Ricorso per cassazione contro sentenza emessa nel giudizio di revisione (art. 640)

Alessandro Diddi

Inquadramento

La revisione costituisce un rimedio di impugnazione straordinario che può essere proposto in ogni tempo a favore dei condannati, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta, dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Sulla richiesta di revisione decide, con sentenza emessa in pubblica udienza, la Corte di appello individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

La sentenza pronunciata dalla Corte di appello è soggetta, ai sensi dell'art. 640 c.p.p., a ricorso per cassazione.

In tema di impugnazione, vige il principio di tassatività. L'art. 568, comma 3, c.p.p., a tale riguardo, statuisce che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.

L'art. 640 c.p.p. (a differenza di quanto prevede l'art. 634 c.p.p. avuto riguardo al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità della richiesta di revisione) non precisa chi possono proporre ricorso.

È ovvio come il ricorso per cassazione può essere esperito da chi è parte del giudizio di revisione: il condannato, i suoi prossimi congiunti, gli eredi ed il curatore del condannato; il procuratore generale; la parte civile (che in caso di accoglimento della richiesta di revisione viene obbligata al risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione).

A tale riguardo si deve ricordare che, conclusa positivamente la fase di verifica dell'ammissibilità della richiesta di revisione, il presidente della Corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'art. 601 e poiché in forza di quanto statuisce l'art. 636, comma 2, c.p.p., al giudizio di revisione si osserva, in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione, la disciplina degli atti preliminari al dibattimento e quella del dibattimento, è ovvio come all'udienza partecipino il condannato (o le persone che hanno introdotto la domanda di revisione: prossimi congiunti; tutore; eredi; curatore del defunto); il procuratore generale presso la Corte di appello e le eventuali parti accessorie che avevano partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza sottoposta a giudizio di revisione (parte civile; responsabile civile; civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

Una particolarità del giudizio di revisione, è costituta dal fatto che in caso di accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11.

Essendo certamente applicabile l'art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere presentato da avvocato iscritto nell'albo speciale.

Formula

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Penale

RICORSO PER CASSAZIONE

***

Il sottoscritto Avv. ... 1, con studio in ..., via ..., difensore di fiducia munito di procura speciale rilasciata in calce alla richiesta di revisione 2, di:

1. ..., nato a ... il ... ;

condannato nel procedimento penale n. ... / ... 3,

premesso

- che con sentenza pronunciata in data ... / ... / ... dal ... 4 il Sig. ... è stato condannato alla pena di ... ;

- che avverso tale decisione è stata proposta richiesta di revisione;

- che con sentenza pronunciata in data ... / ... / ... la Corte di appello di ... ha respinto la richiesta,

propone ricorso per cassazione avverso la citata sentenza per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. ... per aver la sentenza violato una disposizione processuale a pena di nullità/inammissibilità/decadenza/inutilizzabilità;

- violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per aver la sentenza impugnata omesso di motivare o comunque per aver illogicamente e contraddittoriamente motivato con vizio risultante dal testo della motivazione ovvero dai seguenti atti ... con riferimento alla fondatezza dei motivi di revisione.

Chiede che la Corte voglia disporre l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra Corte di appello.

Luogo e data ...

Firma ...

Ai sensi dell'art. 1 d.m. 4 luglio 2023 (G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) e dell'art. 1 d.m. 18 luglio 2023 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2023), l'atto rientra tra quelli per i quali è provvisoriamente possibile anche il deposito telematico. Tale obbligo decorrerà solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022.

[1] 1. Ai sensi dell'art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione può essere proposto solo da avvocato iscritto nell'albo speciale.

[2] 2. Qualora non rilasciata in occasione della presentazione della richiesta di revisione (essa potrebbe essere stata presentata personalmente dal condannato) la nomina deve essere rilasciata al difensore con apposita dichiarazione.

[3] 3. Poiché la revisione potrebbe essere stata introdotta da uno degli altri soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione (un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria, gli eredi, i suoi prossimi congiunti o il curatore), va indicato il soggetto dal quale il difensore ha ricevuto il mandato.

[4] 4. Indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

Commento

Principi generali

Sulla domanda di revisione la Corte di appello individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. decide con sentenza soggetta a ricorso per cassazione a norma dell'art. 640 c.p.p.

Forme e presupposti

Per il ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta la richiesta di revisione non sono previste forme particolari. Ad esso di applica la disciplina prevista dagli artt. 606 c.p.p. e ss.

In pratica, però, i motivi che possono sostenere l'impugnazione possono essere verosimilmente costituiti dalla violazione della lett. c) (qualora la Corte di appello abbia violato una disposizione processuale a pena di nullità/inammissibilità/decadenza/inutilizzabilità) o dalla violazione della lett. e) (nel caso in cui la Corte di appello abbia dichiarato la infondatezza dei motivi con motivazione mancante perché inidonea o apparente ovvero abbia illogicamente o contraddittoriamente motivato con riferimento alla infondatezza) dell'art. 606 c.p.p.

Si rammenta, a tale riguardo, che, in forza di quanto statuisce l'art. 636, comma 2, c.p.p., al giudizio di revisione si osserva, in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione, la disciplina degli atti preliminari al dibattimento e quella del dibattimento.

L'udienza si svolge in pubblica udienza e vede la partecipazione del condannato (o delle persone che hanno introdotto la domanda di revisione: prossimi congiunti; eredi; tutore; curatore del defunto); del procuratore generale presso la Corte di appello e delle eventuali parti accessorie che avevano partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza sottoposta a giudizio di revisione (parte civile; responsabile civile; civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

Violazioni alla disciplina concernente la partecipazione delle parti al giudizio; a quella della formazione della prova nel giudizio possono essere dedotte con il ricorso per cassazione. A norma dell'art. 637 c.p.p., la sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525,526,527 e 528 c.p.p. ed anche in relazione a tali disposizioni potrebbero verificarsi vizi deducibili con ricorso per cassazione.

Con il ricorso per cassazione possono poi essere denunciati, nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., i vizi di motivazione.

Sul punto si ricorda che secondo la giurisprudenza ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. V, n. 24070/2016).

La motivazione della sentenza nel giudizio di revisione dovrà essere pertanto congrua ed adeguata rispetto a quanto emerso nel corso del rinnovato processo e non potrà limitarsi ad una mera riproduzione delle motivazioni delle sentenze pronunciate nelle fasi del giudizio di cognizione.

Legittimazione

Il ricorso per cassazione può essere proposto dal condannato (nonché i soggetti che possono introdurre il giudizio di revisione in sua vece: prossimi congiunti; eredi; tutore) dal curatore del condannato defunto; dal procuratore generale.

Poiché al giudizio di revisione partecipano anche parti accessorie (parti civili; responsabili civili e civilmente obbligato per le pene pecuniarie) ciascuna di esse potrà, in presenza di un interesse effettivo e concreto, proporre ricorso per cassazione.

Tempi

Poiché la decisione sulla richiesta di revisione è emessa in pubblica udienza, il ricorso, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., può essere proposto nel termine di quindici, trenta o quarantacinque giorni a seconda dei tempi impiegati per il deposito della motivazione.

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