Richiesta di oblazione (art. 141 disp. att.)InquadramentoL'oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma di denaro. La domanda apre un sub-procedimento: in sintesi, alla ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo e attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge si estingue il reato. FormulaALL'UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI AL.... /AL GIUIDCE PREDIBATTIMENTALE.... ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'OBLAZIONE Il sottoscritto.... nato a...., il...., residente a...., nella propria qualità di indagato oppure (imputato) del reato di cui all'art....., nel procedimento n..... R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di.... elettivamente domiciliato....; premesso che per i reati in contestazione è possibile procedere ad oblazione ex art. 162 (o 162-bis c.p.), CHIEDE CHE l'Ill.mo G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di.... o Giudice predibattitamentale Dott....., previa richiesta di parere dell'Ill.mo Pubblico Ministero, voglia ammettere l'istante all'oblazione, fissando alla ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 162 c.p. (o 162-bis c.p.), la somma da versare per la pena pecuniaria e per le spese del procedimento. Il sottoscritto richiede altresì di essere ammesso al pagamento rateizzato della pena pecuniaria ex art. 133-ter c.p. CON OSSERVANZA Luogo e data.... sottoscrizione dell'imputato.... CommentoPrincipi generali L'oblazione è una causa di estinzione del reato che risponde alla depenalizzazione progressiva dei reati minori: essa è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità. Si distingue: una c.d. oblazione comune e una facoltativa (v. Oblazione). La prima, quale vero e proprio diritto soggettivo, valevole per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, importa l'estinzione del reato al pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.). La richiesta può essere presentata prima dell'apertura del dibattimento o dopo l'emissione del decreto penale di condanna. Nella suddetta ipotesi il Giudice non ha alcuna valutazione discrezionale da effettuare, ma un mero controllo formale. L'oblazione speciale, valevole per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda importa l'estinzione del reato mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162-bis c.p.). In tal caso, la domanda è condizionata alla negativa valutazione giudiziale quanto al permanere delle conseguenze dannose del reato, alla gravità del fatto ed alla recidiva, abitualità e professionalità. La valutazione del Giudice è discrezionale sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p., cristallizzati nel disposto di cui al comma 4 dell'art. 162-bis c.p. della gravità del fatto (cfr. Cass. I, n. 47032/2007). L'oblazione facoltativa è esclusa in caso di recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., abitualità o professionalità del reato rispettivamente ai sensi degli artt. 104 e 105 c.p., quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Si richiede, altresì, l'assenza della permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato, e la possibilità materiale o giuridica di eliminazione delle stesse da parte del contravventore (Cass. III, n. 26762/2010) e su parere non vincolante del P.M. La domanda va presentata fino all'apertura del dibattimento di primo grado. Quando si procede per un reato di competenza del Giudice monocratico la richiesta va presentata prima dell'emissione della decisione in sede di udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. Al fine di favorire l'accesso all'oblazione, ai sensi dell'art. 141 disp. att. c.p.p. si prevede che il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, dunque, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento della somma indicata estingue il reato. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'indicato avviso nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato: nel caso in cui sia presentato il decreto penale di condanna, tale avviso è imposto a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Quando è proposta domanda di oblazione, il Giudice, come detto, deve valutare innanzitutto quest'ultima, per cui, acquisito il parere del Pubblico Ministero, se respinge la domanda, pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero; altrimenti ammette il richiedente all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare. Avvenuto il versamento della somma, il Giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al Pubblico Ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, c.p.p. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il Giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine indicato il Giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato. In merito, v., inoltre, da ultimo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022 alla l. n. 283/1962 quanto al pagamento della contravvenzione elevata dall'ente accertatore. Legittimazione La domanda di oblazione può essere proposta dal solo indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore, anche quando non munito di procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. Come hanno chiarito le Sezioni Unite, non si rivengono indicazioni normative, né espresse né ricavabili in via interpretativa, che ostino alla proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore, pur in assenza del conferimento di procura ad actum, in base alla generale abilitazione di cui all'art. 99, comma 1, c.p.p., trattandosi di un atto di mero impulso processuale ed essendo solo l'atto del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione idoneo ad incidere in modo irreversibile sull'esito del procedimento e sulle relative regole di giudizio (Cass. S.U., n. 47923/2009). Si ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina delle nuove contestazioni inizialmente per sancire la possibilità di accedere all'applicazione della pena su richiesta, all'oblazione ed al giudizio abbreviato in caso di contestazioni c.d. tardive o patologiche, ossia relative a fatti o circostanze che già emergevano dagli atti di indagine (cfr. sentt. n. 265/1994, n. 530/1995, n. 333/2009 e n. 184/2014). Solo più di recente il Giudice delle leggi ha riconosciuto all'imputato analogo diritto di accesso anche in caso di contestazioni c.d. fisiologiche, ossia relative a fatti o circostanze emersi per la prima volta in dibattimento, ritenendo la scelta dei riti alternativi da parte dell'imputato come «una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa» (sentt. n. 237/2012, n. 273/2014, n. 206/2017, n. 141/2018, n. 82/2019, n. 14/2020). Da ultimo, il lungo percorso di sentenze additive di principio sul rapporto tra modifiche dell'imputazione e diritto di accesso ai riti speciali si è accresciuto di un ulteriore passo, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al Giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli (C. cost. n. 146/2022). La riforma Cartabia ha razionalizzato e generalizzato il diritto dell'imputato ad accedere ai riti premiali (segnatamente e nell'attuale contesto normativo: patteggiamento, abbreviato, messa alla prova; l'analogo problema con riguardo all'oblazione trova già soluzione all'art. 141, comma 4-bis, disp. att.) in caso di una qualunque modifica dell'imputazione, attraverso il diritto “informativo” all'art. 519, comma 1, norma che enuncia gli avvisi che il Giudice dà all'imputato in caso di modifica dell'accusa o “attributivo” del potere all'art. 519, comma 2, norma che contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (ottenere il termine a difesa, chiedere nuove prove, chiedere i procedimenti speciali). La riforma ha apportato una correzione all'art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., al fine di chiarire che la rimessione dell'imputato in termini per richiedere l'oblazione è possibile non solo nel caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale l'oblazione stessa sia ammissibile, ma anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt. 517 e 518 del codice (sempre che, naturalmente, per le nuove imputazioni l'oblazione sia ammissibile). Modalità L'istanza può essere presentata in forma scritta o, nel caso in cui venga avanzata in sede di opposizione al decreto penale di condanna, contenuta nell'atto oppositivo. È, comunque, legittima la domanda di oblazione proposta nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, ancorché non contenuta nell'atto di opposizione, in quanto la contestualità di cui all'art. 464, comma 2, c.p.p. è da intendersi non come contestualità di contenuti dell'atto processuale, ma come contestualità temporale, riferita al termine di decadenza per la ammissibilità dell'opposizione alla condanna per decreto (Cass. I, n. 15785/2015). Termini L'istanza va presentata entro termini diversi a seconda della procedura: – durante le indagini preliminari, al Pubblico Ministero (che la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al G.I.P.): ciò vale anche quando il P.M., prima di presentare richiesta di decreto penale di condanna, ha avvisato l'interessato della facoltà di chiedere, prima che sia emesso tale decreto, di essere ammesso all'oblazione, il cui pagamento estingue il reato; – se non è stato dato l'avviso di cui sopra, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà, nel qual caso la domanda di oblazione deve essere presentata al G.I.P. contestualmente all'atto di opposizione al decreto penale di condanna (anche in via subordinata all'applicazione del 129 c.p.p.: Cass. I, n. 23856/2016): come sostenuto da Corte cost. n. 14/2015, ove abbinata ad una domanda di oblazione, l'opposizione non determina l'instaurazione di un giudizio a carattere lato sensu impugnatorio, ma di un sub-procedimento davanti allo stesso G.I.P., in relazione al quale il Giudice è chiamato ad adottare un provvedimento decisorio che implica un esame del merito dell'imputazione. Ne discende che la richiesta non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna il rigetto della domanda di oblazione proposta contestualmente all'opposizione (Cass. III, n. 44467/2009), né analogo effetto consegue al mancato pagamento della somma, dovendo il Giudice disporre il giudizio (Cass. III, n. 9180/2009). In ogni caso si fa presente che la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, non costituisce un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, rilevante ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p.p. (Cass. III, n. 20290/2006), secondo quanto dispone l'art. 462 c.p.p. Negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, prima dell'apertura del dibattimento: nell'ipotesi in cui la domanda di oblazione sia stata correttamente proposta in sede di opposizione a decreto penale, è dovere del Giudice del dibattimento provvedere sul punto (Cass. S.U., n. 47923/2009). La richiesta può essere formulata nel corso dell'udienza pre-dibattimentale per i reati a citazione diretta ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p., la domanda di oblazione è proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1 della norma. Se nel dibattimento l'originaria imputazione viene modificata in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per richiederla (se la suddetta modifica avviene soltanto in sentenza, la richiesta di oblazione è ammissibile solo se la difesa dell'imputato l'ha proposta nelle sue conclusioni chiedendo contestualmente al Giudice di dare al fatto una diversa qualificazione che consentisse l'oblazione: v. Cass. S.U., n. 7645/2006 e n. 32351/2014). Qualora la proponibilità della richiesta di oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria (e preclusiva) imputazione disposta con la sentenza che definisce il giudizio, il Giudice, oltre ad irrogare la corrispondente sanzione, è tenuto, con la stessa sentenza e previa richiesta dell'imputato, a rimettere quest'ultimo in termini per proporre la richiesta di oblazione, subordinando l'efficacia della condanna al perfezionamento del relativo iter procedimentale. Se il pagamento avviene nel termine stabilito, il reato si estingue e la relativa declaratoria è pronunciata, ad istanza di parte, dal Giudice dell'esecuzione, altrimenti la sentenza di condanna diviene efficace ed eseguibile). L'omessa pronuncia del G.I.P. sull'istanza di oblazione proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, sanabile se non dedotta quale questione preliminare ex art. 491 c.p.p., in quanto nel successivo giudizio l'imputato può reagire sia proponendo la relativa eccezione, sia riproponendo la domanda di oblazione, non operando e in tal caso la decadenza prevista dal comma 3 dell'art. 464 c.p.p. (Cass. III, n. 20549/2015; Cass. III, n. 23873/2002). In tema di rito abbreviato non condizionato, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale l'oblazione non è prevista, l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che la consente, ha l'onere, in sede di discussione, di sollecitare il Giudice alla riqualificazione del fatto e di formulare espressa istanza di oblazione, su cui il p.m. ha facoltà di replicare ai sensi degli artt. 421, comma 2, e 441, comma 1, c.p.p., con la conseguenza che il Giudice il quale, con la sentenza che definisce il giudizio, assegni al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio, è tenuto a contestualmente ammettere l'imputato all'oblazione, fissando termini e modalità di pagamento della somma prevista per il conseguimento dell'effetto estintivo del reato in conformità allo schema procedimentale indicato dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. (Cass. I, n. 20573/2021). Impugnazione ordinanza di diniego Contro l'ordinanza che respinge la richiesta, per il principio di tassatività, non è ammissibile il ricorso diretto per Cassazione (Cass. I, n. 21441/2001), ma quella presentata all'apertura del dibattimento può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento stesso (è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del Pubblico Ministero: Cass. III, n. 35550/2007; Cass. III, n. 43770/2012; Cass. I, n. 24062/2008); il vizio va dedotto con l'impugnazione contro la sentenza che definisce il giudizio di opposizione (Cass. IV, n. 34667/2010) e, se ancora viene respinta con la sentenza, l'imputato può proporre appello sostenendo l'erroneità della decisione in ordine al rigetto della domanda di oblazione (v. art. 604 c.p.p.). In sede di appello Ai sensi dell'art. 604, comma 5-ter, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 si prevede che fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis c.p.p., fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto. Il comma 5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il Giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il Giudice di appello. Quando il Giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte. Nei casi di sentenza inappellabile deve applicarsi l'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., con regressione del procedimento. Quando il Giudice accoglie la richiesta di oblazione, fissa la somma da versare, oltre alle spese che sono variabili caso per caso e sono calcolate dalla cancelleria che ne dà avviso all'interessato. Con tale avviso sono fornite istruzioni e modulo per il pagamento (in caso contrario occorrerà recarsi, personalmente o tramite delegato, nella cancelleria che ha inviato l'avviso). L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che – salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443/1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento – è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile. Secondo la Cassazione, le spese della costituzione non sono dovute neppure nel caso dell'inammissibilità dell'opposizione (Cass. VI, n. 13295/2018). Esecuzione dell'ordinanza Una volta ricevuto l'avviso di ammissione all'oblazione, l'interessato o la persona da lui delegata, ritira in cancelleria la “distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia” contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali e le altre eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento. Una volta effettuato il pagamento, occorre provvedere al deposito in cancelleria di una delle copie del certificato di avvenuto pagamento, con la data di accettazione e il timbro del concessionario/istituto di credito/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il versamento. Effetti Il pagamento estingue il reato. Il versamento della somma determina l'immediata estinzione del reato, sicché, se effettuato prima dello svolgimento del giudizio, impedisce ogni valutazione ai fini dell'applicazione, per il caso di evidenza probatoria, della regola della prevalenza del proscioglimento nel merito (Cass. I, n. 9191/2008). In tema di estinzione del reato per oblazione, il mancato accertamento da parte del Giudice dell'avvenuto pagamento da parte dell'imputato, cui consegua l'illegittima condanna dello stesso, è rilevato, quando risulti documentalmente, anche dalla Corte di Cassazione, che può annullare senza rinvio la sentenza gravata e, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., dichiarare estinto il reato (Cass. IV, n. 5106/2007). |