Richiesta di giudizio immediato (art. 419, comma 5)InquadramentoL'imputato, una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare, può chiedere direttamente il passaggio alla fase dibattimentale. Il rito rientra fra quelli c.d. speciali: esso, si caratterizza per l'assenza dell'udienza preliminare. Il rito non ha carattere premiale non essendo prevista alcuna riduzione di pena per l'imputato. Formula
RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO Al (indicare l'autorità giudiziaria).... proc. n..... R.G. Il sottoscritto...., nato a...., il....) oppure (Avv..... del Foro di...., con studio in...., via...., n....., in qualità di difensore e procuratore speciale, come da procura in calce/in atti di....), imputato nel procedimento n..... R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale...., pendente dinanzi alla S.V., per il reato previsto e punito dall'art....., avendo ricevuto notifica in data.... della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero Dott....., il.... e depositata in segreteria il...., nonché della fissazione dell'udienza preliminare per il giorno...., (avendo interesse a definire in tempi brevi il processo poiché....) (non è necessario ai fini della validità dell'atto indicare le ragioni della scelta), visti gli artt. 419, comma 5, c.p.p. e 453, comma 3, c.p.p., con il presente atto, RINUNCIA all'udienza preliminare e contestualmente, formula ISTANZA affinché venga disponga con decreto la prosecuzione del processo nelle forme del giudizio immediato. Si dà atto dell'avvenuta notifica di copia della presente istanza – al Pubblico Ministero – alla persona offesa, Sig..... (nonché al suo difensore, Avv.....) (eventuale) Si allega alla presente: – Procura speciale CON OSSERVANZA Luogo e data.... sottoscrizione dell'imputato (visto per autentica).... OPPURE (sottoscrizione del procuratore speciale).... visto per autentica.... sottoscrizione del difensore.... Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022. CommentoPrincipi generali L'imputato può disporre della garanzia dell'udienza preliminare, rinunciando al controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio. L'udienza preliminare assolve a una funzione di garanzia dell'imputato perciò la richiesta di giudizio immediato da parte di quest'ultimo, in quanto si sostanzia nella rinunzia alla detta garanzia, si configura quale scelta libera e insindacabile, non subordinata come tale al concorso dello specifico presupposto dell'evidenzia della prova, e, quindi, non soggetta al controllo del suo avveramento da parte del Giudice (Corte cost. n. 234/1991, in Cass. pen., 1991, II, 712). A tal fine, l'imputato esercita un vero e proprio diritto potestativo. La richiesta non è subordinata ad alcun presupposto, né a condizioni d'ammissibilità, salva la necessità di una trattazione unitaria del processo (in tempi risalenti si è affermato che il G.I.P. cui sia stata presentata da un imputato, sia pur in un processo contro più imputati, la richiesta di giudizio immediato, può solo prenderne atto e disporre in conseguenza, dovendosi ritenere prevalente l'interesse dello stesso ad una pronta celebrazione del dibattimento sull'interesse ad una valutazione unitaria in uno stesso giudizio delle posizioni connesse. Trib. Brindisi 17 novembre 1998). Ne discende che il diritto dell'imputato a rinunziare all'udienza preliminare è subordinato alle esigenze di trattazione unitaria qualora il processo sia a carico di numerosi altri imputati e non tutti abbiano avanzato richieste di giudizio immediato ex art. 419, comma 5, c.p.p. (Cass. I, 13 luglio 1994, in Cass. pen., 1996, 850). Peraltro, se il giudizio immediato è richiesto con riferimento ad un processo riunito ad altri, il Giudice non è obbligato a disporre la separazione. Egli conserva, infatti, il potere di valutazione conferitogli dall'art. 18 c.p.p. e se ritiene che, per l'accertamento dei fatti, sia assolutamente necessario mantenere la riunione dei processi, deve escludere il giudizio immediato (Cass. V, n. 1740/1995). In ogni caso, non è abnorme il provvedimento di diniego del Giudice, seppure possa essere illegittimo, il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio immediato, pur quando avanzata dall'imputato per rinuncia all'udienza preliminare, posto che il diniego dell'accesso al rito rientra nei poteri attribuiti dalla legge al Giudice (Cass. II, n. 30673/2019; Cass. I, n. 42295/2007). Sul versante difensivo, la scelta di richiedere il passaggio diretto al dibattimento può muovere da motivazioni differenti: evitare una discovery anticipata, puntando a soluzioni vantaggiose quando il P.M. abbia formulato incautamente un'imputazione supportata da materiale istruttorio esiguo; evitare che le lacune investigative siano colmate dal Giudice dell'udienza preliminare attraverso i poteri di integrazione probatoria riconosciuti agli artt. 421-bis e 422 c.p.p. In conclusione, il giudizio immediato su richiesta dell'imputato, si differenzia da quello richiesto dal Pubblico Ministero poiché, diversamente da questo, non esige particolari condizioni, ma si basa unicamente sulla richiesta stessa, cui di regola segue, ex art. 419, comma 6, c.p.p., il decreto che dispone il giudizio immediato. In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento del G.I.P. con il quale sia stata respinta la richiesta di giudizio immediato, con rinuncia all'udienza preliminare, avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 419, comma 5, c.p.p., trattandosi di provvedimento avverso il quale la legge non prevede alcun mezzo di gravame (Cass. VI, n. 1701/1999). Legittimazione La richiesta è formulabile dall'imputato e dal suo procuratore speciale (la procura deve allegarsi alla domanda o deve essere indicata se già in atti). Il difensore non ha, sul punto, poteri autonomi. Termini La domanda va formulata dopo la ricezione della notificazione della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419, comma 5, c.p.p.) e almeno 3 giorni prima dell'udienza (il termine è ordinatorio, non sanzionato da nullità o inammissibilità). Forme e modalità La domanda pretende la forma scritta, non necessita di motivazione e va depositata nella cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare. La richiesta va notificata al P.M. e all'offeso dal reato, ma la notificazione non è requisito di validità dell'atto. Effetti A seguito della richiesta, il Giudice emette il decreto di accoglimento entro 5 giorni dal deposito della domanda (termine puramente ordinatorio). La Corte costituzionale ha confermato la insindacabilità nel merito della scelta dell'imputato (Corte cost., n. 234/1991); il Giudice può rigettare l'istanza avanzata da uno degli imputati, nel caso in cui essa imponga la separazione dei procedimenti ed il Giudice ritenga necessaria la loro trattazione unitaria (Cass. II, 17 maggio 1996; Cass. V, n. 1740/1995). È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di giudizio immediato, previa rinuncia all'udienza preliminare, presentata dall'imputato exartt. 419, comma 5 e 453, comma 3, c.p.p., provvedimento motivato dal cumulo dei processi dai quali doveva essere separato, in caso di giudizio immediato, quello dell'imputato richiedente. Trattasi difatti di provvedimento non abnorme, sia perché l'art. 455 consente al g.i.p. di emettere decreto di diniego di giudizio immediato ancorché all'evidenza per motivi diversi dalla mancanza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinata la richiesta del p.m., sia perché favorendo la celebrazione dell'udienzapreliminare, si risolve a vantaggio dell'imputato a garanzia del quale tale udienza è stata prevista dal codice di rito in ossequio al modello accusatorio (Cass. VI, 27 marzo 1992). |