pena detentiva la sentenza di patteggiamento garantisce all'imputato i benefici di cui all'art. 445 c.p.p. [10]Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere richiesto al giudice non solo nel caso di imputato incensurato, ma anche nel caso di soggetto già precedentemente condannato, senza o con sospensione condizionale della pena. In questo secondo caso, ovvero in caso di soggetto che ha già beneficato una volta della sospensione condizionale della pena, il giudice può concedere per la seconda volta il beneficio in oggetto, sempre che la pena che verrà applicata, sommandosi alla precedente già sospesa, non vada a superare il limite di 2 anni fissato dal legislatore. In tale ipotesi, comunque, il giudice, nel concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena (art. 165, comma 2, c.p.), deve subordinare il riconoscimento del beneficio in oggetto all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p. (obbligo di restituzione, obbligo di pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa). [11]Se l'istante subordina la richiesta di patteggiamento alla sospensione condizionale della pena, vincola la propria richiesta al riconoscimento da parte del giudice del beneficio de quo. In tal caso il giudice o accoglie l'istanza applicando anche la sospensione condizionale della pena o rigetta l'istanza. La richiesta del beneficio della pena sospesa, comunque, può essere formulata senza condizionare l'istanza di patteggiamento. In tale ipotesi il giudice può accogliere la richiesta di applicazione della pena, non riconoscendo il beneficio in oggetto. [12]La Riforma Cartabia (art. 25, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021) ha modificato l'art. 444, comma 1, c.p.p. prevedendo che le parti, in caso di patteggiamento con pena superiore a due anni, possano accordarsi anche in materia di pene accessorie, ovvero formulando al giudice richiesta di non applicazione delle stesse o di applicazione per una durata determinata. [13]Sui beni sottoposti a sequestro (probatorio o preventivo) nel corso delle indagini preliminari l'indagato ha diritto alla restituzione, a meno che non sia prevista la confisca obbligatoria o, in caso di confisca facoltativa, il giudice non decida di disporla. Va aggiunto che la Riforma Cartabia, nei casi del cd. patteggiamento allargato, ha previsto, altresì, che la confisca facoltativa possa essere oggetto dell'accordo tra le parti, consentendo di chiedere al giudice di non disporla o di disporla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. CommentoIl termine e le formalità di per la presentazione della richiesta Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato, il termine entro il quale deve essere formulata la richiesta di applicazione della pena è fissato dall'art. 446, comma 1, c.p.p., che richiama il termine stabilito dal legislatore nell'art. 458, comma 1, c.p.p. per la presentazione della richiesta di rito abbreviato: entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Così come indicato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 120/2002), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in oggetto, detto termine decorre dall'ultima notificazione eseguita, o dalla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato o dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. La Riforma Cartabia (art. 25, comma 1 lett. c), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021) ha aggiunto un'ulteriore possibilità di richiesta di applicazione pena in caso di notificazione del decreto di giudizio immediato. La novella legislativa, introducendo il comma 2-bis dell'art. 458 c.p.p. (art. 27, comma 1 lett. b), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021), ha previsto la possibilità per l'imputato, che abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionato, di formulare istanza di patteggiamento nell'udienza fissata dal giudice per decidere sulla sua ammissibilità, qualora venga rigettata l'istanza di rito abbreviato condizionato. Pertanto, il patteggiamento può essere richiesto dall'imputato dopo che il giudice ha rigettato la domanda di rito abbreviato condizionato all'udienza fissata ex art. 458, comma 2-bis, c.p.p. Il termine è stabilito a pena di decadenza; pertanto, avendo carattere perentorio, solo la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (caso fortuito o forza maggiore) permette all'imputato di accedere al patteggiamento anche dopo la scadenza di tale termine. Conseguentemente l'istanza di patteggiamento presentata tardivamente non deve essere ammessa dal giudice e, qualora venga ammessa, la sentenza emessa è nulla (Cass. VI, n. 5541/2016). A seguito della notifica del decreto di giudizio immediato l'unica forma di presentazione della richiesta di applicazione della pena è quella scritta. Ai fini della validità della istanza di patteggiamento in questione è sufficiente la prova dell'avvenuta notifica della richiesta al pubblico ministero, il cui consenso, che costituisce elemento essenziale per il perfezionamento del negozio processuale, può essere manifestato anche successivamente (Cass. III, n. 36007/2017). Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2006 hanno stabilito che la competenza a decidere sulla richiesta di patteggiamento presentata dopo la notifica del decreto di giudizio immediato è del giudice per le indagini preliminari, ovvero dell'A.G. che, in quel momento procedimentale, ha la disponibilità del fascicolo processuale (Cass. S.U., n. 3088/2006). Il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'istanza di patteggiamento presentata validamente, deve fissare l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa (art. 458-bis c.p.p., introdotto dall'art. 27, comma 1 lett. c), del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge-delega n. 134/2021). Qualora la sentenza di applicazione pena fosse pronunciata de plano, ovvero omettendo di fissare l'udienza, sarebbe affetta da nullità (Cass. VI, n. 19205/2013; Cass. IV, n. 5066/2010). Nell'udienza fissata dal G.I.P. per decidere sulla richiesta di applicazione della pena (conseguente all'emissione del decreto di giudizio immediato) non è ammessa la costituzione della parte civile (Cass. VI, n. 22512/2011). La Riforma Cartabia (art. 458-bis, comma 2, c.p.p.) ha previsto che in caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza fissata ai sensi del primo comma di detto articolo, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 c.p.p. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'art. 458, comma 2-ter, c.p.p., ovvero il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento. La richiesta di patteggiamento presentata dopo la notifica del decreto di giudizio immediato è revocabile e modificabile fino a che non intervenga il consenso del pubblico ministero. Nel caso in cui l'imputato revochi tempestivamente la richiesta, si procede con il giudizio immediato. |