Dichiarazione di impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza (art. 579)

Alessandro Diddi

Inquadramento

Il combinato disposto di cui agli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p. stabilisce la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza per il caso di impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardino misure di sicurezza, esclusa la confisca. Solo quando l'impugnazione riguardi anche altri “capi” penali della sentenza o altri “punti” della decisione pur afferenti al medesimo capo, riprende vigore la competenza del Giudice della cognizione.

Salvo che per la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza, l'atto di appello avverso le statuizioni della sentenza che si riferiscono alla misura di sicurezza personale non si discosta dalle forme del normale atto di impugnazione.

Per quanto riguarda il contenuto esso sarà limitato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza e, prevalentemente, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato.

Si deve ricordare che il Giudice che applichi una misura di sicurezza ha il dovere di motivare sull'attuale pericolosità sociale del condannato, prendendo in considerazione non solo gli elementi di natura medico-psichiatrica ma tutte le circostanze di fatto indicate nell'art. 133 c.p., con riguardo alla gravità del reato ed agli altri parametri di cui alla predetta norma, per pervenire ad una valutazione globale circa la sua pericolosità, intesa come persistenza di una personalità orientata a compiere in futuro reati (Cass. V, n. 20703/2016).

Il successivo giudizio di cognizione di appello del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, ritenuta dal Giudice di primo grado con applicazione di misura di sicurezza personale è limitato alla rivalutazione e al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, senza che rilevi l'eventuale mancanza di attualità della pericolosità sociale, che è presa in considerazione nella successiva fase esecutiva e non incide sulle sorti della provvisoria applicazione della misura di sicurezza frattanto disposta, suscettibile di revisione nel procedimento ex artt. 679 e 680 c.p.p. (così Cass. I, n. 23078/2005 in relazione all'impugnazione di sentenza di proscioglimento per incapacità di intendere e di volere).

Formula

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI.... [1]

IMPUGNAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

***

Il sottoscritto Avv..... [2], con studio in...., via...., difensore di fiducia di

1....., nata a.... il....;

imputato nel procedimento penale n..... /....,

propone appello avverso la sentenza pronunciata in data.... dal Tribunale/Giudice di pace/ Corte di assise.... [3].

Impugnando specificamente il punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza personale della.... per i seguenti motivi [4] :

Chiede la revoca delle statuizioni della sentenza concernenti la disposta applicazione della misura di sicurezza personale.

Luogo e data....

Firma....

[1]La competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza in grado di appello, per le impugnazioni contro le sole disposizioni concernenti le misure di sicurezza delle sentenze di condanna o di proscioglimento, è determinata avendo riguardo al distretto giudiziario di appartenenza del tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado.

[2]Si rammenta che ai sensi dell'art. 613 c.p.p. l'atto di ricorso (oltre che le memorie ed i motivi nuovi) devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. A seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 63, l. n. 103/2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, il ricorso non può più essere sottoscritto dalla parte personalmente.

[3]In questa parte dell'atto occorre ottemperare a quanto prescrive l'art. 581 c.p.p. a mente del quale l'atto di impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo ed il Giudice che lo ha emesso.

[4]Ai sensi dell'art. 581 c.p.p. l'impugnazione deve contenere la specifica indicazione, a pena di inammissibilità, dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Commento

Principi generali

Ai sensi dell'art. 579 c.p.p. allorquando contro le sentenze di condanna, o di proscioglimento si intenda impugnare il solo punto concernente le misure di sicurezza personali, l'appello si propone al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680 c.p.p.

La ratio di tale previsione va ricercata nel fatto che, di regola, alle misure di sicurezza personali sovrintende il magistrato di sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 205 c.p. le misure di sicurezza sono ordinate dal Giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Il presupposto dell'applicazione delle misure di sicurezza personale, tuttavia, è costituito dalla attualità della pericolosità del soggetto.

A tale riguardo, in forza di quanto statuisce l'art. 208 c.p., decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il Giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il Giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il Giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Ai sensi dell'art. 69, comma 4, l. n. 354/1975, il magistrato di sorveglianza provvede sia al riesame della pericolosità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 208 c.p., nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza sia, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli artt. 102,103,104,105 e 108 c.p.

Poiché ai sensi dell'art. 70 della l. n. 354/1975 è il tribunale di sorveglianza a decidere in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69 (vale a dire quelli aventi ad oggetto l'applicazione delle misure di sicurezza personali) è stato previsto che quando il giudizio di impugnazione abbia ad oggetto materie che rientrano nell'esclusiva competenza del magistrato di sorveglianza, anche le impugnazioni siano trattate da quell'organo.

Premesso che tale competenza funzionale concerne solo le misure di sicurezza personali (l'art. 579, al riguardo, precisa che se l'impugnazione riguarda la sola disposizione concernente la confisca essa è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali), essa deve essere esclusa ogniqualvolta l'impugnazione sia proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha osservato che l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri “capi” penali della sentenza, ovvero altri “punti” della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al Giudice della cognizione sul merito (Cass. II, n. 29625/2019 in relazione ad una fattispecie in cui era stata dedotta avanti alla corte d'appello, in via preliminare, la messa sospensione del processo ex art. 71 c.p.p., per incapacità processuale delle imputate, questione che imponeva l'esame del motivo di impugnazione da parte del giudice di secondo grado, cui doveva, eventualmente, seguire la valutazione delle ulteriori censure relative all'applicata misura di sicurezza; Cass. I, n. 2260/2014 in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto competente la Corte di Appello a decidere sull'impugnazione che riguardava l'accertamento della configurabilità di una istigazione non accolta a commettere un delitto e della sussistenza la pericolosità sociale).

Anche nel caso di sentenze di condanna o proscioglimento pronunciate dal Giudice di pace concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza è proponibile appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza e non ricorso per cassazione (Cass. V, n. 45650/2012).

Si deve osservare, peraltro, che in tema di misure di sicurezza personali un recente orientamento giurisprudenziale ha ribadito che il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio ordinario, che abbia omesso di applicare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sicché il ricorso va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2, c.p.p. (Cass. VI, n. 8873/2022).

Qualora avverso la medesima sentenza sia stato proposto ricorso per cassazione, l'attrazione, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.p., dell'impugnazione dei capi della sentenza concernenti le misure di sicurezza nell'impugnazione proposta per altro capo non riguardante esclusivamente gli interessi civili, opera, quando l'impugnazione dei predetti capi sia limitata ai soli motivi di legittimità. Fuori da tale ipotesi, invece, concorrono l'appello davanti al tribunale di sorveglianza sui capi concernenti le misure di sicurezza e il ricorso per cassazione sugli altri capi della sentenza (Cass. VI, n. 44433/2011).

Il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, con rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al Giudice d'appello (Cass. II, n. 45325/2013).

La Corte costituzionale ha stabilito che sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573,579, comma 3, e 593 c.p.p., censurati, per violazione degli artt. 3,24,42,111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca. Le questioni di legittimità costituzionale sono state poste senza tenere conto della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata (certamente compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa entro cui essa si inserisce), che avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, il rimedio cautelare, con la possibilità in ogni tempo di chiedere la restituzione del bene confiscato e di proporre appello contro il diniego. Infatti, il ragionamento del Giudice rimettente, secondo il quale la via di tutela giurisdizionale interinale cessa di essere percorribile non appena intervenga, con la sentenza di primo grado, il provvedimento di confisca, che il terzo non sarebbe in grado di aggredire, se non per mezzo dell'incidente di esecuzione e a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia, non rappresenta un approdo ermeneutico inevitabile, atteso che la soluzione interpretativa prescelta dal rimettente non corrisponde a un diritto vivente, da porsi a fondamento dei dubbi di legittimità costituzionale, ma si esaurisce nella scelta di quella sola, tra le opzioni interpretative praticabili e di fatto praticate, che il rimettente stesso ritiene viziata da illegittimità costituzionale (sentt. nn. 327/2010, 221/2015, 36, 203/2016, 213/2017; ord. n. 138/2017) (Corte cost., n. 253/2017).

Competenza per territorio

La competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza in grado di appello, per le impugnazioni contro le sole disposizioni concernenti le misure di sicurezza delle sentenze di condanna o di proscioglimento, è determinata avendo riguardo al distretto giudiziario di appartenenza del tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado (Cass. I, n. 14602/2011).

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