Istanza di proroga del termine (art. 464-quinquies, comma 1)

Angelo Salerno
Alessandro Leopizzi

Inquadramento

Il termine fissato nell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato/imputato per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie può essere prorogato dal Giudice, su istanza dell'interessato, non più di una volta e solo per gravi motivi.

Formula

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER ADEMPIERE LE PRESCRIZIONI E GLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'INDAGATO [1]

(OVVERO)

TRIBUNALE PENALE DI.... UFFICIO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER ADEMPIERE LE PRESCRIZIONI E GLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO [2]

(OVVERO)

TRIBUNALE DI.... SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (DOTT.....)

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER ADEMPIERE LE PRESCRIZIONI E GLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO [3]

***

Il sottoscritto Avv....., con studio in...., via...., difensore di fiducia/ufficio di ....

1....., nato a.... il....;

2....., nata a.... il....;

indagato (ovvero imputato) nel procedimento penale n..... /.... RGNR,

per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.)....

per i reati previsti e puniti dagli artt.

a).... c.p.

b)...., l..... /....

c)...., d.P.R.....

d)...., d.lgs.....

PREMESSO

che, con ordinanza in data...., è stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato/dell'imputato, sino al.... [4] ;

che l'ordinanza suddetta prevede in particolare le seguenti prescrizioni, da adempiersi entro il giorno....:

–....;

–....;

–....;

che l'ordinanza suddetta prevede altresì i seguenti obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie, da adempiersi del pari entro il giorno....:

–....;

–....;

–....;

che, nell'approssimarsi della scadenza del suddetto termine per (indicare le prescrizioni o gli obblighi), sono emersi gravi motivi tali da impedire, o quantomeno rendere altamente improbabile, un tempestivo adempimento;

che, nello specifico, (illustrare, e documentare per quanto possibile, i gravi motivi posti a fondamento della richiesta di proroga);

che tali circostanze non appaiono addebitabili, neppure a titolo di colpa, all'indagato (ovvero all'imputato);

che risulta dunque necessario posticipare il termine suddetto ad una data non antecedente il.... (indicare un giorno in cui i gravi motivi sopra specificati saranno verosimilmente superati) [5] ;

(OVVERO)

che risulta dunque necessario autorizzare una rateazione del versamento di quanto dovute a titolo di risarcimento del danno;

CHIEDE

che il Giudice voglia prorogare sino almeno al.... il termine originario entro il quale devono essere adempiuti le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti con l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato (ovvero dell'imputato) in data.....

(OVVERO)

che il Giudice, sentita la persona offesa, voglia autorizzare il pagamento rateale, nella misura di n..... tranches da Euro.... l'una ovvero che sarà comunque ritenuta adeguata, della somma complessiva di Euro...., stabilita a titolo di risarcimento del danno nell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato (ovvero dell'imputato) in data.....

Si allegano i seguenti documenti.

1)....;

2).....

Luogo e data....

Firma....

[1] Qualora non sia ancora stata esercitata l'azione penale.

[2] Qualora sia stata esercitata l'azione penale, ma il procedimento sia ancora nella fase dell'udienza preliminare (con esclusione quindi dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio).

[3] Qualora sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio da parte del Giudice dell'udienza preliminare oppure il decreto di citazione diretta da parte del pubblico ministero.

[4] Il procedimento può essere sospeso per un periodo non superiore:

a) a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria);

b) a un anno, quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. La sospensione inizia a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'indagato/imputato (art. 464-quater, commi 5-6, c.p.p.).

[5] Il termine non può essere prorogato più di una volta (art. 464-quinquies, comma 1, c.p.p.).

Commento

Il Giudice, se non ritiene sussistenti i presupposti per una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, se del caso disponendo la comparizione personale dell'istante per verificare la volontarietà e la serietà della richiesta. Ai sensi dell'art. 464-quater, comma 3, c.p.p., accoglie l'istanza, qualora reputi idoneo, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., il programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente e ritenga, all'esito di una complessiva disamina della concreta dinamica del fatto di reato, della personalità del presunto autore, delle sue condizioni personali, familiari, sociali, economiche, abitative, che l'indagato/imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (anche valutando l'adeguatezza del domicilio al fine di assicurare le esigenze di tutela della persona offesa).

Il contenuto del provvedimento che dispone la messa alla prova è necessariamente assai articolato, ex art. 464-bis comma 4, c.p.p., in aderenza a quanto previsto dal programma di trattamento (in ipotesi, anche con diretto richiamo per relationem):

a) modalità di coinvolgimento dell'indagato/imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici che l'indagato/imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato (ivi compresi il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale);

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa ovvero, a seguito della novella del 2022, attuata con d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa, che presuppongono, tuttavia, il consenso della persona offesa.

La parte dispositiva dell'ordinanza deve indicare “il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti” (art. 464-quinquies, comma 1, c.p.p.).

Dovrà dunque essere stabilito un termine unico per l'adempimento di tutte le diverse prescrizioni e di tutti i diversi obblighi sopra accennati.

Alcuni di questi avranno natura di prestazioni che si sviluppano nel tempo, in via continuativa (ad esempio, fissare il proprio domicilio in una certa località, non bazzicare pregiudicati, non frequentare bar ed altri esercizi in cui si consumano alcoolici) oppure ciclicamente (ad esempio, partecipare a incontri organizzati dai servizi per le tossicodipendenze o per le dipendenze patologiche presso le competenti strutture sanitarie, espletare con la cadenza prevista le attività attinenti al lavoro di pubblica utilità o di volontariato). In questo caso, l'obbligo di condotte attive o omissive, periodiche o continuative, si protrae per l'intero segmento temporale deciso dal Giudice, a far data dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'interessato.

Altre tipologie di prescrizioni e di obblighi si esauriscono, almeno tendenzialmente, con una sola azione: versamento di una somma a titolo di risarcimento di tutti i danni derivati dal reato, presentazione di scuse formali alla persona offesa e così via. In tal caso, viceversa, potrà darsi l'ipotesi che il termine concesso del Giudice possa scadere senza che sia stato adempiuto ciò che si doveva.

È allora possibile, per una sola volta, chiedere una rettifica di quanto originariamente disposto nell'ordinanza di ammissione alla probation, posticipando la scadenza del termine fissato ab origine. Il Giudice, che non può provvedere d'ufficio ma solo su istanza della parte interessata, accoglie la richiesta, nei termini che saranno ritenuti più opportuni quando sussistano (e siano adeguatamente provati dall'interessato) “giusti motivi” che impediscano una tempestiva ottemperanza.

La nozione di gravi motivi è evidentemente più ampia, pur ricomprendendoli, di quelle di caso fortuito (un avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto, ad esempio, un malore improvviso) e di forza maggiore (causa esterna, naturale o umana, a cui non si può resistere: sisma, sciopero, provvedimento giurisdizionale, ordine dell'autorità). Il provvedimento di proroga può dunque fondarsi anche su circostanze di natura meno macroscopica e che purtuttavia non lascino desumere malizia o colpa grave da parte del soggetto obbligato (ad esempio, contrazione dei redditi o mancanza di acquirenti per un bene offerto in vendita, così da impedire il versamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento).

Qualora i gravi motivi presentino per l'appunto riflessi finanziari e siano comunque ostativi rispetto al versamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio entro il termine prescritto, il Giudice può altresì, con il necessario consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme a suo tempo stabilite.

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