Istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 635)InquadramentoInquadramento. La revisione è un istituto diretto nella sua previsione codicistica alla eliminazione di una sentenza di condanna ingiusta ed è finalizzato a “prosciogliere” il soggetto condannato. In via cautelare, nelle more del giudizio, la Corte di Appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281,282,283 e 284 c.p.p. La sospensione è disposta con ordinanza ricorribile per cassazione. FormulaCORTE DI APPELLO DI.... [1] Sezione Penale RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE *** Il sottoscritto Avv..... [2], con studio in...., via...., difensore di fiducia munito di procura speciale rilasciata in calce alla richiesta di revisione [3], di: 1....., nato a.... il....; condannato nel procedimento penale n..... /...., PREMESSO – che in data.... /.... /.... è stata presentata richiesta di revisione della sentenza pronunciata in data.... /.... /.... dal.... [4] con la quale il Sig..... è stato condannato alla pena di.... /gli è stata applicata la misura di sicurezza del....; – che la pena è attualmente in esecuzione; – che non ricorrendo esigenze che giustificano la permanenza in carcere/dell'esecuzione della misura di sicurezza applicata nei confronti del Sig..... in quanto....; chiede che la Corte di Appello voglia disporre la sospensione dell'esecuzione della pena/della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281,282,283 e 284 c.p.p. Luogo e data.... Firma.... [1]La Corte di Appello va individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. [2]Poiché la revisione potrebbe essere stata introdotta da uno degli altri soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione (un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria, gli eredi, i suoi prossimi congiunti o il curatore), il difensore potrebbe essere nominato successivamente. In tali casi la nomina deve essere rilasciata secondo le forme di cui all'art. 96 c.p.p. [3]La richiesta di sospensione può essere presentata direttamente dal condannato. [4]Indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza. CommentoPrincipi generali La revisione costituisce un rimedio di impugnazione straordinario nel senso che esso può essere proposto dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile. In forza dell'art. 630 c.p.p. la revisione è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta. A seguito della presentazione della richiesta di revisione, viene svolta dalla Corte di Appello una prima fase destinata a verificare l'ammissibilità della richiesta. In particolare, ai sensi dell'art. 634 c.p.p. la corte territoriale dichiara con ordinanza (avverso la quale è possibile proporre ricorso per cassazione) l'inammissibilità della richiesta quando la stessa è stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631,632,633,641 c.p.p., quando la stessa risulti manifestamente infondata. In pendenza del giudizio di revisione qualora sia in corso l'esecuzione della pena, la Corte di Appello può in qualunque momento disporre, ai sensi dell'art. 635 c.p.p., con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281,282,283 e 284 c.p.p. In ogni caso di inosservanza della misura, la Corte di Appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Di regola, l'esercizio del potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena dovrebbe essere preceduto dal positivo vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione. Tuttavia, secondo un precedente, essa non è preclusa in caso di inammissibilità della richiesta di revisione, che consegua alla mera incompletezza dell'iter procedimentale previsto e valga quindi intrinsecamente solo rebus sic stantibus, come nell'ipotesi in cui sia iniziato ma non giunto al termine ultimo il procedimento suscettibile di dar luogo alle fattispecie previste dall'art. 630 c.p.p. (Cass. VI, n. 89/1998). Occorre ribadire il fatto che per la sospensione della pena in caso di presentazione dell'istanza di revisione occorre che vi sia una pena in fase esecutiva, perché lo scopo della norma è quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta (Cass. I, n. 30843/2004, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato una decisione di rigetto della richiesta di sospensione avanzata da un condannato latitante, fondata sul fatto che l'esecuzione della pena non fosse in atto). L'ordinanza con la quale la corte territoriale decide sulla richiesta di sospensione viene adottata de plano (senza applicazione, cioè, delle regole stabilite dall'art. 127 c.p.p.; Cass. I, n. 12572/2006) ed è ricorribile per cassazione. In questo caso la Corte di Cassazione non può disporre la sospensione stessa, essendo limitato il suo sindacato all'esame del ricorso avverso l'ordinanza di diniego (Cass. I, n. 10779/2008). Forme La richiesta di sospensione non esige formalità particolari. Essa può essere presentata dal difensore (nominato in sede di presentazione della richiesta) o personalmente dal condannato. Essa deve essere presentata nella cancelleria della Corte di Appello. A tale riguardo, si ricorda che secondo un precedente non recentissimo è legittima la spedizione a mezzo posta della domanda di sospensione dell'esecuzione della pena, eseguita personalmente dall'interessato, mediante la sottoscrizione dei relativi atti autenticata dal difensore (Cass. I, n. 3808/1994). Inoltre, la Corte di Cassazione ha specificato come In tema di revisione, è illegittima l'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, proposta dal condannato ai sensi dell'art. 635 c.p.p., sul presupposto della omessa allegazione dell'ordine di esecuzione, atteso che, in assenza di una specifica disposizione processuale che ponga detto adempimento a carico dell'interessato, il Giudice della revisione può verificare anche d'ufficio tale condizione (Cass. I, n. 3006/2019). Presupposti L'aspetto certamente più delicato della richiesta di sospensione è quello della individuazione dei presupposti che ne legittimano l'adozione. Poiché la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 635 c.p.p., in pendenza di procedimento di revisione, costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio dell'obbligatorietà dell'esecuzione, essa presuppone anzitutto l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna (così, Cass. sez. fer., n. 35744/2004, la quale ha ritenuto non ricorrente il presupposto per la sospensione nell'ipotesi in cui l'esito del giudizio di revisione dipenda dall'espletamento di una perizia, il cui carattere di mezzo di prova “neutro” rende di per sé impossibile la formulazione di un apprezzamento prognostico in ordine ai risultati cui essa possa pervenire). In secondo luogo, è necessario il vaglio delle esigenze cautelari – indubbio presupposto per l'applicazione di una delle misure previste dagli artt. 281 e ss. c.p.p. – che nella specie deve essere più rigoroso, riguardando comunque la posizione di persone già condannate, e deve essere condotto alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 c.p.p., essendo questo l'unico parametro normativo offerto in proposito dal sistema (Cass. I, n. 5596/1999 che, in applicazione di tale principio ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte di Appello aveva disposto la liberazione dei condannati con applicazione peraltro dell'obbligo di dimora e di presentazione periodica alla autorità di P.S. unitamente al divieto di espatrio, ritenendo viziata la motivazione essenzialmente per essere stata ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante la precedente costituzione in carcere dei condannati). La mera pendenza di un ricorso individuale presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per asserita violazione dei principi in tema di giusto processo non legittima il Giudice dell'esecuzione a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena, essendo tale possibilità subordinata all'accoglimento del ricorso in sede sovranazionale ed alla successiva attivazione, da parte del condannato, della procedura di revisione introdotta a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113/2011 (Cass. I, n. 41307/2015). Nel corso del procedimento di revisione per reato commesso in concorso non è causa di sospensione dell'esecuzione il rinvio a giudizio del concorrente nel reato che si sia autoaccusato di esserne l'autore materiale, essendo indispensabili le verifiche giudiziali in ordine a dichiarazioni accusatorie, non escludenti l'ipotesi concorsuale (Cass. I, n. 6619/2008). Revoca della sospensione La revoca della sospensione è adottata ai sensi dell'art. 637, comma 4, c.p.p. dal Giudice nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione. Secondo la Corte di Cassazione, la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635 stesso codice, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza, in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà (art. 588, comma 2, c.p.p.), sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza irrevocabile che ha formato oggetto della richiesta di revisione e non in quella che respinge tale richiesta (Cass. I, n. 44704/2016). |