Opposizione a decreto penale di condanna (art. 461)

Antonella Marandola

Inquadramento

Quando il P.M. abbia ottenuto dal G.I.P. l'emissione del decreto penale di condanna, la legge consente che nel termine (perentorio) di quindici giorni dalla notificazione del decreto l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione ai sensi dell'art. 461 c.p.p. al decreto penale, con dichiarazione da depositare nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del tribunale o del Giudice di pace del luogo ove l'interessato si trova. Attraverso l'opposizione (che non è mezzo di impugnazione) viene recuperato il diritto di difesa e al contraddittorio spettante all'imputato, anche attraverso l'eventuale richiesta di riti alternativi.

Formula

N..... R.G.I.P. N..... R.N.R. TRIBUNALE DI.... UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il sottoscritto Avv....., munito di procura speciale conferitagli nella sua qualità di difensore di fiducia di...., nato a...., il...., residente in...., nella via...., n....., imputato nel procedimento penale n..... R.G.I.P., n....., R.N.R., per il reato di cui all'art..... c.p., dichiara, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., di proporre

OPPOSIZIONE

avverso il decreto penale di condanna n....., emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di...., Dott....., in data.... e notificato in data...., con il quale il proprio assistito veniva condannato alla pena di Euro.... di ammenda/multa;

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice per le indagini preliminari che sia instaurato il giudizio immediato(o ai sensi dell'art. 438 c.p.p. il giudizio abbreviato o ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sia applicata la pena di.... nella seguente misure)

CON OSSERVANZA

Luogo e data....

sottoscrizione del condannato (o difensore)....

(Eventuale) visto per autentica....

sottoscrizione del difensore....

ATTO DI NOMINA

(Eventuale) Il sottoscritto...., nato a...., il...., residente in...., via...., n....., imputato nel procedimento n..... R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di...., nomina quale difensore di fiducia l'Avv....., del Foro di...., con studio in...., via...., n....., (eventuale) (elettivamente domiciliato in Roma, via...., n..... presso lo studio dell'Avv.....), (eventuale) (eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo difensore), all'uopo conferendogli espressa procura affinché proponga opposizione a decreto penale di condanna.

Luogo e data....

Sottoscrizione....

visto per autentica....

sottoscrizione del difensore....

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

Commento

Il procedimento per decreto è l'unico rito alternativo che prevede, quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva, come misura premiale per l'imputato la riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale. Anche la riforma Cartabia ha toccato marginalmente tale rito speciale, inserendo un nuovo comma 1-bis nell'art. 459 c.p.p. al fine di diminuire il numero delle opposizioni al decreto penale di condanna, «motivate soprattutto dalla gravosità della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva». Tale disposizione stabilisce che il Giudice tenga conto della situazione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, garantendo la possibilità di un pagamento rateale. Invero, sotto tale aspetto si afferma che ai fini della quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva non è necessario l'espletamento di specifiche e mirate attività di verifica sulla capacità economica dell'imputato e dei suoi familiari e ciò a maggior ragione quando il ragguaglio sia effettuato in misura corrispondente al minimo stabilito dalla legge. In altri termini, non è necessario, ai fini della quantificazione della pena sostituita, l'espletamento di specifiche e mirate attività di verifica sulle condizioni economiche del reo, specie quando il ragguaglio sia effettuato in misura corrispondente al minimo stabilito dalla legge. Al Pubblico Ministero incombe, in proposito, solo un onere di allegazione di dati che consentano al Giudice di esercitare la facoltà che la legge gli attribuisce di stabilire il criterio di ragguaglio, ma gli elementi valutativi cui la legge si riferisce, tuttavia, ben possono ricavarsi da circostanze obiettivamente apprezzabili comunque rappresentate nel fascicolo processuale, della preventiva considerazione delle quali il Pubblico Ministero può anche dare atto nella richiesta di decreto penale. Diversamente, si perverrebbe alla inaccettabile conclusione che, in presenza di qualsiasi reato rispetto al quale la pena sia astrattamente convertibile in pena pecuniaria, si debbano svolgere specifici accertamenti sulle capacità economiche del reo e del suo nucleo familiare, vanificando così l'intento del legislatore di favorire il ricorso al decreto penale. Il Giudice, in definitiva, non può imporre al Pubblico Ministero tali accertamenti (v., per tutte, Cass. III, n. 22458/2018). Ancora, dal combinato disposto dell'art. 459, comma 1-bis, c.p.p. che consente al Giudice di “determinare” la pena sostituita, e dell'art. 460, comma 2, c.p.p., laddove si vincola il Giudice ad “applicare” la pena nella misura richiesta, deve ritenersi che la “misura della pena” che vincola il Giudice quando emette il decreto è solo quella detentiva indicata dal Pubblico Ministero richiedente, utilizzata come moltiplicatore per il ragguaglio che il Giudice, appunto, “applica”, mentre la pena “irrogata” cui si riferisce l'art. 459, comma 1-bis, è quella sostituita all'esito del calcolo, con la conseguenza che il Giudice resta libero di rideterminare il tasso giornaliero che, moltiplicato per i giorni di pena detentiva indicati dal Pubblico Ministero, individua l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva. Infine, l'art. 53 della l. n. 689/1981, come riformato nel 2022, stabilisce che con il decreto penale di condanna, il Giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 459 c.p.p. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. Non è chiaro come debba essere formulata questa richiesta che sembrerebbe avere carattere preventivo.

Con l'emissione del decreto penale di condanna, qualora agli atti non risulti già nominato, il Giudice provvede alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. Il difensore nominato, così come l'imputato, durante il termine utile a proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nonché proporre opposizione, anche in assenza di procura.

Ai sensi dell'art. 157-ter c.p.p., modificata dal 2022, in tema delle notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto si specifica che la notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'art. 148, comma 1, c.p.p.

Il decreto non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie e, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, come previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p.; è prevista per legge la non menzione della condanna nel certificato penale richiesto dalla parte. Trattasi di un rito che si sviluppa senza l'interlocuzione con l'imputato: a salvaguardia del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e di quello del giusto processo (art. 111 Cost.), si prevede il diritto dell'imputato (e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) di poter contestare il provvedimento attraverso il mezzo dell'opposizione.

L'opposizione determina vari effetti fra i quali la sospensione dell'esecuzione della condanna e la richiesta di accertamento del fatto in forme diverse da quelle del procedimento per decreto. La rinuncia opposizione può, a seguito della riforma Cartabia del 2022, comportare un beneficio: il decreto penale contiene, infatti, oltre al dispositivo, l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria e l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione. È incerto se il pagamento possa rappresentare una rinuncia implicita. La Cassazione ha chiarito, in ragione del carattere sostanziale della modifica, che essa possa valere anche per i decreti penali di condanna emessi prima dell'entrata in vigore della Riforma purché notificati prima : Cass. Sez. 1^, sentenza n. 1296/2024, camera di consiglio del 19 settembre 2023 Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 1296/2024, camera di consiglio del 19 settembre 2023, ha ribadito che la diminuzione di un quinto della pena quale premialità per la mancata opposizione al decreto penale di condanna deve essere concessa anche nei casi in cui il provvedimento sia stato emesso prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla cosiddetta riforma Cartabia (30 dicembre 2022), purché la sua notifica sia avvenuta successivamente a tale data.

Oggetto della opposizione è l'esame di tutti gli elementi in base ai quali il Pubblico Ministero prima e il G.I.P. dopo hanno ritenuto provata la responsabilità penale del condannato, senza la necessità di indicare necessariamente i motivi della doglianza. Basta l'indicazione degli estremi del provvedimento, della data dello stesso e del Giudice che ha emesso il decreto.

Con la richiesta di opposizione l'imputato richiede che venga reinserito nell'ordinaria situazione processuale conseguente all'esercizio dell'azione penale, per cui potrà optare per un altro rito speciale: il giudizio immediato, abbreviato, patteggiamento o la sospensione con messa alla prova. Tale scelta andrà effettuata a pena di inammissibilità con l'opposizione. A fronte dell'opposizione ammissibile, nel giudizio conseguente all'opposizione, il decreto verrà revocato ed il dibattimento si svolgerà secondo le regole ordinarie – se l'opponente non richieda l'accesso ad altro rito speciale – ferma restando l'assenza dei vincoli conseguenti ai benefici precedentemente concessi con il decreto “contestato”.

Legittimazione

La legittimazione a proporre opposizione spetta all'imputato ed alla persona civilmente obbligata per l'ammenda che può proporre opposizione solo quando il decreto abbia affermato la sua responsabilità. Ne consegue, che in mancanza di tale statuizione il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale (Cass. III, 16 luglio 1999); a tal fine la legge prevede il c.d. effetto estensivo per cui l'opposizione dell'imputato giova al civilmente obbligato e viceversa. L'opposizione può essere proposta sia dal condannato personalmente, sia dal difensore già nominato, senza che occorra uno specifico mandato.

Se l'art. 460, comma 3, c.p.p., in tema di identificazione dei destinatari della notifica del decreto penale risulta – in prima approssimazione – rispettato mediante l'ordine di notifica al difensore di ufficio (lì dove all'atto della emissione dei decreto non risulti la nomina di un difensore di fiducia), al contempo l'avvenuto esercizio della facoltà di nominare un difensore di fiducia (soggetto peraltro legittimato a proporre opposizione) determina – lì dove la notifica non sia stata concretamente inoltrata dall'ufficio procedente – l'insorgenza dell'obbligo di notificare il decreto a tale soggetto (difensore di fiducia) in luogo del difensore di ufficio (Cass. I, n. 16023/2016).

Forma

La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al Giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. o la messa alla prova.

Per l'individuazione dei requisiti che deve contenere la dichiarazione – con cui si richiede la revoca del provvedimento deflattivo del dibattimento e il conseguente contraddittorio – la giurisprudenza si è espressa nel senso di non ritenere corretta un'interpretazione fondata sulla stretta lettera della legge. In altri termini, si sostiene la natura non tassativa dell'elencazione normativa; si propende, infatti, per il carattere indicativo ed equipollente dei requisiti, la cui unica finalità è quella di permettere, globalmente o alternativamente, l'individuazione certa del provvedimento impugnato (Cass. III, 5 ottobre 2001.; Cass. V, 24 ottobre 1991; Cass. V, 26 luglio 1991, in ANPP, 1992, 117). La conclusione è giustificata dalla rapidità della procedura, dalla connessa esigenza di identificare con immediatezza e certezza il provvedimento opposto, nonché dalla esigenza di un ampio ricorso a tale strumento deflativo del dibattimento. In linea con tale indirizzo, si conclude per l'ammissibilità dell'impugnazione, ancorché mancante di taluna delle indicazioni prescritte, essendo sufficiente la menzione del numero del procedimento penale e la data del decreto, vale a dire la possibilità d'identificare il provvedimento al quale l'opponente ha inteso riferirsi, ovvero l'organo giudiziario che lo ha emesso, posto che l'indicazione del “Giudice che lo ha emesso” non va intesa nel senso della specificazione nominativa del Giudice-persona fisica. Pertanto, deve ritenersi ammissibile l'opposizione recante la data della sua notificazione all'opponente, essendo consentita in base agli stessi l'identificazione certa ed immediata dell'atto a differenza di quanto è esplicitamente richiesto a pena di inammissibilità artt. 591 e 581 c.p.p. per gli altri mezzi di impugnazione, non è invece richiesta l'enunciazione dei motivi, né quella dei capi o dei punti impugnati o quella delle richieste specifiche; parimenti non è motivo d'inammissibilità dell'opposizione l'erronea conversione della pena detentiva (Cass. V, n. 28764/2003).

Le Sezioni Unite hanno affermato che la dichiarazione di opposizione non è un atto a forma vincolata: per la sua ammissibilità è necessario e sufficiente che sia individuabile in modo certo il solo provvedimento impugnato (Cass. S.U., 24 marzo 1992. D'altra parte, è stato successivamente chiarito che la ratio dell'art. 461, comma 2, c.p.p. vada ricercata nella rapidità della procedura che per mezzo dell'opposizione si instaura e della conseguente esigenza di identificare in maniera chiara ed immediata il decreto opposto: alle eventuali omissioni o incompletezze possono supplire, da un lato, il riscontro del numero del provvedimento e, dall'altro, l'entità della pena irrogata e la violazione attribuita all'imputato. Tra gli elementi della dichiarazione di opposizione è ricompresa anche la richiesta dei riti speciali: la necessità di una tale indicazione pare imposta dalla nuova formulazione dell'art. 464 c.p.p. Deve, dunque, ritenersi superata a seguito della l. n. 479/1999 quella giurisprudenza che afferma come in materia di procedimenti speciali la disposizione dell'art. 461, comma 3, c.p.p. conferisce all'imputato la facoltà di chiedere contestualmente all'atto di opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., ma non gliene fa un obbligo, bastando che con l'opposizione l'imputato chieda il giudizio in contraddittorio tra le parti ovvero che ammette la possibilità d'una richiesta successiva dei giudizi a contenuto premiale. La scelta di un rito speciale è meramente eventuale, in assenza è obbligo per il Giudice di emettere il decreto che dispone il giudizio immediato.

Termini

Si ricorda che il d.lgs. n. 150/2022 consente che entro 15 gg. dalla notifica è possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.

L'opposizione va presentata, a pena d'inammissibilità dell'atto, entro il termine perentorio di quindici giorni. In merito alla decorrenza del termine il rinvio va alla data di spedizione della raccomandata o nel caso in cui il decreto sia emesso nei confronti di più condannati, esso decorre non già dalla notificazione all'ultimo interessato, bensì dalla notifica effettuata al singolo imputato (Cass. III, 19 luglio 1993. Nel caso in cui vi sia una contraddizione tra la data di notificazione indicata nella relazione scritta consegnata nella copia notificata e quella contenuta nell'originale, in applicazione del principio in dubio pro reo, deve assumersi che la decorrenza del termine per opporsi sia quella contenuta nella copia consegnata. Deve ritenersi valido l'atto presentato entro quindici giorni dalla notifica al difensore di fiducia. Si ricorda che l'omessa notifica al difensore è sanata dalla proposizione dell'opposizione (Cass. III, n. 22768/2018). L'opponente è gravato di un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il Giudice è tenuto a verificare tale situazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., in forza dei poteri di accertamento che gli competono; qualora non venga superata l'obiettiva incertezza sul punto, il Giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Cass. IV, n. 33458/2018). Nel caso in cui si dimostri la ricorrenza del caso fortuito o la forza maggiore quale causa impedita del rispetto del termine, può richiedersi la restituzione ai sensi degli artt. 175 e 175-bis c.p.p. (e art. 462 c.p.p.): in tal caso la decisione del ripristino del tempo a disposizione spetta al G.I.P. (Cass. S.U., n. 4445/2006), ma è onere di colui che richiede la restituzione allegare i motivi per la sua concessione (Cass. IV, n. 22509/2018; Cass. IV, n. 3882/2017).

Modalità

La dichiarazione va depositata nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del tribunale o del Giudice di pace del luogo ove l'interessato o il suo difensore si trova (Cass. III, n. 227888/2018).

È escluso l'uso della PEC (Cass. II, n. 25986/2018; Cass. III, n. 32509/2018; Cass. IV, n. 21056/2018).

La presentazione dell'opposizione può avvenire non soltanto con atto scritto – peraltro producibile da persona diversa dall'imputato, la cui identificazione faccia presumere di essere stata all'uopo autorizzata (Cass. IV, 16 maggio 1995) – ma anche in forma orale con dichiarazione “ricevuta” nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso la pronuncia o in quella del tribunale o nella sezione distaccata del tribunale del luogo in cui si trova l'opponente (secondo Cass. III, n. 9914/2003; Cass. V, n. 399/1995) o presso la cancelleria del Giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

La giurisprudenza riconosce che l'opposizione al decreto penale di condanna è un'impugnazione alla quale sono applicabili le relative norme generali. Conseguentemente, l'eccezionale facoltà di presentazione orale va intesa quale ulteriore possibilità riconosciuta all'opponente e non quale limitazione alla sua proposizione (per cui essa non va necessariamente proposta in forma orale: Cass. V, 31 gennaio 1994), tra cui va ricompreso l'art. 585, comma 3, c.p.p. È ammessa l'applicazione degli artt. 581,582 e 583 c.p.p. risultando, pertanto, ammissibile anche la presentazione con atto scritto, per posta, a mezzo raccomandata o con telegramma.

Mette conto ricordare come l'opposizione presuppone una valida notificazione del decreto penale di condanna: la sua impossibilità per insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio (Cass. I, n. 6479/2017) comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma 4, c.p.p. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna (Cass. II, n. 5096/2017; Cass. III, n. 30825/2017). È, invece, efficace la consegna della notificazione del decreto penale di condanna effettuata al familiare convivente con l'imputato, poiché, in tale circostanza, deve ritenersi possibile la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario (Cass. III, n. 2733/2017). Il momento rilevante al fine dell'individuazione del soggetto legittimato a ricevere la notifica dell'atto è quello in cui lo stesso venga materialmente inviato per la notificazione stessa, non necessariamente coincidente con quello di emissione dell'atto, sicché ove si verifichi un distacco temporale tra l'emissione dell'atto (nella specie decreto penale) e il materiale inoltro dello stesso per la notifica è da ritenersi dovuta la notifica al difensore di fiducia che sia stato nominato in tale intervallo temporale (Cass. I, n. 16023/2016). In caso di notifica del decreto penale di condanna a mezzo del servizio postale, la decorrenza di dieci giorni trascorsi i quali la stessa si ha per avvenuta, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall'agente postale, bensì con riferimento alla data dell'invio di detta lettera raccomandata (Cass. III, n. 13519/2016). L'irreperibilità ivi considerata e che determina la revoca del decreto penale di condanna, non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 c.p.p., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha anche escluso che l'avvenuta notifica al difensore di fiducia dell'imputato potesse surrogare l'impossibilità della notificazione a quest'ultimo) (Cass. V, n. 18179/2015; v., però, Cass. III, n. 16894/2014).

Peraltro, deve essere restituito nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, anche dopo la modifica dell'art. 175, comma 2, c.p.p. come determinata ai sensi della l. n. 67/2014, l'imputato che non abbia volontariamente rinunciato alla stessa, a meno che, sulla base di elementi fattuali concreti, non risulti dimostrata la sua tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento di condanna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza reiettiva dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, in quanto il decreto penale di condanna era stato notificato alla collaboratrice domestica e non personalmente all'imputato) (Cass. III, n. 20413/2015).

In tema di opposizione a decreto penale di condanna, nel caso in cui la data di notificazione del decreto penale risultante sulla copia consegnata all'imputato sia diversa rispetto a quella indicata nell'originale, deve applicarsi la disposizione del comma 2 dell'art. 168 c.p.p. secondo cui “quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata” (Cass. IV, n. 30485/2014).

Nomina del difensore

Come premesso, con l'emissione del decreto penale di condanna, se non risulta già nominato, il Giudice provvede alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. L'imputato può in qualsiasi momento nominare un proprio difensore di fiducia (al massimo due) che subentra/no nei termini e nelle facoltà sopra indicate.

Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito come Il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna (Cass. III, n. 16597/2022).

Elezione del domicilio

Con la notifica del decreto penale di condanna l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in relazione alle successive notificazioni. L'elezione di domicilio può avvenire mediante dichiarazione resa alla cancelleria del tribunale o del Giudice di pace, ovvero, con telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. In mancanza di dichiarazione o elezione idonea e sufficiente, ovvero, in caso di omessa comunicazione del mutamento del domicilio precedentemente dichiarato o eletto, tutte le notificazioni successive vengono eseguite nel luogo di notifica del decreto penale. Qualora in tale luogo la notificazione diventa impossibile, la stessa viene eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore.

L'oblazione

Ai sensi dell'art. 141 disp. att. c.p.p. per illeciti di lieve gravità, è ammessa l'oblazione. Così per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.); per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162-bis c.p.).

La richiesta va formulata negli stessi termini per proporre opposizione (15 giorni dalla data di notifica del decreto penale), anche dal difensore, pur in assenza del conferimento di una procura ad actum (Cass. S.U., n. 47923/2009). Tuttavia, nell'ipotesi in cui la domanda di oblazione sia stata correttamente proposta in sede di opposizione a decreto penale, ed erroneamente non accolta, non opera, nel giudizio conseguente all'opposizione, il divieto di presentazione di un'ulteriore domanda, sicché è dovere del Giudice del dibattimento prendere in considerazione detta richiesta (Cass. S.U., n. 47923/2009).

Il Giudice verificata la ricorrenza delle condizioni fissate dalla legge, stabilisce con ordinanza la somma da versare al richiedente che ritira in cancelleria la “distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia” contenente: i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali “forfetizzate” da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione dell'apposito modello.

Una volta eseguito il versamento l'interessato deve depositare in cancelleria la copia che certifica il pagamento il pagamento.

Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione il reato.

Rinuncia dell'opposizione

L'opposizione è rinunciabile: trattandosi di un contrarius actus, la rinuncia deve rispettare le forme e le condizioni imposte per l'atto d'opposizione. È questo un elemento valorizzato dalla c.d. riforma Cartabia: il decreto penale contiene l'indicazione che è possobole il pagamento della pena in mnisura ridotta di un quinto, nel termine di 15 gg. con rinuncia all'opposizione.

La rinuncia all'opposizione al decreto penale è valida ed efficace se interviene prima del provvedimento di revoca del decreto opposto ed è legittima sempre che essa intervenga entro il termine in generale previsto dall'art. 589 c.p.p. costituito dall'apertura del dibattimento, dunque, ben può la parte dichiarare, in limine al dibattimento, di rinunciare alla già proposta opposizione a decreto penale: il Giudice dibattimentale potrà, in tal caso, dichiarare il sopravvenire dell'inammissibilità dell'opposizione con la conseguenza che il pronunciato provvedimento monitorio diverrà irrevocabile. La rinuncia deve sostanziarsi in un atto formale che, in quanto tale, non ammette equipollenti, risultando inammissibile la rinuncia tacita: conseguentemente, non costituisce una modalità di rinuncia il pagamento della pena inflitta con il decreto e delle spese processuali (Cass. III, n. 34431/2001).

Inammissibilità dell'opposizione

Come anticipato, le Sezioni Unite hanno precisato che legittimato a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione sia non soltanto il G.I.P. ma altresì il Giudice competente per il giudizio sino a quando il decreto non sia stato revocato Cass. S.U., 24 marzo 1992.

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità

In caso di ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, la giurisprudenza riconosce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione e alla presentazione dei motivi di ricorso, spetti anche al difensore che abbia già assistito l'imputato nella fase processuale di merito, fatta salva, in ogni caso, l'abilitazione dello stesso organo tecnico al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione (Cass. V, n. 2147/1990). Quanto all'oggetto di siffatto ricorso, si è ritenuto che con l'impugnazione l'opponente può soltanto denunciare i vizi afferenti ai presupposti ed ai requisiti dell'ordinanza, nonché proporre le questioni deducibili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.

Effetti

Qualora manchi una scelta, la scelta sia inammissibile o equivoca, la scelta sia accompagnata da una richiesta aggiuntiva non contemplata dalla legge processuale e quando manchi l'adesione del P.M. lo sbocco naturale sarà il giudizio immediato. Una conclusione in tal senso dovrà riconoscersi anche nel caso in cui con l'opposizione sia chiesto il giudizio ordinario, dovendosi equiparare una richiesta in tal senso alla mancanza di qualsiasi specifica richiesta.

II giudizio immediato conseguente all'opposizione a decreto penale (art. 464 c.p.p.) ha caratteristiche proprie rispetto a quello disciplinato dagli artt. 453 ss.

Ogniqualvolta il Giudice provvede all'emissione del decreto di giudizio immediato, non deve essere formulato l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444, in quanto l'imputato è già stato reso edotto di tali facoltà con il decreto penale di condanna, secondo quanto previsto dall'art. 460, comma 1, lett. e) (Cass. III, n. 21591/2004). L'atto va notificato all'imputato ed alla persona offesa – in tal caso l'avviso tende a consentire la costituzione della parte civile.

Nel giudizio non vige il divieto di reformatio in peius ed il Giudice avrà il potere di irrogare una pena maggiore o di specie diversa da quella irrogata con il decreto e non concedere i medesimi benefici. La decisione potrà essere di condanna o di proscioglimento. Nel caso in cui l'imputato venga prosciolto perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato o è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il Giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati che non hanno proposto opposizione e di cui si stata ai sensi dell'art. 463 c.p.p. sospesa l'esecuzione.

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