Dichiarazione di impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 575)

Alessandro Diddi

Inquadramento

Nel processo penale possono trovare ingresso anche interessi diversi da quelli strettamente collegati alla pretesa punitiva. Ai sensi dell'art. 185 c.p., infatti, ogni reato obbliga l'imputato alle restituzioni nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale secondo le norme civili. Sempre ai sensi dell'art. 185 c.p. dei danni possono essere chiamati a rispondere anche persone terze che, a norma delle leggi civili, però, debbono rispondere per il fatto dell'imputato. Ai sensi dell'art. 74 c.p.p. il soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero i suoi successori universali, possono esercitare nel processo penale l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. La riforma Cartabia, si ricorda, ha aggravato l'impegno alla dimostrazione degli elementi sui quali riposa l'azione civile esercitata in sede penale, proprio per favorire le decisioni del Giudice penale e stabilire, ove necessario e alle condizioni previste dalla legge, in sede d'impugnazione il trasferimento dell'azione in sede civile.

La parte civile costituita (ed il Pubblico Ministero nel caso in cui abbia esercitato l'azione civile di urgenza ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.p. nell'interesse del danneggiato per infermità di mente o per età) può chiedere la citazione nel processo penale del responsabile civile per il fatto dell'imputato ai sensi dell'art. 83 c.p.p.

Anche a prescindere da una domanda della parte civile, quando vi è stato esercizio dell'azione civile nel processo penale, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo penale ai sensi dell'art. 85 c.p.p.

Qualora nel processo penale si inserisca anche l'azione civile, ai sensi dell'art. 538 c.p.p. il Giudice penale, quando pronuncia sentenza di condanna decide anche sulle domande risarcitorie avanzate dalla parte civile e, se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni ed al risarcimento è pronunciata contro di lui in solido quando è riconosciuta la sua responsabilità. Le statuizioni contenute nella sentenza di condanna sugli interessi civili, danno luogo ad un autonomo capo della sentenza (principio di accessorietà) che il responsabile civile (come l'imputato), qualora intenda impugnarlo, deve specificamente indicarlo, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., con l'atto di impugnazione.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 541 c.p.p. con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il Giudice condanna altresì il responsabile civile in solido con l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (sempre che non ritenga di compensarle ricorrendo giusti motivi).

Ai sensi del combinato degli artt. 573 e 575 c.p.p., infatti, il responsabile civile può proporre impugnazione, col mezzo che la legge attribuisce all'imputato, sia contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali, sia contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

Tale ultima previsione deve essere collegata con quanto prescrive l'art. 541, comma 2, c.p.p. il quale prevede che con la sentenza che rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il Giudice, se ne è fatta richiesta, possa condannare la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dal responsabile civile (e dall'imputato) nonché, se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni causati al responsabile civile (e all'imputato).

L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

Si deve sottolineare che il responsabile civile potrebbe non essersi costituito nel giudizio di primo grado. Poiché ai sensi dell'art. 84 chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, prima dell'impugnazione esso deve necessariamente presentare la dichiarazione di costituzione.

Con l'atto di impugnazione proposto dal responsabile civile contro la sentenza di condanna può eventualmente essere censurata l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., sia stata decisa la questione concernente la costituzione della parte civile o la citazione del responsabile civile.

A tal riguardo, si deve ricordare che l'ordinanza in questione deve essere espressamente fatta oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 586 c.p.p.

Per quanto concerne la figura del civilmente obbligato per la pena pecuniaria occorre fare riferimento a quanto dispongono gli artt. 196 e 197 c.p.

In particolare, per effetto di tali disposizioni, nei casi di reati rispettivamente commessi da soggetti sottoposti all'altrui autorità, direzione o vigilanza ovvero che abbiano la rappresentanza o l'amministrazione di enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, o siano con essi in rapporto di dipendenza, è possibile estendere l'obbligazione per le multe e per le ammende inflitte al colpevole ai soggetti che, rispettivamente, hanno l'autorità, la direzione o la vigilanza ed alle persone giuridiche per il caso di insolvibilità del condannato.

Il civilmente obbligato deve essere citato per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato e, qualora sia affermata la penale responsabilità dell'imputato e ricorrano i presupposti di cui agli artt. 196 e 197 c.p., il Giudice, ai sensi dell'art. 534 c.p.p., lo condanna a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

Come per il caso del responsabile civile, le questioni concernenti la citazione del civilmente obbligato vanno proposte e sono decise con le questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 c.p.p. e la relativa ordinanza, deve essere impugnata ai sensi dell'art. 586 unitamente alla sentenza. Anche per il civilmente obbligato vale la constatazione che, qualora non avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, la sua costituzione deve avvenire prima della proposizione dell'impugnazione.

Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., l'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e quella proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova

all'imputato anche agli effetti penali, purché, in quest'ultimo caso, essa non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

Formula

CORTE DI APPELLO DI ... /CORTE DI CASSAZIONE

IMPUGNAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

***

Il sottoscritto Avv. ..., con studio in ..., via ..., difensore e procuratore speciale (in forza di procura speciale conferita per il presente grado in data ... / ... / ... ) di ... responsabile civile/civilmente obbligato per la pena pecuniaria nel proc. n. ... / ... propone appello/ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data ... dal tribunale di ... /Giudice di pace di ... /Corte di appello di ... [1].

Impugnando specificamente i punti relativi ... riferiti al capo civile con il quale il Giudice [2] ... per i seguenti motivi ... [3].

Si impugna altresì l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 491 c.p.p. con la quale il Giudice in data ... / ... / ... rigettava la richiesta di esclusione della parte civile [4] e/o la richiesta di esclusione del responsabile civile [5] e/o del civilmente obbligato alla pena pecuniaria [6].

Chiede che la Corte di appello/Corte di Cassazione voglia riformare la sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna dell'imputato e del responsabile civile al risarcimento del danno ed alle spese/condannare la parte civile alle spese relative all'azione civile ed al risarcimento dei danni/annullare la sentenza [7].

Ai sensi degli artt. 600/613 c.p.p. chiede la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione ricorrendo i seguenti gravi motivi ... (ed il seguente irreparabile danno) [8].

Luogo e data ...

Firma ...

1. In questa parte dell'atto occorre ottemperare a quanto prescrive l'art. 581 c.p.p., che prescrive, fra l'altro l'indicazione dell'atto di impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo ed il Giudice che lo ha emesso.

2. Va precisata la statuizione civile che si impugna (condanna dell'imputato, del responsabile civile e/o del civilmente obbligato alle spese, al risarcimento dei danni e/o al pagamento della pena pecuniaria; mancata condanna della parte civile alle spese ed al risarcimento del danno).

3. Ai sensi dell'art. 581 c.p.p. l'impugnazione deve contenere la specifica indicazione di una serie di elementi puntuali, a pena di inammissibilità.

4. Ai sensi dell'art. 80 c.p.p. l'imputato ed il responsabile civile (oltre che il Pubblico Ministero) possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

5. Ai sensi dell'art. 86 c.p.p. il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente può proporre richiesta di esclusione.

6. Ai sensi dell'art. 89 c.p.p. per quanto concerne la citazione e la costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria si osservano le disposizioni relative al responsabile civile.

7. Le conclusioni variano a seconda che l'atto sia destinato ad ottenere l'eliminazione o la riforma delle statuizioni civili contro l'imputato ed il responsabile civile ovvero ad ottenere la condanna della parte civile al pagamento in loro favore delle spese e del risarcimento del danno nonché a seconda che l'atto di impugnazione sia un appello ovvero un ricorso per cassazione.

8. Solo nel caso di richiesta presentata in pendenza di ricorso per cassazione. Le ragioni per le quali la Corte di appello o la Corte di Cassazione può sospendere in pendenza di impugnazione l'esecuzione della condanna, sono differentemente disciplinate dagli artt. 605 e 613 c.p.p. Mentre nel caso di sospensione richiesta con l'atto di appello, a seguito di Corte cost. n. 353/1994, il Giudice può disporre la sospensione della provvisoria esecuzione qualora ricorrano gravi motivi, nel caso di sospensione richiesta in pendenza del ricorso, la Corte può prendere in considerazione la richiesta proposta dall'imputato (o dal responsabile civile) solo qualora possa derivare grave ed irreparabile danno.

Commento

Principi generali

Per effetto dell'introduzione della domanda civilistica nel processo penale, la sentenza penale può contenere più capi che riguardano interessi civili suscettibili di essere oggetto di autonoma impugnazione.

Nel caso in cui vi sia stata costituzione di parte civile, è possibile che nel processo siano presenti anche soggetti terzi che possono essere condannati in solido con l'imputato al risarcimento del danno e delle spese sostenute dalla parte civile (responsabile civile), ovvero al pagamento delle pene pecuniarie (civilmente obbligato) e che, ai sensi dell'art. 575 c.p.p. sono legittimate a proporre impugnazione.

L'impugnazione è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza ed è trattata e decisa, in base a quanto dispone l'art. 573 c.p.p., con le forme ordinarie del processo penale. Essa, oltre che contro le disposizioni della sentenza che riguardano direttamente la responsabilità dell'imputato, può essere proposta contro quelle relative alla condanna del responsabile civile e del civilmente obbligato.

Poiché, in base agli artt. 185, comma 1, e 196,197 c.p. la responsabilità dei terzi obbligati dipende comunque da determinati presupposti (nell'un caso occorre che il titolo di responsabilità derivi dalla legge; nell'altro, che, a seconda delle diverse ipotesi, si sia in presenza di culpa in vigilando, di violazione di obblighi inerenti la qualità rivestita dal colpevole o di reato commesso nell'interesse dell'ente), il terzo impugnante potrebbe limitare a tali punti i motivi posti a sostegno dell'impugnazione.

L'impugnazione del responsabile civile

In linea di massima, le statuizioni civili che possono essere oggetto di impugnazioni da parte del responsabile civile sono di tre tipi.

Anzitutto quelle contenute nella sentenza con la quale egli viene condannato per il capo con riferimento al quale è stata esercitata l'azione civile.

Ai sensi dell'art. 538 c.p.p., infatti, quando pronuncia sentenza di condanna, il Giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta a norma degli artt. 74 e ss. e, qualora vi sia stata la citazione del responsabile civile o questi sia intervenuto spontaneamente nel processo, il Giudice lo condanna in solido con l'imputato, sempre che, ovviamente, vi sia titolo per la sua responsabilità, al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Ai sensi dell'art. 541, comma 1, c.p.p., ancora, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il Giudice condanna il responsabile civile citato o intervenuto (oltre che l'imputato) al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che non ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale delle stesse.

In base, infine, all'art. 541, comma 2, c.p.p. quando rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno ovvero quando proscioglie l'imputato per cause diverse dal difetto

di imputabilità, se ne viene stata fatta richiesta da parte del responsabile civile, il Giudice può condannare la parte civile sia alla rifusione delle spese processuali sostenute dallo stesso per effetto dell'azione civile (sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale), sia al risarcimento dei danni causati qualora vi sia stata colpa grave della parte civile.

Quanto a sentenze contenenti statuizioni differenti, secondo la giurisprudenza il responsabile civile è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato pronunziata dal Giudice d'appello, soltanto se la stessa contiene anche statuizioni concernenti le richieste avanzate dalla parte civile ed in tal caso l'eventuale annullamento della sentenza può essere disposto esclusivamente con rinvio al Giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Cass., IV, n. 37992/2008).

I motivi andranno evidentemente articolati a seconda del contenuto delle statuizioni della sentenza impugnata.

Se la sentenza contiene una condanna generica al risarcimento del danno, l'impugnazione potrà limitarsi a contestare la legittimazione della parte civile e, più in generale, il nesso di causalità tra la condotta costitutiva della fattispecie penale ed il danno di cui la parte civile denuncia l'esistenza.

Nel caso in cui, invece, il Giudice ha liquidato, in tutto o in parte, il danno i motivi potranno anche concernere la determinazione dell'entità dello stesso.

Per converso, qualora l'impugnazione concerna il mancato accoglimento della richiesta del responsabile civile di condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali o del risarcimento del danno derivante dall'esercizio dell'azione civile, i motivi potranno riguardare sia l'an che il quantum delle spese e del danno.

A tal proposito, si deve osservare che mentre la rifusione delle spese, nel caso di rigetto della domanda della parte civile o di assoluzione dell'imputato, è praticamente automatica ed il Giudice può ometterla solo nel caso in cui ricorrano giustificati motivi per statuirne la loro compensazione, nel caso in cui si sia richiesta la condanna della parte civile al risarcimento del danno, il presupposto è che quest'ultima sia incorsa in colpa grave.

È evidente, pertanto, che l'atto di impugnazione, in omaggio al requisito di specificità dei motivi di cui all'art. 581 c.p.p., dovrà contestare le ragioni per le quali, nel caso delle spese, il Giudice ha ritenuto di compensarle ovvero, nel caso di mancato riconoscimento del danno, non ha riconosciuto la colpa grave.

Nell'evenienza, poi, in cui il Giudice abbia provveduto alla liquidazione delle spese o del danno, l'imputato può impugnare anche il punto concernente la determinazione del loro ammontare.

L'impugnazione del civilmente obbligato

Ai sensi dell'art. 534 c.p.p., nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. il Giudice condanna il civilmente obbligato per le pene pecuniarie a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla multa o all'ammenda a questo inflitta.

Con l'atto di impugnazione, il civilmente obbligato potrà contestare sia la responsabilità dell'imputato che il titolo da cui deriva la sua specifica posizione di garanzia.

La sospensione dell'esecuzione provvisoria delle statuizioni civilistiche contenute nella sentenza di primo grado

Si deve sottolineare che in base all'art. 538 c.p.p., se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il Giudice provvede altresì alla sua liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro Giudice.

Di regola, a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c. in forza del quale la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice civile è provvisoriamente esecutiva tra le parti, nel processo penale il capo civile della sentenza non è mai provvisoriamente esecutiva.

Solo le pronunce del Giudice di appello sull'azione civile, in forza dell'art. 605 c.p.p. sono immediatamente esecutive.

Cionondimeno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., se ricorrono giustificati motivi, a richiesta dalla parte civile la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva.

Qualora, le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 539 c.p.p. il Giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al Giudice civile.

In tale ipotesi è possibile anche che, a richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile siano condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

In tutti i casi in cui il Giudice di primo grado dichiari la provvisoria esecuzione delle statuizioni civili, il responsabile civile (e l'imputato) per contrastare tale punto del capo civile deve espressamente richiedere con l'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 600 c.p.p., la revoca o la sospensione spiegando, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto la provvisionale di cui all'art. 539, comma 2, c.p.p., i gravi motivi che sostengono la richiesta. A tale riguardo, si rammenta che nell'originaria previsione, l'art. 600 c.p.p. prevedeva che la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale potesse essere disposta quando potesse derivare all'imputato (o al responsabile civile) un grave ed irreparabile danno. La Corte costituzionale con sentenza n. 353/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 600 c.p.p. «nella parte in cui prevede che il Giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziché "quando ricorrono gravi motivi"».

Si deve evidenziare che secondo la giurisprudenza l'istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata insieme con l'atto di appello e, a pena di inammissibilità, non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza (così Cass. III, n. 2860/2014 in un caso di richiesta proposta dall'imputato e che, in motivazione, ha avuto modo di precisare che l'ordinanza con la quale la Corte di appello si pronuncia su tale richiesta, a sua volta, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione).

La richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e della provvisionale deve essere decisa con ordinanza dalla Corte di appello in un'apposita udienza assunta in camera di consiglio.

In virtù del principio di tassatività, l'ordinanza con la quale il Giudice di appello, ai sensi dell'art. 600, comma 3, c.p.p., rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal Giudice di primo grado, sia inoppugnabile (Cass. I, n. 44603/2013).

La sospensione dell'esecuzione provvisoria delle statuizioni civilistiche contenute nella sentenza di secondo grado

Come accennato, a differenza di quanto avviene in primo grado (ove la esecuzione provvisoria delle statuizioni civilistiche dipende da una decisione ad hoc del Giudice), la pronuncia del Giudice civile sull'azione civile sono immediatamente esecutive.

In questi casi, in pendenza del ricorso per cassazione, il responsabile civile (e l'imputato) può chiedere, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., alla Corte la sospensione dell'esecuzione della condanna civile.

In tale ipotesi, a differenza di quanto previsto dall'art. 600 c.p.p., la richiesta di sospensione delle statuizioni civili recate dalla sentenza impugnata deve contenere la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma (Cass. VI, n. 9091/2012) ovvero, quando prospetti il pericolo di un "danno grave ed irreparabile" derivante dall'esecuzione della statuizione.

Secondo la Corte di Cassazione, il danno non deve necessariamente essere costituito dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. Grava sull'istante l'onere di dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il "grave ed irreparabile" danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo (Cass. VI, n. 29617/2016; Cass. IV, n. 1813/2005).

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