Istanza di modifica delle prescrizioni originarie (art. 464quinquies, comma 3)InquadramentoLe prescrizioni e gli obblighi stabiliti dal Giudice nell'ordinanza che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato/imputato, qualora necessario, possono essere modificati con ordinanza resa all'esito del contraddittorio delle parti sul punto. FormulaUFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ISTANZA DI MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'INDAGATO [1] (OVVERO) TRIBUNALE PENALE DI.... UFFICIO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE ISTANZA DI MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO [2] (OVVERO) TRIBUNALE DI.... SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (DOTT.....) ISTANZA DI MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO [3] *** Il sottoscritto Avv....., con studio in...., via...., difensore di fiducia/ufficio di 1....., nato a.... il....; 2....., nata a.... il....; indagato (ovvero imputato) nel procedimento penale n..... /.... RGNR, per il reato previsto e punito dall'art. (dagli artt.).... per i reati previsti e puniti dagli artt. a).... c.p. b)...., l..... /.... c)...., d.P.R..... d)...., d.lgs..... PREMESSO che, con ordinanza in data...., è stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato/dell'imputato, sino al.... [4] ; che l'ordinanza suddetta prevede in particolare le seguenti prescrizioni, da adempiersi entro il giorno....: –....; –....; –....; che, successivamente all'inizio della messa alla prova, sono sopravvenute circostanze tali da rendere necessario, o quantomeno altamente opportuno, un intervento di modifica delle suddette prescrizioni e in particolare (specificare la specifica prescrizione incisa dal mutato contesto); che, nello specifico, (illustrare, e documentare per quanto possibile, le circostanze poste a fondamento della richiesta di modifica); che tali circostanze non appaiono addebitabili, neppure a titolo di colpa, all'indagato (ovvero all'imputato); che risulta dunque necessario modificare l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova, tenendo conto di quanto sinora esposto; CHIEDE che il Giudice voglia modificare le prescrizioni e gli obblighi stabiliti con la propria ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato (ovvero dell'imputato), nel senso che laddove si prescriveva di “(inserire il testo letterale della parte del dispositivo di cui si chiede la rettifica)”, debba invece prescriversi di “(inserire la proposta di rettifica)” ovvero comunque di tenere le condotte, attive o passive, che saranno ritenute opportune. Si allegano i seguenti documenti. 1)....; 2)..... Luogo e data.... Firma.... [1] Qualora non sia ancora stata esercitata l'azione penale. [2] Qualora sia stata esercitata l'azione penale, ma il procedimento sia ancora nella fase dell'udienza preliminare (con esclusione quindi dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio). [3] Qualora sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio da parte del Giudice dell'udienza preliminare oppure il decreto di citazione diretta da parte del pubblico ministero. [4] Il procedimento può essere sospeso per un periodo non superiore: a) a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria); b) a un anno, quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. La sospensione inizia a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'indagato/imputato (art. 464-quater, commi 5-6, c.p.p.). CommentoIl Giudice, se non ritiene sussistenti i presupposti per una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, se del caso disponendo la comparizione personale dell'istante per verificare la volontarietà e la serietà della richiesta. Ai sensi dell'art. 464-quater, comma 3, c.p.p., accoglie l'istanza, qualora reputi idoneo, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., il programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente e ritenga, all'esito di una complessiva disamina della concreta dinamica del fatto di reato, della personalità del presunto autore, delle sue condizioni personali, familiari, sociali, economiche, abitative, che l'imputato/imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (anche valutando l'adeguatezza del domicilio al fine di assicurare le esigenze di tutela della persona offesa). Il contenuto del provvedimento che dispone la messa alla prova è necessariamente assai articolato, ex art. 464-bis comma 4, c.p.p., in aderenza a quanto previsto dal programma di trattamento (in ipotesi, anche con diretto richiamo per relationem): a) modalità di coinvolgimento dell'indagato/imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici che l'indagato/imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato (ivi compresi il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale); c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa ovvero lo svolgimento di percorsi di giustizia riparativa, come oggi previsto a seguito delle modifiche apportate con d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia. La parte dispositiva dell'ordinanza, da trasmettersi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'indagato/imputato, deve indicare “il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti” (art. 464-quinquies, commi 1-2, c.p.p.). Durante la sospensione del procedimento, d'altronde, possono sopravvenire circostanze tali da modificare il contesto in cui il programma di trattamento deve trovare attuazione: cambiamenti familiari, di sede o di tipologia di lavoro o di studio, ristrettezze economiche, prospettive e dinamiche personali di altro tipo. È ben possibile che questi mutamenti rendano in tutto o in parte superato il percorso elaborato per il positivo svolgimento della probation ovvero difficile o inutile da realizzare nei termini originariamente pianificati. In tal caso, il Giudice, ex art. 464-quinquies, comma 3, c.p.p., “può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie”. Il provvedimento non richiede necessariamente l'impulso di parte (può essere sufficiente ad attivare il magistrato giudicante, ad esempio, anche una comunicazione da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dei servizi sociali, della polizia giudiziaria, di terzi), anche se nulla esclude una formale istanza dell'interessato ed anche del pubblico ministero, quale “parte imparziale”. Il Giudice deve però necessariamente provvedere “sentiti l'imputato e il pubblico ministero”. È dunque illegittimo il provvedimento di modifica del programma di trattamento in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato (Cass. III, ord., n. 5784/2017). La lettera della legge non fa cenno a contraddittorio con la persona offesa (la quale in ipotesi potrebbe pur avere un qualche interesse ad essere sentita sul punto). D'altronde, il citato comma 3, al contrario del precedente comma 1, non ricomprende espressamente tra i possibili oggetti di rettifica, oltre alle “prescrizioni” anche “gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie”. A fondare la modifica, anche solo parziale, il codice richiede solo una valutazione di “congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova” (emenda, reinserimento sociale, soluzione conciliativa delle controversie), escludendosi l'indefettibile sussistenza dei “giusti motivi” previsti per la concessione di una proroga del termine per ottemperare. Il buon senso impone di escludere la possibilità di rimettere mano al provvedimento iniziale sulla sola base di eventi minimali o di prospettazioni velleitarie e superficiali dell'interessato. |